La forza maggiore è definibile come un evento oggettivo, straordinario ed imprevedibile, avvenuto successivamente alla stipulazione del contratto e avente forza tale da renderne impossibile l’adempimento. L’istituto non è previsto all’interno del Codice Civile, ma viene ugualmente applicato dalla giurisprudenza, la quale è concorde nell’ammettere che, qualora si verifichi una situazione di forza maggiore, la parte inadempiente è esente da responsabilità.

Se si solleva lo sguardo dal Codice Civile volgendolo verso la legislazione di derivazione internazionale, è possibile vedere che, anche se con riferimento a solamente una determinata categoria di contratti, situazioni riconducibili alla forza maggiore sono direttamente regolate.

Si tratta della “Convenzione sulla vendita internazionale di beni” (CISG), la quale trova applicazione in 93 Stati, tra cui vi è anche l’Italia a seguito della ratifica avvenuta con la Legge del 11 dicembre 1985, n. 765.  

La Convenzione rientra all’interno delle norme di diritto internazionale privato materiale, cioè norme che, in presenza di rapporti o fattispecie con elementi di internazionalità, provvedono a dettare una disciplina immediatamente applicabile. La loro finalità è infatti quella di fornire strumenti di sicura applicazione anche nei casi in cui le parti contrattuali appartengano a Stati diversi, prevenendo così il richiamo ai singoli ordinamenti stranieri.

Va rilevato in primo luogo che il tipo contrattuale a cui la Convenzione trova applicazione – cioè la vendita di beni mobili – non può essere meramente quello previsto dalle singole legislazioni nazionali, ma deve essere individuato un genus specifico ed indipendente da quello dei singoli Paesi. In ciò viene in soccorso la Convenzione. Infatti, dal testo degli articoli 30 e 35 della Convenzione si evince che sono soggetti alla convenzione i contratti in forza del quali il venditore è obbligato a consegnare beni, trasferirne la proprietà ed eventualmente rilasciare tutti i documenti relativi ad essi al compratore, mentre quest’ultimo è obbligato a pagare il prezzo ed a prendere in consegna i beni. Di conseguenza, questa deve essere la definizione di compravendita da utilizzarsi ai sensi della Convenzione.

La CISG, inoltre, individua quali sono i requisiti in presenza dei quali la fattispecie di compravendita sopra individuata può essere considerata avere carattere di internazionalità tale da giustificare la propria applicazione. Ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione, quest’ultima può trovare applicazione laddove le parti abbiano esplicitamente fatto richiamo alla Convenzione per regolare i propri rapporti. Inoltre, fatto sempre salvo il patto contrario, la CISG trova applicazione nei confronti delle fattispecie di compravendita fra soggetti aventi sede d’affari in Stati diversi, laddove:

  1. tali Stati siano contraenti della Convenzione; ovvero
  2. le regole di diritto internazionale privato comportino l’applicazione della legge di uno Stato contraente.

Tra le norme contenute all’interno della Convenzione vi è l’articolo 79, il quale prevede l’esclusione della responsabilità della parte che, a causa di un fatto impeditivo, non adempie correttamente alle proprie obbligazioni. L’esclusione della responsabilità perdura per tutto il tempo in cui l’impedimento ostacola il soggetto obbligato e, affinché l’articolo 79 possa dispiegare i propri effetti di integrale esclusione della responsabilità per inadempimento, è necessario che la parte la cui prestazione viene ostacolata dall’evento avvisi – con tempistiche ragionevoli – la controparte dell’evento impeditivo e degli effetti di questo sull’esecuzione del contratto. In caso contrario, la parte sarà ritenuta responsabile per il mancato tempestivo invio della comunicazione alla controparte.

Tuttavia, non ogni evento impeditivo può esonerare la parte inadempiente. Infatti, la Convenzione individua i caratteri che devono necessariamente contraddistinguere un evento, affinché esso sia rilevante ai fini dell’applicazione dell’esenzione di responsabilità ai sensi dell’articolo 79 in questione.

