Come noto, in risposta all’emergenza derivante dalla rapida diffusione del COVID-19, il governo ha emanato il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, il cd. “Cura Italia”.

A seguire, il 28 marzo del 2020, l’INPS ha emanato la circolare no. 47/2020, che illustra le misure a sostegno del reddito previste dal suddetto decreto legge, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell’iter procedurale relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.

Il 2 aprile, inoltre, l’INPS ha rilasciato il messaggio no. 1478, denominato 
“Integrazione circolare n. 47/2020. Trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti”. Infine, il 6 aprile del 2020 l’INPS ha pubblicato il messaggio no. 1508/2020, rubricato “semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali”.

Vediamo dunque insieme le principali novità che interesseranno i datori di lavoro.

  • CIGO, CIGD e FIS: nuove causali

Tutte le domande per l’accesso alla CIGO, CIGD e all’Assegno Ordinario erogato dal FIS dovranno recare la causale “COVID-19 nazionale”.

Si sottolinea che le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso

all’imprenditore o ai lavoratori: i datori di lavoro non saranno dunque tenuti ad allegare alla domanda di accesso la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, bensì solamente l’elenco dei lavoratori destinatari.

Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di Assegno Ordinario, o che hanno presentato domanda di CIGO o di Assegno Ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l’Assegno Ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’INPS provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

Si evidenzia che per le aziende che desiderino passare dal trattamento di CIGS a quello di CIGO è prevista la nuova causale ““COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” (vedi infra).

  • Accesso ai fondi bilaterali: causale ad hoc

I datori di lavoro che versano i contributi ai Fondi bilaterali alternativi dovranno presentare la domanda di accesso alla prestazione dell’Assegno Ordinario direttamente ai rispettivi Fondi di appartenenza (e non all’INPS), utilizzando la causale “emergenza COVID-19”.

  • Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (“CISOA”)

L’INPS precisa che la disciplina della Cassa Integrazione Salariale Operai dell’Agricoltura (cd. “CISOA”) si applica alle aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola. Si tratta dunque di aziende che esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.

 La normativa si estende anche a:

  • PA che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
  • imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
  • consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
  • imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca); – imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto; – imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell’industria. 

Le aziende che intendano accedere alla CISOA dovranno utilizzare la causale “COVID-19 CISOA”. Si ricorda che la concessione della prestazione non è di competenza dell’INPS, bensì della commissione provinciale di cui all’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

  • Passaggio da CIGS a CIGO: tutti gli step

Come noto, per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) e che debbano sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’attuale emergenza sanitaria è stata prevista la possibilità di accedere alla CIGO (purché la loro attività rientri nel campo di applicazione della stessa). Le aziende che invece

non soddisfano i requisiti per l’accesso alla CIGO potranno presentare domanda di cassa integrazione in deroga (secondo le modalità di cui infra).

La domanda di accesso alla CIGO dovrà essere dunque presentata utilizzando la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”. Si rammenta che la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla

sospensione degli effetti della concessione CIGS precedentemente autorizzata. Pertanto, l’azienda dovrà necessariamente presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso. Tale istanza deve essere inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del suddetto Ministero. Saranno tuttavia considerate ugualmente validamente anche le richieste di sospensione inoltrate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o all’indirizzo PEC dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it.

  • Procedura di consultazione sindacale semplificata

Le aziende che trasmettono domanda di accesso alla CIGO sono dispensate dall’osservanza dei requisiti di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 148/2015, fermo restando l’obbligo di informazione, consultazione e l’esame congiunto con le OO.SS. maggiormente rappresentative; gli stessi dovranno essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Ne consegue che l’accesso alla CIGO potrà essere garantito anche in assenza di un accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative, purché venga regolarmente svolta la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui sopra.

Per quanto riguarda invece l’accesso alla CIGD, si ricorda che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo con le OO.SS.. Per le aziende con dimensioni maggiori, l’accordo con le OO.SS.  si considera esperito con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione e dell’esame congiunto.

