Desideriamo sintetizzare modalità e criteri di calcolo (e liquidazione) delle c.d. mensilità aggiuntive, tredicesima e quattordicesima, con particolare riferimento ai soggetti che usufruiscono o usufruiranno dei trattamenti di integrazione salariale connessi alla pandemia.

Cosa sono la tredicesima e la quattordicesima?

Tredicesima e quattordicesima mensilità sono mensilità aggiuntive della retribuzione del lavoratore:

  • la tredicesima (corrisposta a dicembre) matura nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
  • la quattordicesima (generalmente corrisposta tra giugno e luglio) matura nel periodo che va dal 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo.

Mentre la tredicesima spetta a tutti i lavoratori, la quattordicesima è prevista solamente da alcuni CCNL, i quali ne definiscono sia le regole di maturazione e di corresponsione che gli elementi che ne fanno parte.

Le modalità di calcolo per la tredicesima e la quattordicesima sono le medesime. Solitamente i contratti collettivi considerano come periodo valido per la maturazione mensile della tredicesima e della quattordicesima solamente quei mesi in cui il lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa per più di quindici giorni.

Ad esempio, nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi è previsto che «in caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla

suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato” e che “le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.)».

Come varia la retribuzione durante la Cassa Integrazione Guadagni (CIG)?

La retribuzione dovuta al lavoratore durante un periodo di CIG ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ore e il limite dell’orario contrattuale.

L’importo del trattamento, tuttavia, non può superare alcuni importi massimali, che devono in ogni caso essere rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di 12 mensilità, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima:

Come precisato dall’INPS con il Messaggio n. 17610/2012, il massimale da prendere a riferimento varia a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, sia minore/uguale o maggiore ad una retribuzione mensile “soglia” fissata per legge.

Retribuzione (euro)Massimale Importo lordo (euro)Massimale Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48998,18939,89
Superiore a 2.159,481.199,721.129,66

Pertanto, qualora la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, sia inferiore o uguale a € 2.159,48, il massimale sarà pari a € 939,89 (lordi); qualora sia superiore sarà pari a € 1.129,66 (lordi).

Per l’individuazione del massimale mensile occorre sommare (INPS, Messaggio n. 11110/2006):

  • la retribuzione mensile lorda (coincide con la retribuzione teorica indicata nel flusso UniEmens);
  • gli importi riferiti ai ratei delle mensilità aggiuntive, ottenuti con il seguente calcolo: retribuzione mensile lorda * numero di mensilità UniEmens, espresso in unità con 3 decimali, divisa per 12.

Il massimale da applicare, dunque, si individua confrontando la retribuzione mensile lorda, maggiorata dei ratei, con la retribuzione soglia di € 2.159,48.

Chi versa la tredicesima e la quattordicesima?

Nel periodo in cui vi sia un intervento di cassa integrazione, il calcolo della mensilità aggiuntiva è differente a seconda che si tratti di

  • sospensione a zero ore;
  • sospensione ad orario ridotto.

I lavoratori che durante l’anno hanno subito i trattamenti di cassa integrazione guadagni, hanno diritto a percepire la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità (se prevista dal CCNL), nonostante la riduzione o l’azzeramento delle ore di lavoro prestate in azienda.

Come già ricordato, trattamento di CIG è uguale all’80% della retribuzione globale di fatto, comprensivo dei ratei di mensilità aggiuntive. L’azienda, dunque, è esonerata dal pagamento della tredicesima per tutte le ore di CIG dell’anno.

In ogni caso, come precisato dall’INPS con il Messaggio n. 11110 del 2006, le quote di mensilità aggiuntive vengono di rado rimborsate dall’INPS in quanto le stesse spesso eccedono la soglia massima mensile applicabile alla singola fattispecie.

Si possono quindi verificare le seguenti ipotesi:

  • l’importo dell’integrazione calcolata nella misura dell’80% sulla retribuzione globale è superiore al massimale: in questo caso le quote di mensilità aggiuntive non sono integrabili.
  • l’importo della integrazione calcolata nella misura dell’80% della retribuzione è inferiore al massimale: in tal caso anche le quote di mensilità aggiuntive risultano integrabili sino al raggiungimento del massimale.

Nel caso in cui l’INPS eroghi al lavoratore anche la quota di retribuzione relativa alla tredicesima e quattordicesima mensilità, l’azienda, nei mesi di erogazione delle mensilità aggiuntive, applicherà al dipendente una trattenuta sull’ammontare delle stesse che, per ciascuna mensilità, dovrebbe essere pari a 1/12 del divisore orario per ogni ora di cassa integrazione.

Occorre infine notare che, come già rilevato, alcuni CCNL prevedono che nei mesi in cui il lavoratore non presti almeno 15 giorni di attività lavorativa lo stesso non maturi il diritto a ricevere la tredicesima e quattordicesima mensilità. Ciò significa che, nel caso della cassa integrazione “a zero ore”, per l’intero periodo della sospensione, il dipendente non maturerà il diritto a ricevere il corrispondente rateo della tredicesima e quattordicesima.

Nel caso in cui, invece, l’azienda usufruisca di una CIG ad orario ridotto, il lavoratore andrà a maturare due distinte quote per la tredicesima e quattordicesima: la prima quota afferisce alle ore effettivamente lavorate o, comunque, relative a forme di assenza tutelate (es.: infortunio, malattia ecc.). La seconda, invece corrisponde alle ore non lavorate a causa della riduzione d’orario dovuta dalla CIG e beneficia in ogni caso della parziale integrazione salariale da parte dell’INPS.