Dal 18 maggio 2020 hanno potuto riaprire al pubblico le attività commerciali dopo più di due mesi di chiusura forzata a causa dell’emergenza sanitaria, non ancora conclusasi. Con il Decreto Legge 33/2020 e il DPCM 17 maggio 2020 il Governo ha attribuito alle Regioni il compito di emanare i protocolli e le linee guida che dovranno essere adottati dagli operatori per esercitare in sicurezza l’attività commerciale ed evitare il diffondersi del contagio da COVID19.

Il 16 maggio 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento recante le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive (di seguito le “Linee guida”), il cui contenuto è stato inserito nell’allegato n. 17 del DPCM così da costituire la disciplina base di riferimento, salva la facoltà delle singole Regioni di emanare proprie norme che possono modificarne, oltre che specificarne, il contenuto.

Alcune Regioni, come ad esempio la Toscana, il Veneto, la Liguria e il Piemonte, non si sono discostate in materia di commercio dalle Linee guida.

Altre, invece, hanno adottato misure più restrittive: tra queste vi sono la Lombardia, l’Emilia-Romagna e il Lazio.

Di seguito le differenze salienti nella normativa di tali Regioni rispetto alle Linee guida e al DPCM 17 maggio 2020.

Lombardia – Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020

  • “I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori”

Gli addetti alle vendite degli esercizi commerciali devono sempre e costantemente indossare la mascherina, diversamente da quanto previsto dalle Linee guida le quali ne limitano l’utilizzo alle interazioni con i clienti.

  • Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporale del personale

E’ obbligatorio rilevare la temperatura degli addetti alle vendite e ne va impedito l’accesso in caso essa risulti superiore a 37,5°C (nelle Linee guida la rilevazione non è obbligatoria).

Emilia-Romagna – Ordinanza 17 maggio 2020, n. 48

 Per evitare assembramenti di clienti all’ingresso dell’esercizio devono essere adottate adeguate soluzioni organizzative. Si prevede, ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita.”

 La separazione ove possibile è obbligatoria e non meramente obbligata come invece previsto a livello nazionale.

 Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell’operazione.

La prescrizione, molto di dettaglio, rappresenta una precisazione rispetto al generale obbligo di curare l’igiene ambientale.

 Al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro in caso di servizio al banco o alla cassa, si suggerisce il posizionamento di opportuni segnalamenti a terra e di sistemi di protezione (quali ad es. barriere in plexiglas).

 Nel caso di vendita di abbigliamento:

− dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

− le cabine di prova dovranno essere pulite e disinfettate quotidianamente;

In caso di vendita di beni usati i capi di abbigliamento e le calzature, prima di essere posti in vendita, dovranno essere igienizzati.”

Le norme di dettaglio in relazione all’abbigliamento sono molto più precise di quelle delle Linee guida che a tal proposito si limitano a prevedere esclusivamente l’obbligo di utilizzo di guanti monouso.

impianti di riscaldamento/raffrescamento: pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, a impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

L’obbligo di pulizia settimanale degli impianti di condizionamento non è presente nelle Linee guida

  • Centri Commerciali

L’ordinanza della Regione Emilia-Romagna contiene norme molto dettagliate in relazione alle parti comuni dei centri commerciali: parcheggi, ingressi/uscite, percorsi interni, servizi igienici, ascensori, rampe e scale mobili, esercizi di somministrazione e aree giochi per bambini sono oggetto di una peculiare e molto dettagliata disciplina.

Lazio – Ordinanza 16 maggio 2020, n. Z00041

  • Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C

La disposizione omette volutamente la specifica “In particolar modo per supermercati e centri commerciali” presente nella Linee di indirizzo nazionali, mettendo in chiaro che tale facoltà è attribuita a tutti i retailer.

  • “Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C

Viene specificato che il divieto di accesso all’esercizio commerciale riguarda anche l’esercente-gestore, oltre che i lavoratori dipendenti già soggetti al divieto ai sensi del Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 24 aprile.

  • “Ove possibile devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita e occorre regolare l’afflusso alla cassa anche mediante segnaletica a terra in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro”.

La differenziazione dei percorsi di ingresso e di uscita dall’esercizio commerciale, ove possibile, è obbligatoria e non meramente raccomandata come a livello nazionale.

È inoltre prevista in via aggiuntiva la segnaletica a terra per regolare il distanziamento interpersonale nell’afflusso alla cassa.

  • “Si consiglia, ove possibile, la predisposizione di barriere fisiche (es. barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico”
  • “Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale”

 Possono dunque rimanere ad una distanza inferiore risetto a quella indicata, oltre alle persone conviventi, le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto che, ai sensi dell’articolo 9 del DPCM, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori.

  • “Devono essere disponibili, per i clienti che lo richiedano, guanti monouso”

La messa a disposizione di guanti monouso è prevista come obbligatoria in via generale, a differenza di quanto avviene a livello nazionale ove l’obbligo è solo per la clientela dei negozi di abbigliamento.

  • “I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori”

Sempre, quindi: anche nel caso in cui non vi sia una interazione con i clienti.

  • “Il gestore assicura l’igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, tastiere, mouse, touch screen e degli oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.”

 L’igienizzazione due volte al giorno viene qui prevista come obbligatoria (mentre a livello nazionale è raccomandata) e per tutti i locali, non solo per le aree comuni. Viene specificato che l’igienizzazione e la sanificazione devono avere ad oggetto anche gli strumenti elencati e tutti gli oggetti che entrano in contatto con i clienti.

  • Il personale deve raccomandare ai clienti, anche mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso, di non permanere nel negozio più del tempo necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti.

Resta fermo l’obbligo previsto dal DPCM, in capo al retailer, di impedire ai clienti di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

La normativa Regionale onera in via aggiuntiva il personale di effettuare raccomandazioni ai clienti al fine di agevolarli ad un acquisto rapido e informarli dell’obbligo di non permanere più del necessario all’interno dell’esercizio.

  • Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso.

Vengo richiamati gli obblighi informativi in capo al retailer nei confronti dei lavoratori, già previsti dal Protocollo tra Governo e parti sociali del 24 aprile 2020, e nei confronti del cliente, già previsti dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive. Viene inoltre specificata le modalità dell’informazione che deve avvenire mediante esposizione di appositi cartelli all’ingresso dell’esercizio commerciale.