Ai sensi del DLGS 81/2008, le società sono tenute a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora le società non abbiano posto in essere tutti i presidi necessari per prevenire rischi ai dipendenti, esse sono responsabili per le lesioni (o morte) dei dipendenti.

Nell’attuale contesto, dunque, le società devono porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire il rischio di infezione da Coronavirus dei propri dipendenti.

Chi sono i soggetti responsabili della prevenzione?

Il DLGS 81/2008 è la normativa di riferimento per le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.

All’interno della società, i soggetti responsabili sono:

  • Il datore di lavoro (il Consiglio di Amministrazione o il membro del Consiglio di Amministrazione individuato come datore di lavoro, l’Amministratore Unico);
  • Il delegato del datore di lavoro (una persona esterna al Consiglio di amministrazione cui sono stati affidati i compiti del datore di lavoro, salvo quelli non delegabili);
  • Dirigenti (soggetti responsabili di specifiche aree dotate di una qualche autonomia strutturale);
  • Preposti (ad esempio i capi reparto od i capi turno).

Altre figure rilevanti sono:

  • Il Rappresentante della Sicurezza per i Lavoratori (RLS – uno o più dipendenti eletti dagli stessi dipendenti, col compito di vigilare sulla congruità delle misure di sicurezza e loro applicazione);
  • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP – normalmente un soggetto esterno all’azienda con l’incarico di assistere il datore di lavoro o suo delegato nell’individuazione delle misure di sicurezza);
  • Medico competente (è il medico incaricato dall’azienda di verifica della salute dei lavoratori sotto il profilo medico; ha anche una – seppure limitata – competenza in tema di misure di sicurezza)

Qualora si verifichi una lesione o la morte di un lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro, il delegato del datore di lavoro e, in misura minore, i Dirigenti e Preposti potrebbero subire un’azione penale, oltre eventualmente ad un’azione civile per risarcimento del danno.

Il Datore di Lavoro è tenuto a redigere e sottoscrivere un Documento di Valutazione del Rischio (DVR) per ogni unità produttiva: il documento rappresenta una fotografia dei luoghi e dei rischi connessi all’attività lavorativa specifica in tali luoghi, nonché i presidi per limitare i rischi alla salute dei lavoratori.

Il DVR deve essere aggiornato periodicamente e comunque, deve essere aggiornato nel caso in cui sopravvengano nuovi rischi strutturali dei luoghi o relativi all’attività svolta.

Attualmente, il DVR deve essere aggiornato con la valutazione del rischio ed i presidi conseguenti al rischio biologico relativo alla pandemia di Coronavirus.

Come possono le società evitare le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 231/2001?

Il DLGS 231/2001 dispone che le società possono essere sottoposte a sanzioni (pecuniarie, interdittive ecc.) quando viene provato che esse non hanno posto in essere adeguati presidi per limitare il rischio di commissione di reati (quelli elencati dal medesimo decreto), non abbiamo adottato un Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) ed istituito un Organismo di Vigilanza (ODV).

Il MOG è un documento che riassume tutti i presidi e le procedure atti a limitare i rischi di commissione di taluni reati (elencati nello stesso DLGS 231/2001), tra cui anche le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Quando una società si dota di un MOG, istituisce anche un Organismo di Vigilanza (ODV).

L’ODV si compone di uno o più membri (normalmente 3 membri) che verificano periodicamente che le procedure tese a limitare i rischi di commissione di reati (contenute nel MOG) siano coerenti, idonee ed applicate.

Uno dei compiti dell’ODV è, dunque, anche quello di verificare che le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e il DLGS 81/2008 siano correttamente applicati.

Che attività svolge l’organismo di vigilanza durante la pandemia?

La sopravvenuta pandemia di Coronavirus ha reso protagonisti nelle società RSPP e ODV.

Gli RSPP, infatti, si sono trovati davanti ad un nuovo rischio, sino ad allora non considerato: il rischio biologico.

Il rischio biologico è attualmente presente, ad esempio, in ogni e qualsiasi attività commerciale.

Il RSPP, dunque, oggi deve effettuare una nuova valutazione dei rischi, rinnovare od integrare il DVR (che dovrà essere poi firmato dal datore di lavoro, medico competente, RPP e RLS) considerando tra i rischi potenziali anche quello biologico da Coronavirus.

L’ODV, poi, dovrà verificare, con interviste ed esami documentali, che siano state adottate tutte le misure di sicurezza idonee alla prevenzione e limitazione dei rischi, anche biologici.

Ovviamente i membri dell’ODV non hanno una competenza specifica né in tema di misure di sicurezza, né tantomeno in tema di rischi biologici (diversamente sarebbero onniscienti, essendo il DLGS 231/2001 ad ampio spettro) e, pertanto il loro controllo non potrà che limitarsi a verificare che il RSPP abbia correttamente proceduto nell’individuazione dei rischi e dei presidi, abbia strutturato e poi effettuato formazione ed informazione sul punto.

Qualora l’ODV nutra dei dubbi ovvero ritenga di dover effettuare degli approfondimenti, potrà avvalersi di consulenti esterni per la verifica dell’operato del RSPP (l’ODV ha un proprio autonomo budget per effettuare tali spese).

