Con il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 il Governo ha disegnato il quadro normativo di riferimento per la ripresa dal 18 maggio 2020, tra l’altro, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, quadro normativo completato dal DPCM 17 maggio 2020 (GURI n. 126/2020) recante le disposizioni di dettaglio anche con riferimento al sistema delle competenze per l’adozione delle norme che dovranno regolare lo svolgimento delle attività commerciali fino al cessare dell’emergenza sanitaria.

Il sistema delle fonti è ripartito tra lo Stato e le Regioni: queste ultime, in particolare, giocano un ruolo fondamentale nel dettare le disposizioni di riferimento.

I sopra citati provvedimenti del Governo stabiliscono, infatti, che le attività devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottati  dalle  Regioni  o  dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel  rispetto  dei principi e dei criteri contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali (criteri inseriti all’allegato 10 del DPCM), con la raccomandazione che i singoli esercenti applichino anche le ulteriori misure nazionali previste nell’allegato 11 al DPCM.

In assenza di previsioni regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

La Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 16 maggio 2020 ha adottato le linee guida per la ripresa in sicurezza delle attività economiche, successivamente aggiornate il 25 maggio scorso, che costituiscono le norme “base” alle quali riferirsi, ma che potranno essere modificate ed implementate dalla singola Regione con propri provvedimenti (in fase di emanazione).

Le risposte alle domande che seguono sono rese riferendosi ai protocolli e alle linee guida stabilite dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome (di seguito “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”); è stata inoltre inserita una sezione dedicata alle linee guida relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande adottate dalla Regione Lombardia con l’ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020 (di seguito “L’ordinanza regionale”).

Quando posso aprire?

  1. Sono titolare di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale disposizione regola le modalità di svolgimento della mia attività?

Le regole ed i limiti per l’esercizio in sicurezza dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono quelle previste dal DPCM 17 maggio 2020 (il “DPCM”) e dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, come eventualmente modificate e integrate dalle linee guida e protocolli adottati dalla singola Regione.

  1. Il mio esercizio rientra tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande regolate dal DPCM e della vigente normativa?

In base all’articolo 1, lettera ee) del DPCM e alle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, sono attività di somministrazione di alimenti e bevande tutti gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché le attività di catering.

  1. Sono titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, posso tenere aperta la mia attività?

Sì.

In base all’articolo 1, lettera ee) del DPCM le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili (le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive ovvero protocolli e linee guida regionali) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore della ristorazione o in settori analoghi.

  1. Sono titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, posso svolgere attività di ristorazione da asporto o con consegna a domicilio?

Sì.

In base all’articolo 1, lettera ee) del DPCM sono sempre consentite le attività di somministrazione di alimenti e bevande con consegna a domicilio, nonché la ristorazione con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto.

  1. Sono titolare di un’attività di mensa o di catering continuativo su base contrattuale, posso svolgere la mia attività?

Sì.

In base all’articolo 1, lettera ee) del DPCM sono sempre consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

  1. Sono titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sito nelle aree di servizio e rifornimento carburante situato lungo un’autostrada, posso tenere aperta la mia attività?

Sì, a determinate condizioni.

In base all’articolo 1, lettera ee) negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, è consentito l’attività di somministrazione di cibi e bevande.

Rimangono in questo caso fermi l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

  1. Sono titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sito nelle aree di servizio e rifornimento carburante situato lungo un’autostrada, posso svolgere attività di ristorazione da asporto?

Sì.

In base all’articolo 1, lettera ee) sono sempre consentite le attività di somministrazione con asporto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento, anche per gli esercizi di somministrazione siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

  1. Sono titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito negli ospedali o negli aeroporti, posso tenere aperta la mia attività?

Sì.

In base all’articolo 1, lettera ff) del DPCM restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

  1. Sono titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione all’interno di uno stabilimento balneare, posso tenere aperta la mia attività?

Sì.

