L’ormai nota pandemia da coronavirus COVID-19 ha portato all’adozione da parte di molti Stati, di importanti provvedimenti restrittivi nelle libertà di circolazione delle persone e delle merci tra Stati diversi e all’interno del territorio del medesimo Stato, causando di conseguenza importanti ripercussioni sui contratti commerciali nazionali e internazionali.  

Di seguito sono riportate le risposte alle più frequenti domande sugli effetti della pandemia da coronavirus COVID-19 sulla disciplina dei contratti di compravendita nazionali e internazionali e sui reciproci obblighi delle parti contrattuali.

  • Di fronte alla diffusione del Covid-19 a livello pandemico, quale è la prima azione che le parti devono intraprendere rispetto ai contratti commerciali di compravendita in essere?

Anzitutto occorre verificare se all’interno del contratto di vendita è presente una clausola di “forza maggiore”, ossia una specifica previsione contrattuale che disciplina le ipotesi di epidemia, pandemia o altri eventi di portata straordinaria ed eccezionale.

Non è infrequente trovare una clausola di questo genere, in particolare nell’ambito dei contratti internazionali di vendita.

In presenza di una pattuizione di questo tipo, le parti dispongono di un importante punto di partenza per gestire le vicende contrattuali connesse ai ritardi, alle difficoltà di adempiere o agli inadempimenti dovuti al Covid-19.

Ove una tale clausola non sia presente, nell’ipotesi di contrato internazionale di compravendita occorre verificare quale sia la legge applicabile al contratto e comprendere in base a tale legge quale sia la disciplina applicabile al caso concreto. Su tale profilo si rimanda anche al punto 5 che segue.  In ambito di compravendite nazionali si rimanda al punto 3 che segue.

  • Qual è il contenuto tipico di una clausola di forza maggiore contenuta in un contratto internazionale?

Una clausola di forza maggiore generalmente prevede l’esenzione di responsabilità a favore della parte che subisce l’evento straordinario. Tale parte non sarà quindi considerata colpevole per il ritardo o per l’inesatto adempimento o per l’inadempimento totale dei propri obblighi contrattuali

I principali effetti di una clausola di forza maggiore sono, in via generale, la sospensione degli obblighi contrattuali o la cessazione del contratto, oltre ad obblighi di comunicazione alla controparte della natura, dell’entità e della reversibilità dell’evento eccezionale che sta causando il ritardo o l’inadempimento.

Alcuni contratti fanno riferimento alla sola generica espressione “forza maggiore”, senza fornire una definizione precisa della stessa, altri contratti, al contrario, inseriscono elenchi esemplificativi o tassativi delle circostanze straordinarie che giustificano l’applicazione della clausola.

Riportiamo di seguito un esempio di clausola di forza maggiore:

Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, factum principis, pandemia e simili.

La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di [x] settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.”

  • In mancanza di una specifica clausola che disciplina gli eventi di forza maggiore nel mio contratto di compravendita in Italia, quale sarà la disciplina applicabile?

In base al codice civile, il venditore ha tre obblighi principali nei confronti dell’acquirente, vale a dire: (i) consegnare il bene all’acquirente; (ii) fargli acquistare la proprietà della cosa venduta, se l’acquisto non è l’effetto immediato; e (iii) garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. Il compratore, invece, è tenuto al pagamento del prezzo nel termine e nel luogo fissato dal contratto.

Spesso nei contratti di compravendita il trasferimento del diritto di proprietà (che in assenza di specifiche pattuizioni è contestuale alla conclusione dell’accordo in caso di vendite di cose determinate o, conseguente all’individuazione dei beni, in caso di vendite di cose generiche) è condizionato al pagamento del prezzo da parte del compratore, pagamento che viene di solito scaglionato in due o più tranches, di cui almeno una anteriore alla consegna dei beni.

Le norme sulla vendita vanno integrate con la disciplina sull’inadempimento delle obbligazioni contenuta nell’articolo 1218 del codice civile, secondo il quale la parte che non adempie esattamente la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento dei danni, se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile, ivi incluso un evento di forza maggiore.

Gli effetti del Covid-19 rispetto ai contratti di vendita nazionali dipendono dal caso concreto nonché dall’oggetto del contratto e dal settore in cui operano le parti.

In via generale, la pandemia potrebbe avere effetti sui termini di consegna del bene venduto, dando luogo quindi ad un ritardato adempimento, oppure sul pagamento del prezzo, causando, a seconda dei casi, un inadempimento totale

da parte del compratore oppure un adempimento parziale laddove il prezzo possa essere pagato solo in parte. Tutte queste ipotesi potrebbero dare luogo ad una responsabilità del venditore o del compratore e le caratteristiche del caso concreto dovranno essere tenute in debita considerazione per valutare se tale inadempimento o ritardo sia dovuto a causa non imputabile o ad altri fattori. Ad esempio qualora il venditore abbia colpevolmente e negligentemente ritardato una consegna dovuta a gennaio e ora non sia in grado di eseguirla a causa dei disagi connessi al Covid-19, si dovrà valutare se l’inadempimento sia attribuibile al venditore o dovuto ad una causa non imputabile.

