Il 13 aprile scorso, il Presidente Macron ha annunciato ai Francesi che le misure di confinamento entrate in vigore lo scorso 17 marzo, saranno progressivamente ridotte ed abbandonate – e le attività potranno riprendere – a partire dall’11 maggio prossimo. L’orizzonte temporale fissato per un progressivo ritorno alla normalità, dunque, sembra anche più lontano di quello pronosticato per l’Italia.

Le misure adottate dal Governo Francese a tutela dell’economia e delle attività commerciali a fine marzo hanno previsto, tra l’altro, la sospensione del pagamento delle forniture di acqua luce gas e dei canoni per le locazioni commerciali e l’apertura di un fondo di solidarietà a beneficio delle microimprese, ma questo non implica comunque la cancellazione delle obbligazioni, quanto piuttosto una loro dilazione e rateizzazione. Alcuni proprietari immobiliari, inoltre, hanno annunciato iniziative particolari ed unilaterali di sospensione o abbuono dei canoni per gli esercizi di vicinato.

Il ministro dell’economia Le Maire ha dichiarato che l’epidemia deve essere considerata come un caso di forza maggiore, ma lo ha detto riferendosi alle imprese pubbliche e statali. Le misure per le imprese private non rientrano evidentemente in una così ampia assoluzione dal rispetto degli obblighi contrattuali e devono confrontarsi con gli strumenti giuridici e la giurisprudenza che l’ordinamento francese prevede in materia di forza maggiore.

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L’articolo 1218 del Codice Civile Francese dispone come segue:

«Vi è forza maggiore in materia contrattuale nel caso in cui un avvenimento fuori dal controllo del debitore, non ragionevolmente prevedibile all’epoca della conclusione del contratto ed i cui effetti non possono essere evitati adottando

misure adeguate, impedisce l’esecuzione dell’obbligazione del debitore stesso. Se l’impedimento è temporaneo, l’obbligazione è sospesa, a meno che il ritardo che ne deriverebbe non giustifichi la risoluzione del contratto. Se l’impedimento è definitivo, il contratto è risolto di diritto e le parti sono liberate dalle proprie obbligazioni alle condizioni previste agli articoli 1351 et 1351-1».

L’articolo 1351, a sua volta, dispone che l’impossibilità di eseguire la prestazione libera il debitore se deriva da un caso di forza maggiore ed è definitiva, a meno che il debitore non abbia convenuto di farsene carico o non sia stato precedentemente messo in mora.

Come in Italia, dunque – anche se nel nostro paese non vi è una norma ad hoc – la forza maggiore può essere invocata quando l’evento sopravvenuto è imprevedibile, insuperabile, esterno e fuori dal controllo della parte debitrice.

Certamente, con riferimento ai contratti in vigore al tempo del Covid-19, la pandemia è un evento esterno ed imprevedibile, ma i giuristi francesi si sono interrogati sul criterio dell’insuperabilità, poiché l’articolo 1218 dispone che un evento di forza maggiore è quello i cui effetti non possono essere evitati dall’impiego di misure adeguate e che impedisce l’esecuzione dell’obbligazione da parte del debitore.

Quali sarebbero dunque le misure adeguate ad evitare gli effetti della pandemia e quindi impedire l’applicazione della norma sulla forza maggiore? E quando ci troviamo di fronte ad una impossibilità della prestazione del debitore?

Evidentemente, nel caso della attuale pandemia, non esistono misure adeguate che il debitore possa adottare per evitare gli effetti paralizzanti dell’evento di forza maggiore sulla regolare esecuzione dei contratti. 

Questo, di per sé, giustifica come impossibile la prestazione del conduttore di pagamento dei canoni di locazione?

Alcune pronunce giurisprudenziali francesi sostengono che qualora l’evento di forza maggiore impedisca l’adempimento della prestazione del locatore di

garantire il godimento dei locali da parte del conduttore, l’effetto che ne scaturisce è la sospensione dell’esecuzione del contratto.