In base all’articolo 1, lettera ee) e mm) del DPCM agli esercizi indicati si applicano le disposizioni generalmente valide per le attività di somministrazione di cibi e bevande.

  1. Sono titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione all’interno di una struttura ricettiva, posso tenere aperta la mia attività?

Sì.

In base all’articolo 1, lettera ee) e mm) del DPCM agli esercizi indicati si applicano le disposizioni generalmente valide per le attività di somministrazione di cibi e bevande.

  1. Nell’ambito del trasporto ferroviario posso svolgere servizio di alimenti e bevande a bordo?

Sì.

In base all’articolo 1, lettera ee) e nn) del DPCM agli esercizi indicati si applicano le disposizioni generalmente valide per le attività di somministrazione di cibi e bevande.

  1. La Regione o il Comune in cui si trova la mia attività di somministrazione di alimenti e bevande ha emanato un provvedimento che prevede misure più restrittive rispetto alla normativa nazionale, quali misure si applicano alla mia attività?

In questo caso dovranno prevalere le disposizioni regionali, anche se più restrittive.

Infatti il DPCM 17 maggio 2020 prevede che le attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolgano nel rispetto di linee guida e dei protocolli idonei ad impedire il contagio adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in coerenza con i principi di cui all’allegato 10 al DPCM; solo in mancanza dei protocolli regionali troveranno applicazione quelli previsti a livello nazionale.

La normativa attualmente vigente non contempla competenze in capo ai Comuni all’adozione in via ordinaria di misure correlate all’emergenza sanitaria e relative alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti (ex art. 50 D.lgs. 267/2000) in caso di particolari situazioni di emergenza, le cui disposizioni dovranno prevalere rispetto alle disposizioni nazionali e/o regionali.

  1. La Regione o il Comune in cui si trova la mia attività di ristorazione ha emanato un provvedimento che prevede misure più permissive rispetto alla normativa nazionale, quali misure si applicano alla mia attività?

Il DPCM 17 maggio 2020 stabilisce la competenza delle Regioni, o della Conferenza Regioni-Province Autonome, all’adozione dei protocolli e linee guida per l’esercizio in sicurezza dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, solo in mancanza dei quali troveranno applicazione i protocolli nazionali.

Pertanto, anche se maggiormente permissive, le disposizioni regionali sono destinate a prevalere, salvo che non risultino coerenti con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020.

  1. Sono previste limitazioni circa le giornate e/o gli orari di apertura al pubblico per le attività di alimenti e bevande?

No.

Le disposizioni dettate per la riapertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, non recano limitazioni circa le giornate e l’orario di attività.

Quali misure devo applicare prima che il cliente entri nella mia attività di somministrazione?

  1. Sono tenuto a fornire informazioni ai clienti che accedono al mio esercizio di somministrazione?

Sì.

Ai sensi delle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, l’esercente è tenuto a predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

L’esercente è tenuto ad eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo ad uso promiscuo.

  1. Sono tenuto a misurare la temperatura corporea dei clienti che entrano nel mio esercizio di somministrazione?

No.

Le vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive stabiliscono che gli esercenti potranno rilevare la temperatura corporea, specialmente nei supermercati e centri commerciali, ma non vige un vero e proprio obbligo.

  1. Posso sempre misurare la temperatura corporea dei clienti che entrano nel mio esercizio di somministrazione anche senza il loro consenso?

La risposta può variare.

Il DPCM 17 maggio 2020 non specifica tale aspetto.

Si tenga presente, però, che le vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive stabiliscono che gli esercenti possono rilevare la temperatura corporea dei clienti, impedendo loro l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°.

Qualora pertanto l’esercente decida di esercitare la facoltà di misurare la temperatura corporea ai clienti che accedono al suo esercizio di somministrazione, si ritiene che l’esercente possa parimenti impedire l’accesso al cliente che rifiuti la misurazione.

  1. In caso di rifiuto da parte del cliente di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea come mi devo comportare?