  • Ferie e permessi arretrati: non è necessario “smaltirli”

L’INPS ha precisato che l’eventuale presenza di ferie e permessi arretrati pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di accesso alla CIGO, CIGD e all’Assegno Ordinario.

  • CIGD: tutti gli step

Le domande di accesso alla CIGD dovranno essere trasmesse direttamente alle Regioni di appartenenza, secondo le modalità precisate da ciascuna singola Regione pubblicate sui siti istituzionali.

Le Regioni, una volta verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’INPS i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR 100”).

Si ricorda che il trattamento dell’Assegno Ordinario può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR41”, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

  • Periodo di vigenza del D.L. 9/2020: CIGD “retroattiva” per i datori di lavoro che occupavano fino a 15 dipendenti

Come noto, prima del D.L. “Cura Italia”, il Governo aveva emanato il D.L. 9/2020 con il quale era stata introdotta la CIGD limitatamente per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

L’INPS ha rilevato che, per il periodo di copertura previsto dal D.L. n. 9/2020, i datori di lavoro iscritti al FIS che occupavano fino a 15 dipendenti, non potendo accedere all’Assegno Ordinario, erano privi di una tutela che li garantisse dalla sospensione o riduzione di orario per eventi oggettivamente non evitabili. 

Per questo motivo, nelle Regioni interessate dal decreto-legge 9/2020 (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), molti datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti avevano comunque presentato domanda di accesso alla CIGD, pur non soddisfacendo i requisiti per l’accesso.

Con il messaggio no. 1478/2020, ad integrazione delle previsioni contenute nella circolare n. 47/2020, su espressa indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS chiarisce che per i suddetti datori di lavoro, le domande presentate alle citate Regioni si considerano accoglibili per il periodo massimo concedibile ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge n. 9/2020, ovvero sia un mese.

I datori di lavoro come sopra individuati potranno accedere alle prestazioni garantite dal FIS ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 esclusivamente per periodi che non risultano già coperti dalla prestazione autorizzata dalla Regione.

  • CIGD per le aziende plurilocalizzate

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020, ha previsto che i datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate”, dovranno rivolgere la domanda di accesso alla CIGD direttamente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, similmente a quanto già previsto in passato per la cassa integrazione in deroga.

Il predetto Ministero, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS.

Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; successivamente alla ricezione del provvedimento di

autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIGD.

A tal proposito, ricordiamo che al momento non è ancora chiaro se nel concetto di “unità produttive” rientrino o meno i punti vendita delle catene commerciali; una domanda di chiarimento sull’argomento è stata inoltrata all’INPS da parte di Confimprese.

  • Semplificazione del modello SR41

Come già ricordato, i datori di lavoro che intendano richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS delle integrazioni salariali previste dalla CIGO, CIGD e dall’Assegno Ordinario sono tenute ad inoltrare all’Istituto il modello “SR41”, contenente tutti i dati necessari per il pagamento.

Tale modello, sino ad oggi, doveva essere fatto sottoscrivere al lavoratore beneficiario: tale operazione, tuttavia, risulta chiaramente non praticabile a causa delle ben note restrizioni alla mobilità dei cittadini.

Con il messaggio no. 1508/2020, l’INPS comunica l’ufficiale abolizione dell’obbligo di sottoscrizione del modello “SR41”; l’istituto comunica inoltre che il modello cartaceo dell’S41 verrà definitivamente dismesso con il futuro passaggio dell’acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto tramite i flussi UniEmens.

Conseguentemente, le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell’“SR41”, non saranno più autocertificate, ma verranno controllate d’ufficio dall’INPS in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello telematico “SR41”, si rileva quanto segue:

  • in fase di invio del file “SR41” sarà obbligatorio indicare il numero di autorizzazione comunicato dall’Istituto, che consente l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione;
  • alla non obbligatorietà della compilazione dei quadri D ed E, si aggiunge la non obbligatorietà della compilazione dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati dei lavoratori;
  • è consentito l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere.