Anche il legislatore tedesco ha adottato le prime misure per affrontare le conseguenze economiche della pandemia. Data la situazione d’emergenza, l’iter legislativo è stato estremamente rapido: il disegno di legge proposto in data 24 marzo è stato approvato il 27 marzo 2020 e pubblicato lo stesso giorno.

Si illustrano di seguito i più importanti provvedimenti, dato il loro interesse anche per le imprese italiane che agiscono sul mercato tedesco.

  • Diritto fallimentare: Sospensione dell’obbligo di chiedere il proprio fallimento

In base alla legge fallimentare tedesca gli organi di società di capitale (come SpA – Aktiengesellschaft/AG e Srl – Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH) sono obbligati a presentare istanza di fallimento della propria società entro tre settimane dal momento in cui si è verificato lo stato di insolvenza o di sovraindebitamento. Eventuali omissioni sono punite penalmente e possono comportare la responsabilità personale degli amministratori.

La legge del 27 marzo 2020 sospende questo obbligo per il periodo dal 1° marzo al 30 settembre 2020, a condizione che lo stato di insolvenza o di sovraindebitamento sia riconducibile alla pandemia e che sussista la prospettiva di poter superare lo stato d’insolvenza.

Si presume che lo stato di insolvenza o di sovraindebitamento sia riconducibile alla pandemia se al 31.12.2019 l’impresa non si trovava ancora nella medesima condizione.

Se l’istanza di fallimento viene presentata da un creditore nel periodo dal 28 marzo al 28 giugno2020, il Tribunale dovrà dichiarare il fallimento dell’impresa solo se lo stato di insolvenza o di sovraindebitamento si era già verificato entro il 1° marzo 2020.

  • Locazioni: Moratoria per il mancato pagamento dei canoni

A tutela delle imprese che esercitano la loro attività in locali affittati, il legislatore ha introdotto una moratoria: se il conduttore non paga il canone maturato per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020 a causa degli effetti della pandemia, il locatore non può invocare questo inadempimento per disdire il contratto per giusta causa. Rimane tuttavia valido l’obbligo di pagare il canone per il periodo in questione.

La regola vale anche a tutela dei conduttori di locali residenziali.

  • Lavoro: Facilitato l’accesso alla Cassa integrazione

Con effetto retroattivo dal 1 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono stati introdotti requisiti ridotti per ottenere accesso al sostegno della Cassa integrazione (Kurzarbeitergeld). È sufficiente che almeno il 10% dei lavoratori subisca attraverso una diminuzione degli orari di lavoro una perdita di stipendio superiore al 10%. In base alle regole ordinarie la quota dei lavoratori colpiti doveva essere almeno un terzo.

Il sostegno può essere ottenuto per un massimo di 12 mesi e consiste nel riconoscimento 60% della perdita di stipendio (67% a favore di lavoratori con almeno un figlio a carico). Inoltre, il datore di lavoro ottiene il rimborso dei contributi versati per le ore non lavorate.

Un’ulteriore novità riguarda i lavoratori interinali che nel sistema ordinario erano esclusi dalla Cassa integrazione. In base alle regole introdotte per affrontare l’emergenza, il datore di lavoro può ottenere le prestazioni della Cassa anche per questa categoria di lavoratori.