Con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (“Decreto Rilancio”), il Governo ha previsto un sostanziale incremento delle agevolazioni economico-fiscali in materia di riqualificazione energetica degli edifici, già istituite dall’art. 14 del D.L. 63/2013.

L’intervento più evidente del decreto, previsto all’art. 119, è la creazione di un “Super-Ecobonus” con l’incremento al 110% dell’aliquota della detrazione spettante per determinate tipologie di intervento destinate al risparmio energetico – al posto del precedente 65%.

La detrazione interessa le spese documentate e sostenute per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo (in luogo della consueta ripartizione in dieci quote annuali).

I soggetti interessati

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) dalle case popolari e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per gli interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci).

Con riferimento agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari la norma limita l’intervento alle sole prime case, ma dopo la richiesta di alcune associazioni di categoria, la platea dei beneficiari potrebbe essere allargata in sede di conversione legislativa. Si vedrà.

Gli interventi coperti dall’art. 119

Per quanto attiene alla tipologia degli interventi agevolabili, l’articolo 119 del decreto include:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (cappotto termico) per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  4. tutti gli ulteriori tipi di intervento di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (come la sostituzione di infissi esterni e schermature solari) nei limiti di spesa per ciascun intervento previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai punti precedenti.
  5. interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione, oltre alle spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Possono altresì godere della suddetta detrazione al 110%, ma solo se realizzati congiuntamente ad uno degli interventi antisismici o di efficientamento energetico sopracitati:

  • l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di Euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico da ripartire tra gli aventi diritto (l’agevolazione è estesa anche all’installazione di sistemi di accumulo integrati);
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di autoveicoli elettrici negli edifici tra gli aventi diritto.

Da un punto di vista tecnico, per poter fruire della detrazione è necessario che in conseguenza degli interventi vi sia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se ciò non risultasse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da un perito abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Le altre misure nel decreto: la trasformazione delle detrazioni in sconti e credito d’imposta

Oltre al Superbonus, il Decreto Rilancio ha previsto all’art. 121 la possibilità di optare, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, in luogo dell’utilizzo diretto delle usuali detrazioni previste dal D.L. 63/2013, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, sino ad un importo massimo corrispondente al corrispettivo dovuto stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondete importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Queste due misure potranno essere utilizzate in relazione alle spese sostenute per interventi di:

  1. recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia);
  2. efficienza energetica (come previsti all’art. 14 del D.L. 63/2013, tra cui rientrano l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi);
  3. adozione di misure antisismiche;
  4. recupero e restauro della facciata di edifici esistenti, ivi inclusa quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  5. installazione di impianti fotovoltaici;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Le opzioni previste dall’art. 121 sono fruibili dai medesimi soggetti che possono già godere delle detrazioni, quindi senza le limitazioni previste per il Superbonus.

Quanto infine alla definizione delle modalità attuative delle suddette opzioni di sconto e credito, essa viene rimandata a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto.