L’art. 83 del Decreto Cura Italia ha previsto la possibilità che le udienze civili (ove sia prevista la sola presenza dei difensori e delle parti) si svolgano mediante collegamenti da remoto (videoconferenza), facendo in modo che venga mantenuto il rispetto del contraddittorio e l’effettiva possibilità di partecipazione delle parti.

Per l’Italia, poter effettuare udienze in videoconferenza è una rivoluzione strutturale e di pensiero.

Al momento non è possibile sapere se l’innovazione procedurale prevista dall’art. 83 del Decreto Cura Italia è solo provvisoria ed emergenziale od è un test per verificare la fattibilità e l’efficacia delle udienze in videoconferenza, nella prospettiva di una modifica del codice di procedura civile.

Ciò che è certo è che molte udienze (ma non tutte) non necessitano la presenza personale degli avvocati avanti al Giudice: è sufficiente una videoconferenza.

E certatamene la videoconferenza agevola notevolmente il lavoro dei Giudici e dei professionisti: abbrevia i tempi dedicati alla pratica sia al Giudice, che agli avvocati; evita l’affollamento dei Tribunali, libera aule, che potranno essere utilizzate per altri scopi ed abbassa sostanzialmente i costi della giustizia.

Si pensi al Giudice che tiene udienza da casa propria, senza dover spostarsi in Tribunale, senza dover redigere verbali cartacei, senza la necessità di avere un’aula dedicata.

Si pensi all’Avvocato, che non deve raggiungere il Tribunale, mettersi in fila davanti alla stanza del Giudice, portarsi il fascicolo ecc.

Prima dell’udienza (fino al minuto precedente all’inizio dell’udienza in videoconferenza) Giudici ed Avvocati possono dedicarsi ad altro ed un minuto dopo la videoconferenza Giudici ed Avvocati potranno nuovamente dedicarsi ad altro.

La conseguenza naturale dell’applicazione delle nuove tecnologie nel sistema giustizia sarà la diminuzione del costo degli Avvocati (i quali non faranno più pagare ai propri clienti il tempo passato in Tribunale) e la maggiore efficienza dei Giudici (avendo questi ultimi più tempo da dedicare alla redazione delle sentenze).

Inoltre, lo stesso sistema giustizia e l’economia del Paese ne beneficerà.

Infatti, negli ultimi anni, a livello internazionale, c’è la corsa alla massimizzazione dell’efficienza dei sistemi di giustizia, poiché lo Stato ove i contenziosi vengono risolti più rapidamente viene spesso indicato nei contratti quale Foro competente, con evidente beneficio di tutti.

Ma la sola sostituzione delle udienze fisiche con quelle virtuali non è sufficiente per migliorare profondamente il sistema giustizia italiano.

Forse, il legislatore italiano dell’emergenza si è reso conto anche di ciò, statuendo, sempre all’art. 83 del Decreto Cura Italia, che se le udienze non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, l’udienza può essere sostituita da uno scambio di note scritte, con provvedimento del giudice emesso fuori udienza.

E’, sostanzialmente, un primo passo per eliminare le udienze inutili, quali sono spesso le prime udienze e le udienze di precisazione delle conclusioni.

Tali udienze dovrebbero essere facoltative, fissate solamente a fronte della richiesta di una parte e con sanzione ex art. 96 c.p.c. qualora la necessità ipotizzata dal richiedente non venga riconosciuta dal Giudice.

In sostanza, il processo civile ordinario si avvicinerebbe molto al processo del lavoro, unico procedimento che ha dimostrato negli anni di essere più rapido ed efficace.

Tale ulteriore passo del legislatore permetterebbe all’Italia di divenire uno dei primi Stati europei per qualità (da sempre Giudici e Avvocati italiani sono tra i migliori) e per tempistica nell’emissione dei provvedimenti.

L’italiano è un popolo strano, che dà il meglio di sè nell’emergenza: chissà mai che la legislazione d’emergenza non sia un’occasione per un vero e definitivo passo evolutivo.