Nella situazione attuale, in cui iniziano a vedersi le prime luci alla fine del tunnel della c.d. “fase 1”, è ora necessario pensare ad agevolare la ripresa dell’economia. Non è infatti un segreto che l’imprenditoria e, in generale, il mercato italiano abbiano subito un duro colpo a causa degli ultimi avvenimenti e necessitino di sostegno, quantomeno al fine di ungere le ruote della tanto agognata ripartenza dopo la inevitabile chiusura forzata imposta dallo Stato.

Ed è proprio l’istituzione pubblica che, in quasi tutti i paesi europei, ha attivato un sistema di garanzie statali ad alte percentuali di copertura su finanziamenti bancari.

La Germania, ad esempio, ha promosso un sistema di garanzie statali al 100%, concesse tramite la banca KFW, su finanziamenti fino ad € 500.000,00 o € 800.000,00, in ragione del fatturato del richiedente, in cui la valutazione del merito di credito non guarda alle prospettive future dell’azienda ma fotografa la situazione attuale.

Tale ultimo intervento va ad affiancarsi al programma di aiuti già promosso per le PMI, che KFW ha avviato attraverso il sistema bancario pubblico e privato e che prevede la concessione di una garanzia statale su finanziamenti di durata quinquennale pari all’80% o 90% dell’importo finanziato; schema replicato da tutti gli altri Paesi europei, i quali hanno previsto garanzie fino al tetto massimo del 90% dell’importo finanziato.

Oltre oceano, al contrario, la Casa Bianca ha ritento che il substrato economico necessitasse maggiormente di finanziamenti vincolati1 da restituire nell’arco di due anni, senza garanzie reali o personali. È però previsto che tale tipologia di finanziamento diviene a fondo perduto qualora si mantengano l’occupazione e i livelli salariali ovvero si provveda a riassumere i dipendenti licenziati.

In Italia, come avvenuto anche negli altri Paesi, sono state di recente adottate “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, introdotte dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, (c.d. “decreto liquidità”), espressamente finalizzate a sostenere “la liquidità delle imprese” e la “copertura di rischi di mercato particolarmente significativi”, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica.

Tali misure si affiancano al primo blocco di misure varate con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), contenute al titolo III e finalizzate al «sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario».

Le suddette norme hanno infatti introdotto una serie di agevolazioni distinte a seconda che lo specifico imprenditore vantasse esposizioni debitorie preesistenti, che aggravavano lo status patrimoniale dell’impresa, ovvero necessitasse di nuova finanza, al fine di ammortizzare le conseguenze negative della flessione economica subita e organizzare con maggiore semplicità la ripartenza post crisi.

Con riferimento alle esposizioni debitorie preesistenti, in ragione della qualificazione della pandemia da Covid-19 come “evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia”, ai sensi dell’art. 107 TFUE, il decreto Cura Italia ha permesso all’imprenditoria di avvalersi di una serie di misure attivabili mediante semplice comunicazione all’ente creditizio e, in particolare:

  • gli importi accordati, ancorché non utilizzati, per le aperture di credito a revoca e per i prestiti concessi a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 non possono essere oggetto di revoca, totale o parziale, sino al 30 settembre 2020;
  • i contratti relativi a prestiti non rateali, aventi scadenza pattuita anteriormente al 30 settembre 2020 sono prorogati sino a tale data, alle medesime condizioni, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità;
  • i finanziamenti a rimborso rateale sono sospesi fino 30 settembre 2020, con possibilità di dilazionare il piano di rimborso con modalità che non devono comportare aggravi di costi sia per il finanziatore sia per il finanziato.

Al fine di beneficiare di tali misure, i soggetti richiedenti dovranno rispettare determinati requisiti. Viene infatti preliminarmente richiesto che l’istante sia una micro, piccola o media impresa, ai sensi dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, con sede legale in Italia.

