Con la legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato convertito in legge, con talune modifiche, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto “Decreto Rilancio”, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

Il presente contributo si propone di analizzare alcune delle disposizioni introdotte a favore dei consumatori.

Ecobonus 110%: incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, viene aumentata al 110% l’aliquota della detrazione IRPEF spettante ai soggetti che abbiano effettuato specifici interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Ne avevamo già parlato qui.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Per il solo anno 2020, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, viene elevato ad 1 milione di euro (precedentemente era fissato a settecentomila euro).

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

I soggetti che negli anni 2020 e 2021 abbiano sostenuto interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, all’incremento dell’efficienza energetica, all’adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata di edifici, all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, potranno optare, in alternativa, per:

  1. un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che abbiano effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tale opzione potrà essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per tutti quegli interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici per i quali viene riconosciuto il cd. “ecobonus”, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo intervento;
  2. la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tax credit vacanze

Per il periodo d’imposta 2020 viene introdotto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 40.000, che sarà utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast.

Tale credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di € 500 per ogni nucleo familiare e sarà fruibile nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il restante 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Le condizioni per accedere al credito sono le seguenti: a) le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi dalla struttura ospitante; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale venga indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o

l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi e rottamazione

A coloro che nel 2020 acquistino (anche tramite leasing) e immatricolino in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7, verrà riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di euro 3.000. Il contributo sarà invece pari al 40% del prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 4.000, nel caso in cui venga consegnato per la rottamazione un veicolo euro 0, 1, 2 o 3, oppure un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.