Come anticipato nella precedente risposta, si ritiene che l’esercente possa impedire l’accesso al suo esercizio di somministrazione al cliente che rifiuti la misurazione della temperatura corporea, anche in un’ottica di tutela della salute pubblica e dei suoi dipendenti.

  1. Se dalla misurazione effettuata risulta che la temperatura corporea di un cliente è superiore ai 37,5 °C come mi devo comportare?

Ai sensi delle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, gli esercenti che rilevino la temperatura corporea ai clienti, devono impedirne l’accesso in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°.

  1. Quando effettuo la misurazione della temperatura corporea di un cliente devo fornirgli l’informativa sul trattamento dei dati personali?

Il DPCM 17 maggio 2020 non specifica tale aspetto.

Tuttavia, posto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali, si ritiene necessario fornire la relativa informativa, anche oralmente.

  1. Devo verificare che il cliente indossi una mascherina prima che faccia ingresso nel mio esercizio di somministrazione? Nel caso in cui non la indossi devo impedirgli l’ingresso?

Sì.

Ai sensi delle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, i clienti devono indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.

Pertanto, qualora il cliente non indossi la mascherina, deve essergli impedito l’accesso all’esercizio di somministrazione.

  1. Quale tipologia di mascherina deve essere indossata dal cliente?

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.L. n. 28/2020 possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

  1. Devo verificare che il cliente indossi altri dispositivi di protezione?

No.

I clienti sono tenuti ad indossare esclusivamente la mascherina.

  1. Sono tenuto a fornire dispositivi di protezione o altri prodotti ai clienti che entrano nel mio esercizio di somministrazione?

Sì.

Ai sensi delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, l’esercente deve rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici.

  1. Se un cliente che vuole entrare nel mio esercizio di somministrazione ed è accompagnato da un altro membro del proprio nucleo famigliare o da una persona non autosufficiente, come mi devo comportare?

L’esercente dovrà tenere in considerazione che, ai sensi delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, le misure di distanziamento interpersonale tra i clienti non si applicano alle persone che, in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

In particolare, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del DPCM, le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DPCM non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina, quando prevista, i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

  1. Il mio esercizio di somministrazione non dispone di posti a sedere, sono tenuto a contingentare e regolamentare l’accesso dei clienti? In quali modalità?

Sì.

Ai sensi delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, negli esercizi di somministrazione che non dispongono di posti a sedere, si deve consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

  1. Il mio esercizio di somministrazione dispone di posti a sedere, sono tenuto a contingentare e regolamentare l’accesso dei clienti? In quali modalità?

Sì.

Ai sensi delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, negli esercizi che dispongono di posti a sedere si deve privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni.

In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.

  1. Devo differenziare i percorsi di ingresso e di uscita dal mio esercizio di somministrazione?

No.

Nel DPCM e relativi allegati, nonché delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, non vi è alcun obbligo o raccomandazione in questo senso.

Quali misure devo applicare quando il cliente è all’interno del mio esercizio?

  1. Sono tenuto a garantire il rispetto di una distanza minima tra i clienti all’interno del mio esercizio di somministrazione?

Sì.

Ai sensi dell’articolo 1 lettera ee) del DPCM nonché delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive gli esercizi di somministrazione devono garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti.

  1. Sono tenuto a garantire il rispetto di una distanza minima tra i tavoli?

Sì.

Ai sensi delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

In particolare, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del DPCM, le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

La riduzione della distanza interpersonale nei casi sopra menzionati afferisce alla responsabilità individuale, pertanto l’esercente non potrà essere sanzionato per non aver fatto rispettare la distanza interpersonale tra soggetti che si sono dichiarati come rientranti nelle categorie esonerate dal rispetto della distanza interpersonale.

  1. Sono tenuto a predisporre delle barriere tra i diversi tavoli?

Generalmente no.

Ai sensi delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive solo se l’esercente non dispone i tavoli in modo tale che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti deve ricorrere a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

  1. Sono tenuto a predisporre delle barriere tra i clienti seduti al medesimo tavolo?

Generalmente no.