Dopo tale primo sbarramento, il decreto richiede poi che l’impresa istante autocertifichi di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19” e che, alla data del 17 marzo 2020, non abbia esposizioni debitorie classificate come “deteriorate”.

Le predette misure di sostegno finanziario sono ammesse, a seguito di semplice richiesta telematica del soggetto finanziatore e senza valutazione alcuna del merito creditizio, alla garanzia di una sezione speciale del Fondo di Garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzata a coprire, in via sussidiaria e gratuita, il 33% dell’importo liquidato.

La particolarità della decritta moratoria è il fatto che la stessa priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori, rendendole dunque soggetti passivi nel sistema introdotto dal Governo. L’obiettivo era infatti quello di promuovere una moratoria che non generasse nuovi o maggiori oneri per le banche e che fosse neutrale in termini di qualificazione della qualità del credito.

Con riferimento, invece, alle misure di sostegno all’imprenditoria che prevedono l’erogazione di nuova finanza, il Decreto Liquidità dispone, per i lavoratori con partita IVA e per le Piccole e Medie Imprese, un sistema di garanzie a prima richiesta concesse dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, fondo con gestione separata di Mediocredito Centrale2 a copertura dei finanziamenti erogati a beneficio di tali soggetti.

A differenza della disciplina precedentemente in vigore, il Decreto Liquidità ha aumentato la soglia di garanzia concessa dal Fondo (anteriormente prevista nella misura massima dell’80% dell’importo finanziato) ed ha abbandonato il precedente regime che prevedeva una duplice valutazione del merito di credito del beneficiario (ad opera della banca finanziatrice, il cui finanziamento rimaneva senza garanzia per una quota pari al 20%, e ad opera del Fondo Centrale di Garanzia).

Il Decreto Liquidità, in particolare, ha individuato due diverse “categorie” di garanzie differenziate dal superamento, o meno, della soglia di € 25.000,00 da parte del valore del finanziamento al quale si vorrebbe accedere. Rimane comunque un limite generale di una garanzia concessa su finanziamenti di importo massimo pari al 25% del fatturato e comunque entro il tetto di € 5.000.000,00.

I finanziamenti di importo superiore ad € 25.000,00 sono garantiti dal Fondo per il 90%3 della somma richiesta e la loro erogazione è subordinata ad una valutazione economico-finanziaria da parte del Fondo Centrale di Garanzia. Nulla viene detto relativamente alla valutazione da parte della banca sul merito creditizio, che dovrà dunque adeguare la propria stima alle indicazioni fornite dalla normativa bancaria europea.

Detti finanziamenti dovranno essere avere durata massima pari a 72 mesi e l’importo richiesto non dovrà superare alternativamente tre distinti parametri. In particolare il finanziamento richiesto non potrà essere superiore a:

  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l’anno 2019 (o per l’ultimo anno disponibile);
  • il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (per le PMI) o 12 mesi (per le imprese con numero massimo di dipendenti pari a 499), da autocertificarsi ad opera del soggetto beneficiario.

I finanziamenti di importo inferiore ad € 25.000,00 sono invece garantiti dal Fondo per il 100% della somma richiesta e non sono condizionati ad alcuna valutazione del merito creditizio da parte del Fondo di Garanzia. Anche in questa ultima ipotesi, nulla viene detto relativamente ad una valutazione, da parte dell’istituto di credito, sul merito creditizio che, tuttavia, nel caso di specie, gode di una garanzia al 100%. La banca potrà quindi limitarsi ad eseguire un’istruttoria “light” in conformità alla normativa bancaria europea, al fine di evitare di incorrere nei reati bancari.

È previsto che tale specifica categoria di finanziamenti possano essere richiesti mediante procedura automatica, anche in considerazione del fatto che l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia è concesso automaticamente e gratuitamente. La banca finanziatrice potrà dunque erogare la liquidità senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. Detti finanziamenti prevedono un periodo di preammortamento di 24 mesi dall’erogazione ed una durata massima di 72 mesi.