Il primo requisito consiste nell’imprevedibilità dell’evento, cioè la circostanza per cui il fatto impeditivo non poteva essere previsto – e quindi preso in considerazione ai fini del regolamento negoziale – al momento della stipulazione. Si tratta dunque di un evento al di fuori della sfera di controllo della parte che subisce l’impedimento. In applicazione di questo principio, per esempio, una Corte belga ha escluso che l’aumento – sopraggiunto in fase di esecuzione del contratto di compravendita – dei prezzi delle materie necessarie al venditore per adempiere alle proprie obbligazioni non è evento caratterizzato da imprevedibilità tale da giustificare l’applicazione dell’articolo 79 della Convenzione. Infatti, secondo la Corte belga, una tale evenienza rappresenta un rischio tipico a cui il venditore è necessariamente esposto nell’espletamento della propria attività.

Il secondo requisito riguarda il momento in cui il fatto impeditivo viene in essere. È richiesto che il fatto che impedisce l’esecuzione della prestazione sia sorto in un momento successivo alla stipulazione del contratto.

La necessaria sussistenza di tale secondo requisito è stata evidenziata in una decisione di un Collegio arbitrale cinese, avente ad oggetto una situazione simile a quella attuale relativa alla pandemia relativa ai contagi di COVID-19. Il caso, infatti, riguardava la fornitura da parte di una Società cinese di prodotti farmacologici ad una Società olandese. Nel corso dell’esecuzione del contratto, la venditrice non riusciva a fornire la totalità delle merci pattuita, ma solamente una parte di essa. A motivazione del proprio inadempimento, la Società cinese affermava che non era stata in grado di fornire la totalità delle merci pattuite a causa dell’epidemia di SARS all’interno della Repubblica Popolare Cinese, dove la Società svolgeva la propria attività produttiva. Tuttavia, il Collegio arbitrale rilevava che la l’epidemia SARS era già in atto alla stipulazione del contratto tra le due Società e, di conseguenza, tale circostanza richiamata non costituiva motivo di esonero della responsabilità ai sensi dell’articolo 79 della Convenzione.

Infine, va rilevato che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 79 della Convenzione, il verificarsi di un fatto impeditivo della prestazione comporta l’esenzione della responsabilità del debitore non solo quando quest’ultimo è colpito direttamente dal fatto impeditivo, ma anche quando è resa impossibile l’esecuzione dell’obbligazione da parte del soggetto terzo – cioè esterno al contratto – a cui la parte inadempiente ha affidato l’esecuzione della prestazione contrattualmente pattuita tra compratore e venditore. In questo caso, qualora il fatto impeditivo abbia le caratteristiche sopra richiamate, viene superata la presunzione per cui la parte contrattuale è responsabile per l’attività svolta da parte dei soggetti da questa scelti ed incaricati per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Decisione ICC 8128/1995).

Alla luce di quanto sopra, è dunque evidente come vi sia, in linea generale, sovrapposizione tra i requisiti richiesti da parte della giurisprudenza delle Corti italiane e quelli indicati dalla Convenzione sulla vendita internazionale di beni, affinché un determinato fatto impeditivo della prestazione rappresenti causa di forza maggiore e, dunque, comporti l’esenzione della responsabilità della parte inadempiente.

In un commercio sempre più globalmente interconnesso, dove la circolazione dei beni sta subendo importanti limitazioni a causa della situazione emergenziale e delle disposizioni normative adottate dai singoli governi, le disposizioni dettate dalla Convenzione in tema di forza maggiore rivestono centrale importanza. Al fine di comprendere se, in un determinato caso, gli impedimenti derivanti dalla pandemia attualmente in corso possano essere rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 79 della CISG e dunque dell’esonero della parte inadempiente, sarà necessario verificare la presenza dei necessari requisiti sopra indicati. Nel fare ciò, l’interprete dovrà, in primo luogo, verificare se il contratto tra le parti rappresenta un contratto di compravendita internazionale ai sensi della Convenzione. Successivamente, potranno essere analizzati i fatti che hanno comportato l’impossibilità per una delle parti di adempiere alle proprie prestazioni e, dunque, verificare se si tratta di fatti impeditivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e intercorsi nel corso dell’esecuzione dello stesso. Laddove venga individuata una situazione di impossibilità rilevante ai sensi dell’articolo 79 della Convenzione, la parte inadempiente potrà essere considerata esente di responsabilità, fatti salvi comunque tutti gli obblighi di comportarsi in buona fede nei confronti della propria controparte, tra i quali rientra quella di dare tempestivo avviso della causa di impossibilità e degli effetti di quest’ultima sull’esecuzione delle prestazioni contrattuali.