Entro l’ormai prossimo 18 luglio, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (il cosiddetto “Decreto Rilancio”) dovrà essere convertito in Legge, pena la sua decadenza.

All’interno del Decreto era stato previsto un sostanziale incremento delle agevolazioni economico-fiscali in materia di riqualificazione energetica degli edifici. Ne avevamo parlato qui.

Il testo di conversione, già approvato dalla Camera – e presto anche dal Senato -, presenta importanti novità sia per quanto concerne la disciplina del c.d. Ecobonus 110% (art. 119), sia per la possibilità di trasformazione della detrazione in sconto sul corrispettivo dovuto o in credito d’imposta cedibile (art. 121).

Di seguito, vengono riportate le principali novità apportate all’articolo 119 durante l’esame della Commissione Bilancio della Camera e che interessano molteplici aspetti dell’agevolazione Ecobonus 110%.

Estensione dell’ambito applicativo soggettivo

Vengono ora compresi anche i lavori realizzati dagli Enti del Terzo settore e dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi.

Stop al vincolo prima casa e aumento del numero massimo di unità immobiliari per Ecobonus

Come auspicato da vari operatori del settore, è stata eliminata, per le persone fisiche, la previgente causa di esclusione specifica del bonus del 110% per gli interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale; ora sarà possibile applicare la detrazione anche su abitazioni secondarie del contribuente e l’agevolazione per le spese di riqualificazione energetica sarà utilizzabile fino a un massimo di due unità immobiliari.

Esclusione di alcune categorie catastali

Il bonus viene escluso per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Proroga per gli interventi effettuati su immobili IACP (Istituti Autonomi Case Popolari)

La proroga, fino al 30.06.2022, per l’utilizzo delle agevolazioni maggiorate interessa gli interventi disposti da IACP, nonché da parte di enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti (istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing) su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.

Ampliamento degli interventi ammissibili

Vengono inclusi, nei limiti stabiliti per l’Ecobonus, gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Inoltre, la già prevista agevolazione per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti su edifici unifamiliari verrà riconosciuta anche:

  • agli impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati a collettori solari;
  • esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle;
  • nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Per gli edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o in caso in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali vietino gli interventi necessari per accedere al bonus (rifacimento del cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione), la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quegli interventi, fermi restando i requisiti tecnici minimi previsti al comma 3 del Decreto (miglioramento della classe energetica).

Ampliamento degli interventi c.d. “sismabonus” ammissibili

Viene ammessa la detrazione anche per gli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, ma sempre congiuntamente all’effettuazione di un intervento “sismabonus” già agevolabile.

Abbassamento dei limiti di spesa per accedere all’Ecobonus

Per alcuni interventi originariamente previsti dal Decreto, il nuovo testo della legge di conversione ha abbassato e rimodulato i limiti di spesa entro i quali sarà possibile richiedere l’Ecobonus 110%.

Infine, ecco le novità apportate e i chiarimenti forniti sulla disciplina sulla trasformazione delle detrazioni in sconti e credito d’imposta, di cui all’art. 121.

Lo sconto sul corrispettivo

In luogo dell’utilizzo diretto in detrazione fiscale, il contributo spettante può essere fruito tramite uno sconto sul corrispettivo dovuto. Tale sconto viene anticipato dal fornitore il quale lo recupererà sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di cessione a terzi.

L’importo del credito d’imposta è pari alla detrazione fiscale. Nell’operazione possono essere coinvolti più fornitori e il credito può essere ceduto anche a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari.

La trasformazione in credito d’imposta

In luogo dell’utilizzo diretto in detrazione fiscale, il contributo spettante può essere fruito tramite un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La trasformazione della detrazione fiscale in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.

Precisazioni sull’opzione per interventi del bonus facciate

Per quanto riguarda gli interventi di restauro delle facciate (c.d. bonus facciate) per cui sono possibili le opzioni di sconto o credito d’imposta, è stato precisato che di questi fanno parte:

  • i lavori di pulitura o tinteggiatura esterna (ex art. 1 comma 219 L. 160/2019) e
  • i lavori di rifacimento della sola facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (ex art. 1, comma 220, L. 160/2019).

Disapplicazione del divieto di compensazione per debiti iscritti a ruolo oltre 1.500 euro

Nel caso di trasformazione in crediti di imposta, è stata prevista la disapplicazione del divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 Euro.

Proroga del termine di adozione del provvedimento attuativo del direttore dell’AdE

La definizione delle modalità attuative, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni da effettuarsi in via telematica, è demandata ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Rilancio, in luogo dell’originario termine del 19.06.2020.