Ai sensi delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive solo se l’esercente non dispone i tavoli in modo tale che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti deve posizionare barriere fisiche tra le sedute, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

  1. Posso utilizzare gli spazi esterni del mio esercizio di somministrazione?

Sì.

Ai sensi delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive laddove possibile occorre privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

  1. È consentita la consumazione al banco?

Sì.

Ai sensi delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale (su tale ultimo aspetto si veda la risposta n. 30).

  1. È consentita la consumazione a buffet in modalità self-service?

No.

Ai sensi delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive è possibile organizzare una modalità a buffet solo mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo, in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

  1. I clienti che sono seduti al tavolo devono indossare la mascherina?

No.

Il DPCM e Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive non prevedono l’obbligo di indossare la mascherina per i clienti che sono seduti al tavolo.

  1. I clienti che non sono seduti al tavolo devono indossare la mascherina?

Sì.

Ai sensi delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.

  1. All’interno dell’esercizio di somministrazione devo mettere a disposizione dei clienti dispositivi di protezione o altri prodotti?

Sì.

In base alle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive gli esercenti devono rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici.

La normativa nazionale non prevede ad oggi l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti all’interno dell’esercizio di somministrazione dispositivi di protezione (mascherine, guanti monouso).

  1. Per quanto tempo il cliente può rimanere all’interno dell’esercizio di somministrazione?

Non esiste un’indicazione di tempo specifica.

  1. Quali misure devo adottare in materia di igiene personale del personale di servizio a contatto con i clienti all’interno dell’esercizio di somministrazione?

In base alle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche prima di ogni servizio al tavolo (si veda anche la risposta n. 66).

  1. Quali misure devo adottare in materia di consultazione dei menù da parte dei clienti?

In base alle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive è necessario favorire la consultazione online dei menù sul cellulare dei clienti o predisporre menù in stampa plastificata e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure menù cartacei usa e getta.

È altresì necessario eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo ad uso promiscuo (si veda anche la risposta n. 15)

Quali misure devo applicare anche in assenza dei clienti?

  1. Quali misure devo adottare in materia di pulizia e igiene ambientale?

In base alle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc.).

I servizi igienici dovranno essere puliti più volte al giorno.

L’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute offrono le seguenti raccomandazioni per l’effettuazione delle pulizie e per l’igienizzazione degli ambienti:

  • Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia occorre leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).
  • Occorre pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.
  • Non bisogna miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. Sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, bisogna arieggiare gli ambienti.
  1. È necessario garantire un periodico ricambio di aria naturale dei locali?

Sì.

In base alle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive gli esercenti sono tenuti a favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni.

L’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute consigliano di aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate, di non lasciare aperte le finestre la notte e di ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte.

  1. Posso mettere in funzione l’aria condizionata?

Nessuna disposizione vieta di per sé agli esercenti di mettere in funzione l’aria condizionata.

In base alle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive negli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’ Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute offrono le seguenti ulteriori indicazioni:

  • Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. I parametri microclimatici devono essere tenuti sotto controllo (es. temperatura, umidità relativa, CO2).
  • Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) deve essere eliminato totalmente il ricircolo dell’aria.
  • I filtri vanno puliti regolarmente e devono essere acquisite informazioni sul tipo di pacco filtrante installato nell’impianto di condizionamento; occorre eventualmente sostituire il pacco filtrante con altro più efficiente.

Quali misure devo applicare nei confronti dei miei dipendenti sul luogo di lavoro?

  1. Che cos’è il luogo di lavoro?

L’articolo 62 del D.lgs. 81/2008 (TU della Sicurezza sul Luogo di Lavoro) definisce quali luoghi di lavoro quelli “destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

  1. Per consentire ai dipendenti di evitare l’orario di punta sui mezzi pubblici e quindi di ridurre il rischio di contagio, devo concedere l’orario di lavoro flessibile?