Al fine di ottenere un adeguato controllo sulla prevenzione del rischio biologico (così come per molti altri rischi) l’ODV intervista – anche più volte – i vari soggetti sopra elencati e coinvolti nella gestione delle misure di sicurezza: ad esempio RSPP, RLS, Datore di Lavoro, Medico Competente, Datore di Lavoro, Delegato del Datore di Lavoro, Responsabile Risorse Umane ecc.

Spesso, poi, le società più strutturate istituiscono gruppi di lavoro per specifiche problematiche, come il sopravvenire di pandemie.

In questo caso, l’ODV intervista anche i membri di tali gruppi (normalmente denominati Crisis Management Teams od Unità di Crisi) per poi verificare con interviste incrociate i dati acquisiti.

Infine, l’ODV, al termine di tutte le verifiche, informa il Consiglio di Amministrazione dei relativi esiti attraverso un rapporto scritto. Le relazioni scritte dell’ODV al Consiglio di Amministrazione sono normalmente annuali o semestrali, ma in caso di rischi sopravvenuti possono avere una diversa periodicità.

L’ODV, è opportuno precisare, non è un organo consultivo della società, ma un organo di controllo; inoltre, l’ODV non è un organo di controllo di primo grado, ma di secondo grado. Ciò vuol dire che non solo l’ODV non è tenuto a fornire pareri, interpretazioni o suggerimenti tecnici alla società, come si potrebbero chiedere a professionisti esterni e neppure è tenuto ad effettuare controlli sul campo: ai fini del proprio mandato, è sufficiente che l’ODV verifichi che chi aveva il compito di controllare, verificare e “fare” abbia svolto il proprio compito in maniera professionale, idonea, efficiente ed efficace.

Perché’ l’ODV è così invasivo? Cosa ci guadagna la società’?

Il DLGS 231/2001 prevede che le società che commettono reati (commissivi od omissivi) attraverso i propri apicali o sottoposti possano essere condannate a pagare delle sanzioni amministrative pecuniarie (fino a oltre euro 1.500.000,00) ovvero subire sanzioni quali l’interdizione a contrarre, il commissariamento o addirittura la chiusura della società stessa.

L’adozione di MOG e l’istituzione di un ODV permette alla società di difendersi qualora venga richiesta una sanzione ex DLGS 231/2001.

Per ottenere una adeguata difesa avverso le sanzioni ex DLGS 231/2001 la società non deve solo aver redatto un MOG coerente con la situazione societaria (quindi un MOG tailor made e non un MOG standard come si possono spesso trovare su internet o quelli che alcune società offrono a basso prezzo), con la previsione di tutti quei ragionevoli presidi atti a limitare il rischio di commissione di reati, ma deve anche aver istituito al proprio interno un ODV, il quale non deve essere meramente formale, bensì deve essere in grado di effettuare concrete verifiche e controlli sia dell’efficacia ed efficienza del MOG, sia della sua corretta applicazione, fornendone eventualmente prova all’autorità.

Solo in tal modo la società ha la possibilità di essere esonerata da sanzioni in caso di commissione di reati da parte dei propri dipendenti.

Questa è la ragione per la quale gli ODV sono sempre più attenti e scrupolosi nelle verifiche interne e sempre più spesso sono partecipi dei procedimenti decisori della società in tema di presidi.

La carenza di informazione, formazione e soprattutto la carenza di comunicazione all’interno delle società rendono del tutto inutile l’ODV, sia come attività di controllo, sia soprattutto come strumento difensivo in caso di commissione di reati da parte dei dipendenti della società.

Un esempio molto attuale: ipotizziamo che nel negozio della società un dipendente abbia contratto il Coronavirus e muoia. Il Pubblico Ministero probabilmente indagherà sulle responsabilità della società ed affermerà che (i) il Datore di Lavoro non ha adeguatamente vigilato sulle misure di sicurezza adottate, (ii) il RSPP non ha suggerito misure idonee per prevenire il virus e (iii) il DVR era incompleto o non aveva sufficientemente abbattuto il rischio di contagio.

Se la società, nel caso di specie, ha adottato un MOG efficace ed efficiente e se l’ODV ha svolto la dovuta sorveglianza, la società ed il Datore di Lavoro potranno obiettare al PM che essa ha fatto tutto il possibile per evitare il contagio, avendo incaricato un RSPP di esperienza ed avendo l’ODV effettuato tutte le verifiche del caso.

In tal modo il rischio di sanzione della società, seppur non si possa escludere, viene limitato, così come viene anche limitata la responsabilità personale dei soggetti coinvolti (gli apicali sopra descritti).

In sostanza, il mondo dell’economia sta cambiando, la sensibilità sociale si sta modificando, i lavoratori stanno acquisendo una maggiore e diversa sensibilità: le società, dunque, per tenere il passo coi tempi e per evitare gravi danni reputazionali, economici od anche solo per poter continuare a lavorare ( le sanzioni 231 ad esempio spesso non permettono di partecipare a gare pubbliche e se ciò è il solo canale di vendita della società, la chiusura della società diviene una necessaria conseguenza) devono adeguarsi adottando tutte le misure necessarie dettate dal DLGS 81/2008 e dal DLGS 231/2001.