Solo successivamente al pieno sfruttamento della capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia, l’imprenditoria potrà accedere anche ad una ulteriore garanzia concessa dalla società SACE S.p.A., contro garantita dallo Stato, che riguarderà quindi i finanziamenti di importo superiore ad € 5.000.000,00.

Tale garanzia comprenderà anche i finanziamenti per le grandi imprese, sempre nel rispetto del tetto massimo del 25% del fatturato del beneficiario o al doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, se più alto, da destinare al sostegno dei costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi che siano localizzati in Italia.

La garanzia, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, è offerta per finanziamenti di durata massima di 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un periodo di preammortamento di durata pari ad un massimo di 24 mesi.

Anche in questo caso è richiesto che il beneficiario vanti specifici requisiti e, in particolare, che il richiedente, al 31 dicembre 2019, non rientrasse nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 e che al 29 febbraio 2020 non presentasse, presso l’intero sistema bancario, esposizioni deteriorate.

Al fine di accedere a tali finanziamenti, il beneficiario deve inoltre vincolarsi a specifici impegni nella gestione sociale, quali:

  • la non approvazione della distribuzione di dividendi o riacquisto di azioni nel corso del 2020, vincolo da estendere anche alle eventuali altre imprese del gruppo che abbiano sede in Italia;
  • la gestione dei livelli occupazionali mediante accordi sindacali;
  • la destinazione del finanziamento ottenuto al sostegno dei costi del personale, di investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia.

È importante evidenziare come le citate condizioni non siano sospensive all’erogazione del finanziamento o alla concessione della garanzia ma risultano essere afferenti ad impegni futuri del beneficiario che, in caso di inadempimento, costituiranno causa di risoluzione del finanziamento stesso.

Con riferimento all’importo del prestito garantito, viene stabilito un ammontare massimo dato dal valore maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa nel 2019, risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale, ed il doppio dei costi del personale per il medesimo anno, come indicati in bilancio.

Con riferimento al rilascio delle garanzie concesse da SACE S.p.A. vengono previste differenti procedure, differenziandosi i finanziamenti a favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti operanti in Italia ed un fatturato inferiore ad € 1.500.000.000,00, da quelli a favore di imprese richiedenti che superino uno dei due parametri. Per le prime, è prevista una procedura semplificata, che consente di accedere alla garanzia solo al duplice esito positivo delle verifiche effettuate dalla medesima SACE S.p.A. e, successivamente, della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore; per le seconde, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. e tenendo in considerazione l’attività che l’impresa beneficiaria svolge in Italia.

Così esposto il quadro delle misure previste dallo Stato italiano al fine di garantire la liquidità delle imprese, è necessario rilevare come, se, per un verso, sembra che le misure adottate sul territorio italiano siano maggiormente agevolate rispetto a quelle previste dagli altri Paesi europei, per altro verso, è necessario domandarsi se dette misure siano sostenibili dal nostro sistema economico, anche (ma non solo) in considerazione del rischio di integrazione di reati bancari a fronte della quasi totale assenza di istruttoria e valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito.

Quanto precede, anche alla luce della diversa allocazione del rischio che viene attuata dal sistema proposto negli ultimi decreti, in quanto lo Stato, che si è limitato a prestare una garanzia su una somma erogata dal sistema bancario, senza alcuna fuoriuscita immediata di cassa, guadagnerà un ruolo “attivo” solo in caso di inadempimento del beneficiario.

(1)  Il prestito deve infatti essere necessariamente impiegato, per il 75%, per il pagamento degli stipendi dei dipendenti e, per la restante quota, per il pagamento di spese collegate all’attività.

(2)  Come ulteriore meccanismo di tutela è stato poi previsto che, nonostante la garanzia sia a prima richiesta, l’escussione non risulti comunque istantanea ma sia condizionata all’esperimento di procedure di recupero, da parte della banca, nei confronti del beneficiario.

(3)  Innalzabile fino al 100% qualora venisse fornita un’altra forma di garanzia.