Non è indispensabile.

Tuttavia l’esercente dovrà adoperarsi per favorire orari di ingresso/uscita quanto meno scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) e, ove possibile, dovrà dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali, garantendo sempre la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

  1. Sono previste restrizioni nel numero di lavoratori che possono avere accesso ed essere impiegati all’interno del luogo di lavoro?

No.

Rimane tuttavia fortemente raccomandato il ricorso allo smart working, ove possibile ovviamente.

  1. I lavoratori dipendenti sono tenuti a indossare mascherine e altri dispositivi di protezione individuale?

Sì.

Qualora la modalità della prestazione lavorativa imponga di lavorare a una distanza interpersonale di meno di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine (che in ogni caso sono sempre obbligatorie) e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

  1. Il datore di lavoro è tenuto a fornire le mascherine ai lavoratori?

Sì.

Tutti i lavoratori che condividono spazi comuni dovranno indossare una mascherina chirurgica, fornita dal datore di lavoro.

  1. Le postazioni che comportano contatto costante con il pubblico (i.e. casse; info-point; customer assistance; consegne e resi etc.) devono essere munite di una protezione trasparente in plexiglass?

No, non è obbligatorio.

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso occorre favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

  1. Quale tipologia di mascherine devono essere indossate dai dipendenti?

Mascherine chirurgiche ovvero altri DPI idonei – in base alla normativa vigente – alla protezione delle vie respiratorie.

  1. Le mascherine sono obbligatorie anche quando il personale non ha contatto con altri colleghi/clienti/fornitori?

No.

L’uso delle stesse è tuttavia obbligatorio nel caso di utilizzo delle zone comuni.

  1. Quali informazioni devo fornire ai miei dipendenti?

L’esercente sarà tenuto a fornire ai lavoratori una informazione adeguata sulle misure necessarie ad arginare il rischio di diffusione del COVID-19, con particolare attenzione sulle corrette modalità di utilizzo dei DPI (“Dispositivi di Protezione Individuale”).

In particolare, le informazioni dovranno riguardare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

  1. In quali modalità devo fornire le informazioni ai miei dipendenti (i.e. devo affiggere un regolamento sulla bacheca o è sufficiente consegnare un’informativa il primo giorno di apertura?)

L’esercente dovrà informare i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.

  1. Posso chiedere al personale con obbligo di indossare la divisa, a cui prima fornivo spogliatoio condiviso, di indossarla già all’uscita di casa, prima di recarsi al lavoro?

Al momento non paiono esservi indicazioni contrarie.

  1. Sono tenuto a misurare la temperatura corporea dei dipendenti che si accingono a fare ingresso nel luogo di lavoro?

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

  1. Posso sempre misurare la temperatura corporea dei dipendenti che si accingono ad entrare nel luogo di lavoro?

Sì.

  1. In caso di rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea come mi devo comportare?

Il dipendente non potrà accedere al luogo di lavoro e sarà passibile di apposita contestazione disciplinare.

  1. Se dalla misurazione effettuata risulta che la temperatura corporea di un dipendente è superiore ai 37,5 °C come mi devo comportare?

Se la temperatura corporea del dipendente risulti superiore ai 37.5°, non gli sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione dovranno essere momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

  1. Quando effettuo la misurazione della temperatura corporea di un lavoratore devo fornirgli l’informativa sul trattamento dei dati personali?

Sì.

Il datore di lavoro dovrà fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Tale informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai suoi contenuti, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza.

  1. Ai fini privacy, per poter misurare la temperatura corporea di un dipendente devo ottenere il suo consenso al trattamento del dato relativo alla temperatura corporea? 

No.

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 (“Protocollo”) precisa che la base giuridica del trattamento del dato relativo alla temperatura corporea dei dipendenti è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e non quindi il consenso.

  1. Posso registrare il dato relativo alla temperatura corporea rilevata?

No.