A rafforzare questo assunto, interviene anche l’exceptio inadimplenti non est adimplendum prevista dall’articolo 1220 del Codice Civile secondo cui una parte può sospendere – comunicandolo all’altra parte nel più breve tempo possibile – l’esecuzione della propria obbligazione, nel momento in cui è manifesta la circostanza per cui la sua controparte contrattuale non eseguirà la sua prestazione al tempo debito e che le conseguenze di tale inadempimento sono sufficientemente gravi per tale parte.

Adducendo dunque l’intervento di un caso di forza maggiore ed il conseguente inadempimento della prestazione del locatore di garantire il godimento dei locali, il conduttore potrebbe comunicare al locatore che si considererà esentato dal pagamento dei canoni nel periodo di chiusura della sua attività.

Peraltro – essendo la norma sulla forza maggiore esplicitamente codificata nell’ordinamento codicistica francese, e comunemente richiamata e disciplinata nei contratti di locazione, le parti dovrebbero, in sostanza, attenersi semplicemente alla procedura di comunicazione di sospensione dell’esecuzione riportata nel proprio contratto di locazione.

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La giurisprudenza non è tuttavia unanimemente concorde sull’applicazione della forza maggiore alle locazioni e sulla possibilità di sospendere, in virtù di tale articolo, il pagamento dei canoni di locazione.

Secondo tale orientamento particolarmente restrittivo, infatti, l’obbligazione del locatore di mettere a disposizione del conduttore i locali non viene meno con l’insorgere della pandemia; inoltre l’obbligazione di pagamento del canone è un’obbligazione che riguarda cose di genere, come il denaro, che di per sé non può definirsi impossibile.

La più severa e stringente posizione giurisprudenziale sopra accennata può essere mitigata nel caso in cui il conduttore riesca a provare documentalmente che la contrazione del fatturato ed il peggioramento delle condizioni economico finanziarie della sua impresa, rendono di fatto impossibile il pagamento del canone.

In questo modo, il criterio della insuperabilità, di cui all’articolo 1218 del codice civile, sarebbe onorato, e la forza maggiore sarebbe applicabile.

Qualora l’epidemia determini in capo al conduttore “solo” una maggiore difficoltà nell’adempimento della sua obbligazione di pagamento, a dire della giurisprudenza, il criterio della insuperabilità non sarebbe riscontrabile e pertanto egli non potrebbe invocare la forza maggiore per evitare il pagamento del canone.

In termini pratici, i conduttori francesi sono tenuti a comunicare ai loro locatori non solo la sospensione del pagamento del canone in virtù di evento di forza maggiore, ma anche a fornire prova documentale della situazione economico finanziaria dell’impresa che dimostri l’impossibilità di onorare l’obbligazione di pagamento.

Qualora la situazione economico finanziaria dell’impresa dimostrasse solo una maggiore difficoltà nel procedere al pagamento del canone, il conduttore potrà usufruire del rimedio di cui appresso, anche se, come vedremo, appare essere meno efficace della forza maggiore.

I conduttori francesi possono infatti invocare l’articolo 1195 del Codice civile che prevede la possibilità per le parti di rinegoziare i termini del loro contratto in caso sopraggiunga un mutamento delle circostanze – imprevedibile al tempo della conclusione del contratto – e che renda l’esecuzione eccessivamente onerosa per una delle parti.

Qualora le negoziazioni falliscano, le parti possono decidere se risolvere il contratto o sottomettere al giudice la modifica dello stesso per il riequilibrio delle prestazioni.

Per l’applicazione di questo articolo vi sono tuttavia due caveat:

  • fino alla pronuncia del giudice, l’esecuzione del contratto deve continuare regolarmente, nonostante il disequilibrio tra le prestazioni e pertanto i tempi per beneficiare degli effetti mitigatori di tale norma non sono certamente immediati e
  • l’articolo 1195 è stato modificato nel febbraio 2016, e può essere invocato solo per i contratti conclusi successivamente all’ottobre 2016.