Inoltre la pandemia potrebbe rendere impossibile o eccessivamente costoso il reperimento di materie prima necessarie per realizzare il bene oggetto della vendita, di talchè i rimedi applicabili potranno essere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta.

  • Sono intervenuti provvedimenti specifici da parte del Governo per giustificare ritardi o inadempienti contrattuali?

Il Decreto Cura Italia – con riferimento ai contratti pubblici –   ha indicato una specifica causa di non imputabilità dell’inadempimento del debitore, ivi inclusi i venditori e gli acquirenti. In particolare l’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, prevede che il rispetto delle misure di contenimento stabilite dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 (che includono, inter alia, le misure di quarantena per gli individui che hanno avuto contatti stretti con persone affette dal Covid-19, limitazioni al trasporto di merci e persone, la chiusura delle attività commerciali) è sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., anche in relazione all’applicazione di decadenze e penali connessi al ritardo o all’inadempimento.

Ad esempio, qualora la forza lavoro di un’impresa sia decimata, a causa dell’obbligo di quarantena cui sono assoggettati i lavoratori di un reparto produttivo essenziale, e ciò non consenta di completare la produzione dei beni da

consegnare ai compratori, il venditore non potrà essere ritenuto responsabile dei connessi ritardi o inadempimenti.

  • In assenza di una clausola di forza maggiore nel mio contratto internazionale di compravendita quale sarà la disciplina applicabile?

Nei contratti di compravendita internazionali – oltre alla preliminare verifica della legge applicabile al contratto, che andrà sempre effettuata facendo riferimento al Regolamento (CE) n. 593/2008 o, in casi specifici, alla Convenzione dell’Aja del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili –  occorrerà verificare se al contratto sia o meno applicabile la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, la quale detta una normativa uniforme in materia di compravendita internazionale e, fra l’altro, contiene una disciplina degli eventi di forza maggiore.

La Convenzione di Vienna trova applicazione, salvo che sia diversamente previsto delle parti (che possono sempre escluderla espressamente):

  • quando entrambe le parti hanno la propria sede d’affari in Stati contraenti della Convenzione;
  • quando è indicata dalle parti del contratto come applicabile;
  • quando le norme di diritto internazionale privato dello stato cui appartiene una delle parti rinviano all’applicazione della legge di uno Stato contraente.

Occorre considerare che la Convenzione di Vienna è stata sottoscritta e ratificata da ben 93 Stati tra cui quasi tutti gli Stati dell’Unione Europea, Cina, Russia, Stati Uniti e Brasile. Tuttavia, importati Paesi, quali il Regno Unito, India, Irlanda, Malta e Portogallo, non hanno aderito alla Convenzione.

  • Se al mio contratto internazionale si applica la Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di merci, cosa accade al verificarsi di un evento straordinario come la pandemia Coronavirus Covid-19?

L’articolo 79, primo comma, della Convenzione, denominato Cause di esonero/exemptions, prevede che una parte non è responsabile dell’inadempienza di uno qualsiasi dei propri obblighi se prova che:

  • l’inadempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dalla sua volontà
  • non era ragionevole attendersi che la parte lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto o che prevedesse o superasse l’evento impeditivo o le sue conseguenze.

L’articolo 79, secondo comma, della Convenzione prevede inoltre l’esenzione della responsabilità nel caso in cui l’inadempimento di una delle parti sia dovuta all’inadempienza di un terzo se giustificata dalle ragioni previste dal primo comma.

È poi previsto dal terzo comma dell’articolo 79 il dovere della parte che non dà esecuzione al contratto di avvisare l’altra parte dell’impedimento e delle conseguenze sulla sua capacità di esecuzione. In mancanza di una tempestiva informazione la parte impedita sarà comunque tenuta alla corresponsione degli interessi e al risarcimento del danno.

Affinché vi sia un esonero dalla responsabilità, in base all’articolo 79, occorre dunque che venga provata dalla parte interessata l’esistenza di un impedimento successivo all’assunzione dell’obbligo, assolutamente imprevedibile e incalcolabile e non superabile.

Per esempio un provvedimento restrittivo delle autorità, adottato successivamente alla stipula del contratto, che impedisca l’ingresso di determinate merci nel luogo di consegna stabilito dai contraenti (factum principis)

può essere considerata causa di esonero della responsabilità del venditore. Lo stesso può dirsi in caso di chiusura forzata delle attività di produzione in conseguenza di un ordine delle pubbliche autorità, che importi impossibilità o ritardo nell’adempimento della prestazione.