Come precisato nel Protocollo, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge, quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro. Non è invece ammessa la sistematica registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata.

  1. Posso chiedere ai dipendenti di rendere una autodichiarazione in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro?

Si.

Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare vi è la preclusione dell’accesso al luogo di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Al riguardo, il Protocollo precisa che il datore di lavoro può chiedere ai dipendenti di rilasciare una autodichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19.

L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce trattamento di dati personali.  È pertanto necessario che siano raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19; il datore di lavoro deve cioè astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

  1. Come mi devo comportare per l’accesso di fornitori esterni all’esercizio di somministrazione?

Al fine di permettere l’accesso dei fornitori esterni, l’esercente è tenuto a individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, con lo scopo di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Gli autisti dei mezzi di trasporto, per quanto possibile, devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non potranno accedere agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi al rispetto delle distanze interpersonali.

I fornitori esterni, inoltre, non potranno utilizzare i servizi igienici dedicati al personale dipendente.

  1. Quali ulteriori misure devo adottare in materia di pulizia e igiene ambientale con particolare riguardo al luogo di lavoro?

L’esercente è tenuto ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In particolare, occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, l’esercente può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

  1. Quali ulteriori misure devo adottare in materia di igiene personale dei dipendenti all’interno del luogo di lavoro?

L’esercente deve adoperarsi affinché il personale adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani; a tal fine, il datore di lavoro deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, facilmente accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

In base alle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche prima di ogni servizio al tavolo (si veda anche la risposta n. 40).

  1. Cosa sono gli spazi comuni?

Per spazi comuni si intendono tutti quei luoghi quali zone di ingresso/uscita, zone relax, mense e spogliatoi a disposizione di tutto il personale.

  1. Come deve essere gestito l’ingresso dei lavoratori negli spazi comuni?

L’esercente deve adoperarsi affinché vengano adottati orari di ingresso/uscita scaglionati per l’accesso agli spazi comuni.

  1. Devo differenziare i percorsi di ingresso e di uscita al luogo di lavoro?

Ove possibile sì.

  1. Quali misure devono adottarsi in relazione agli spostamenti dei dipendenti all’interno del luogo di lavoro?

Gli spostamenti all’interno dell’esercizio di somministrazione e degli uffici dovranno essere limitati al minimo indispensabile: l’esercente dovrà adoperarsi che anche in questo caso venga garantito il rispetto della distanza interpersonale e dell’obbligo dell’utilizzo della mascherina.

  1. Come mi devo comportare se vengo messo a conoscenza della presenza di una persona sintomatica all’interno del mio esercizio di somministrazione?

Nel caso in cui un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, il datore di lavoro dovrà procedere al suo isolamento momentaneo dotandolo (ove già non lo fosse) di mascherina chirurgica; l’esercente dovrà dunque immediatamente procedere ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e seguire le istruzioni impartite.

  1. Posso rendere nota l‘identità di un dipendente affetto da Covid-19 agli altri dipendenti?

No.

Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali nelle FAQ pubblicate il 4 maggio 2020, spetta alle autorità sanitarie competenti attivare le previste misure di profilassi e quindi informare i “contatti stretti” del contagiato.

Il datore di lavoro è tenuto invece esclusivamente a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste dalla normativa d’urgenza.

72.bis        Posso, nella mia qualità di datore di lavoro, richiedere ai miei dipendenti di sottoporsi ai test sierologici? 

Si, ma a certe condizioni.

L’effettuazione di test sierologici deve essere infatti disposta dal medico competente, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie. Solo il medico competente, in qualità di professionista sanitario, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, se ritenuto utile al fine del contenimento della diffusione del virus.

  1. Sono tenuto a fornire una certificazione dell’attività svolta ai miei dipendenti perché possano raggiungere il luogo di lavoro?

No.

  1. Per poter raggiungere il luogo di lavoro i dipendenti devono essere muniti di una autocertificazione?

No.

