L’art. 83 del Decreto-legge denominato Cura Italia (n. 18/2020) ha disposto il rinvio d’ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, fissate nel periodo 9 marzo 2020 – 15 aprile 2020.

Contestualmente, in base al medesimo arti. 83, sono stati sospesi, per il medesimo periodo 9 marzo 2020 – 15 aprile 2020, tutti i termini procedurali e processuali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Sostanzialmente, dunque, sino al 15 aprile 2020 non sarà possibile introdurre in Italia alcuna nuova causa né proseguirla.

Le disposizioni in esame sono comprensibili: in un periodo in cui è opportuno distanziare le persone, evitare occasioni di incontro, quali sono le udienze, ed attività negli uffici giudiziari è doveroso.

  • Cosa fare quando è necessario far valere un proprio diritto con urgenza, per evitare gravi ed irreparabili danni (o devono essere assunte prove indifferibili)?

L’art 83 del decreto Cura Italia viene, ancora una volta in soccorso, affermando che tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti posso essere introdotto e deciso, nonostante la sospensione dell’attività del Tribunale.

In tal caso, la dichiarazione di trattazione urgente del caso è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

  • Come facciamo a sapere se il nostro caso rientra tra quelli urgenti?

Certamente sono urgenti quelle cause o quelle decisioni in carenza delle quali una parte può subire un danno grave ed irreparabile o sussistono gravissimi motivi.

Non parrebbe, però, sufficiente l’ordinaria urgenza, ovvero quella individuata per i procedimenti d’urgenza già previsti dal codice di procedura civile: l’urgenza ai tempi del Coronavirus deve avere un quid pluris; una “super-urgenza” che deve essere riconosciuta da parte del capo dell’ufficio giudiziario adito.

  • Con quali modalità si svolgono i procedimenti sino al 30 giugno?

Sino al 30 giugno 2020, tutte le udienze (quelle urgenti sino al 15 aprile 2020 o quelle ordinarie trattate sino al 30 giugno 2020) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, potranno essere trattate mediante collegamenti da remoto (ovvero attraverso udienze in videoconferenza).  Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. 

Qualora le udienze prevedano, invece, la sola partecipazione degli avvocati (senza presenza delle parti, testimoni, consulenti tecnici ecc.) esse possono anche essere sostituite dallo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni, con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. 

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Esemplificando, durante il periodo emergenziale, non è possibile richiedere un decreto ingiuntivo, non è possibile introdurre una causa per ottenere pagamenti di somme, ma se il pagamento di somme è necessario per la stessa sopravvivenza dell’azienda creditrice, forse sarà possibile richiedere un provvedimento d’urgenza.

Allo stesso modo, non possono essere introdotte nuove cause per inadempimenti contrattuali, ma se tali inadempimenti comportano un grave ed irreparabile danno od un rilevante danno agli interessi prevalenti della salute pubblica, esse sono permesse.