Quali ulteriori regole specifiche trovano applicazione nella Regione Lombardia? Come posso comportarmi in caso di difficoltà economiche?

  1. Posso tenere aperta la mia attività di ristorazione?

Sì.

L’ordinanza regionale n. 547/2020 della Regione Lombardia consente la riapertura delle attività di ristorazione nel rispetto delle linee guida dalla stessa stabilite.

  1. Devo assolvere ad obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale?

No.

Gli obblighi informativi per la clientela previsti dall’ordinanza regionale sono i medesimi previsti dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

  1. Sono tenuto a misurare la temperatura corporea dei dipendenti che si accingono a fare ingresso nell’esercizio di ristorazione?

Sì.

L’ordinanza regionale prevede l’obbligo della misurazione della temperatura corporea dei lavoratori prima dell’accesso e durante la permanenza sul luogo di lavoro. Nel caso in cui la temperatura registrata fosse superiore a 37,5°C l’accesso o la permanenza del lavoratore presso l’esercizio non è consentita.

  1. Come mi devo comportare se durante l’attività un mio dipendente dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19?

Il lavoratore che presentasse i sintomi da contagio dovrà essere momentaneamente isolato e non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.lgs. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

  1. Sono tenuto a misurare la temperatura corporea dei clienti che non consumano al tavolo?

No.

L’ordinanza regionale raccomanda fortemente la misurazione della temperatura corporea dei clienti, prescrivendola come obbligatoria solamente per i clienti che consumano al tavolo.

  1. Sono tenuto a misurare la temperatura corporea dei clienti che consumano al tavolo?

Sì.

L’ordinanza regionale prevede l’obbligo di misurazione della temperatura corporea dei clienti che consuma al tavolo, mentre la raccomanda fortemente per i clienti che non usufruiscono del servizio al tavolo.

  1. Posso utilizzare gli spazi esterni del mio esercizio di ristorazione?

Sì.

L’ordinanza regionale prevede, laddove possibile, che venga privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro tra i clienti.

  1. Quali regole devo applicare nella disposizione dei tavoli?

L’ordinanza regionale prevede che i tavoli debbano essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. L’obbligo del distanziamento non è previsto per i casi di accompagnamento di minori di sei anni o persone non autosufficienti.

La distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

  1. È consentita la consumazione al banco?

Sì, ma a certe condizioni.

Infatti l’ordinanza regionale prevede che la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, salvo il caso di accompagnamento di minori di sei anni o persone non autosufficienti.

83-bis.    Vi sono ulteriori limitazioni per il mio esercizio di somministrazione sito nel Comune    di Milano?

 Sì.

Con propria ordinanza n. 30/2020, efficace dal 26 maggio 2020 al 15 giugno 2020, il Sindaco del Comune di Milano ha vietato la vendita per asporto delle bevande alcooliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi di somministrazione (oltre che degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali da asporto o mediante distributori automatici) dalle ore 19.00 alle ore 7.00 di tutti i giorni della settimana.

Durante la medesima fascia oraria resta comunque consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione solo all’interno dei pubblici esercizi di somministrazione e all’esterno degli stessi, nelle aree in concessione, esclusivamente con servizio al tavolo.

Come posso comportarmi in caso di difficoltà economiche?

  1. Posso interrompere la corresponsione del canone?

Nell’ordinamento italiano non c’è un principio che consenta al conduttore di sospendere il pagamento del canone a seguito di una decisione unilaterale.

Tuttavia, non è escluso che potrebbe argomentarsi un diritto alla sospensione del canone nel caso di eventi straordinari, quali la chiusura dell’attività imposta dall’autorità ovvero dalla situazione generata dalla pandemia, facendo leva su alcuni principi cardine dell’ordinamento: ad esempio, considerati i provvedimenti governativi che hanno imposto la chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in Italia durante la diffusione di Covid-19, si potrebbe considerare legittima la sospensione e la non debenza dei canoni ex art. 1464 c.c. sull’assunto che le proprietà non hanno adempiuto alle proprie obbligazioni di mettere a disposizione degli esercenti un bene in cui poter svolgere la propria attività; nella valutazione resta però necessario tenere in considerazione che alcuni esercenti hanno continuato a svolgere la propria attività con la forma della consegna a domicilio. In ogni caso, sul punto non vi è ancora giurisprudenza.

  1. Posso beneficiare di un credito di imposta?

Sì.

Con l’art. 65 del D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”, come modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020, il governo ha introdotto una particolare agevolazione riguardante anche gli esercenti che conducono in locazione un immobile rientrante nella sola categoria C/1 (negozi e botteghe, tra cui rientrano gli esercizi di somministrazione) e che non hanno più potuto operare: ad essi è riconosciuto per l’anno 2020 un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione effettivamente corrisposto relativo al mese di marzo 2020.

Per quanto riguarda ulteriori benefici fiscali: il governo ha previsto ulteriori crediti d’imposta all’interno del D.L. 34/2020 c.d. “Rilancio”.

L’art. 28 del D.L. “Rilancio” prevede che venga riconosciuto un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa (a prescindere dalla chiusura dell’attività ai sensi del DPCM dell’11 marzo 2020 e successivi provvedimenti), che conducono in locazione un immobile destinato allo svolgimento dell’attività commerciale (tra cui rientrano gli esercizi di somministrazione) nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione versato alle proprietà con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio.

In relazione alle medesime spese sostenute, il credito d’imposta di cui al D.L. “Rilancio” non è cumulabile con il beneficio fiscale previsto all’art. 65 del D.L. “Cura Italia”.

Questo credito viene però riconosciuto a condizione che:

– i ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso non siano superiori a 5 milioni di Euro; e

– gli stessi esercenti abbiano subito una diminuzione del fatturato nei mesi di riferimento (marzo, aprile e maggio) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

In caso di contratti di affitto d’azienda (o di rami d’azienda) comprensivi di almeno un immobile destinato all’attività commerciale, viene riconosciuto, alle stesse condizioni, un credito d’imposta nella misura del 30% dei canoni versati.

Ai sensi dell’art. 122 del D.L. “Rilancio”, fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari dei crediti d’imposta di cui all’art. 28 del D.L. “Rilancio” e di cui all’art. 65 del D.L. “Cura Italia potranno cedere, anche parzialmente, gli anzidetti crediti ad altri soggetti, tra cui sono inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  1. Sono indietro con i pagamenti del canone e il locatore vuole escutere la fideiussione prestata a garanzia del regolare pagamento, cosa posso fare?

In prima battuta è bene che l’esercente contatti la banca chiedendo che non proceda a liquidare l’importo garantito, fornendo un’adeguata giustificazione giuridica in ordine al mancato pagamento dei canoni in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

A seconda della formula contrattuale della garanzia bancaria e della valutazione in ordine alle giustificazioni addotte, la banca informerà che non effettuerà il pagamento ovvero che procederà con lo stesso.

A questo punto, per bloccare il pagamento da parte della banca ed evitare che questa si rivalga nei confronti dell’esercente, sarà possibile presentare un ricorso urgente al competente Tribunale deducendo le ragioni giuridiche del mancato pagamento dei canoni.

Il Tribunale di Venezia e il Tribunale di Roma hanno recentemente adottato provvedimenti urgenti di questo tipo a tutela degli esercenti.

  1. Sono indietro con i pagamenti del canone, il locatore può intimarmi lo sfratto per morosità?

Sì.

I procedimenti di convalida di sfratto non sono sospesi, pertanto il locatore potrà intimare lo sfratto per morosità e ottenere un titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile.

  1. Sono stato condannato a rilasciare l’immobile in cui svolgo la mia attività, il locatore può attivare il procedimento di esecuzione per il rilascio?

No.

L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1 settembre 2020 (ex art. 103, 6° comma, DL 18/2020, così come modificato con la Legge di conversione n. 27/2020).