Di seguito sono riportate le risposte alle più frequenti domande relative alla disciplina delle attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dai decreti adottati d’urgenza dal Governo per contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6/2020. 

Si fa presente che lo stesso D.L. 6/2020 consente alle Regioni di adottare proprie ordinanze contingibili e urgenti che possono in parte modificare, in senso più restrittivo, le misure dettate dal Governo (cfr. ad esempio Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 35 del 14.03.2020). 

  • Sono un esercente di una media o grande struttura che non svolge attività di vendita di generi alimentari o di prima necessità, posso tenere aperta la mia attività?

No.

Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, comprese quelle svolte in medie o grandi strutture di vendita, salve le eccezioni indicate nelle FAQ n. 4, 5, 6, come previsto dall’articolo 1, n. 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

  • Sono un esercente di una struttura di vendita all’interno di un centro commerciale che non svolge attività di vendita di generi alimentari o di prima necessità, posso tenere aperta la mia attività?

No.

Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, comprese quelle svolte all’interno dei centri commerciali, salve le eccezioni indicate nelle FAQ n. 4, 5 e 6, come previsto dall’articolo 1, n. 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

  • Sono un esercente di un negozio di vicinato che non svolge attività di vendita di generi alimentari o di prima necessità, posso tenere aperta la mia attività?

No.

Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, anche nell’ambito degli esercizi di vicinato, salve le eccezioni indicate nelle FAQ n. 4, 5 e 6, come previsto dall’articolo 1, n. 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

  • Sono un esercente di un punto vendita di generi alimentari, posso tenere aperta la mia attività?

Sì.

Tutti i punti vendita di generi alimentari possono sempre rimanere aperti, come previsto dall’articolo 1, n. 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

In ogni caso, l’accesso dei clienti all’esercizio deve effettuarsi nei limiti e nelle modalità indicate nelle FAQ n. 16 e 17.

  • Sono un esercente di una farmacia, di una parafarmacia, di un’edicola o di un tabaccaio, posso tenere aperta la mia attività?

Sì.

Tutte le farmacie, le parafarmacie, le edicole e i tabaccai possono sempre rimanere aperti, come previsto dall’articolo 1, n. 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

In ogni caso, l’accesso dei clienti all’esercizio deve effettuarsi nei limiti e nelle modalità indicate nelle FAQ n. 16 e 17.

  • Sono un esercente di un’attività di vendita di generi di prima necessità, posso tenere aperta la mia attività?

Sì.

Tutti i punti vendita di generi di prima necessità possono rimanere aperti durante i giorni feriali, mentre solo gli esercizi di vicinato non inseriti in un centro commerciale potranno restare aperti anche nei giorni festivi.

Le medie e le grandi strutture di vendita che vendono beni di prima necessità, e gli esercizi che vendono i medesimi prodotti e che sono inseriti nei centri commerciali dovranno rimanere chiusi durante le giornate festive e prefestive.

La Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350 del 12 marzo 2020 come integrata con la successiva nota del 14 marzo 2020, ha infatti chiarito che l’obbligo di chiusura nelle giornate festive e prefestive, previsto anche per le attività di vendita di generi di prima necessità dall’articolo 1, lettera r), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, continua ad applicarsi.   

In ogni caso, l’accesso dei clienti all’esercizio deve effettuarsi nei limiti e nelle modalità indicate nelle FAQ n. 16 e 17.

  • La mia attività commerciale rientra nelle attività di vendita di generi di prima necessità?

Le attività di vendita di generi di prima necessità sono quelle indicate dall’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, e sono le seguenti:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
  • Sono un esercente di un’attività di vendita non alimentare all’interno di un mercato, posso tenere aperta la mia attività?

No.

Sono chiusi i mercati, indipendentemente dall’attività svolta, ad eccezione di quanto previsto nella FAQ n. 9, come previsto dall’articolo 1, n. 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

  • Sono un esercente di un’attività di vendita di generi alimentari all’interno di un mercato, posso tenere aperta la mia attività?

Sì.

Tutti i punti vendita di generi alimentari, compresi quelli all’interno dei mercati, possono sempre rimanere aperti, come previsto dall’articolo 1, n. 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

In ogni caso devono essere rispettate le limitazioni indicate nelle FAQ n. 16 e 17.

  1. Sono un esercente di una attività di vendita di generi alimentari all’interno della quale normalmente vendo anche prodotti non alimentari, posso vendere anche i prodotti non alimentari che abitualmente commercializzo?

Sì.

Le attività di vendita di generi alimentari, che possono rimanere aperte ai sensi dell’articolo 1, n. 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, possono commercializzare tutti i prodotti abitualmente venduti presso i propri esercizi in considerazione delle specificità di ciascun punto vendita.

Con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350 del 12 marzo 2020 come integrata con la successiva nota del 14 marzo 2020, è stato chiarito che durante le giornate festive e prefestive i negozi che vendono prodotti alimentari all’interno dei centri commerciali potranno rimanere aperti ma con accesso limitato alle sole aree ove sono posti in vendita prodotti alimentari, farmaceutici e parafarmaceutici.

  • Sono un esercente di una attività di vendita di generi di prima necessità all’interno della quale normalmente vendo anche prodotti non appartenenti a tale categoria, posso vendere anche i generi non di prima necessità che abitualmente commercializzo?

Sì.

Le attività di vendita di generi di prima necessità, che possono rimanere aperte ai sensi dell’articolo 1, n. 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, possono commercializzare tutti i prodotti abitualmente venduti presso i propri esercizi in considerazione delle specificità di ciascun punto vendita.

L’allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 elenca infatti le attività commerciali che possono rimanere aperte (tra cui rientrano ipermercati, supermercati e discount alimentari) e non una lista di prodotti dei quali è consentita la vendita.

Si deve ritenere pertanto che non sussista alcuna limitazione in ordine ai prodotti commercializzabili all’interno di questi esercizi.

  • Sono un esercente di un bar o di una attività di ristorazione, posso tenere aperta la mia attività?

No.

Le attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese, ad eccezione di quanto previsto nella FAQ n. 11 e 12, come previsto dall’articolo 1, n. 2, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

  • Sono un esercente di una mensa, di un catering continuativo su base contrattuale, di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali o nelle aree di servizio e rifornimento di carburante lungo la rete stradale, ferroviaria, aeroportuale o lacustre, posso tenere aperta la mia attività?

Sì.

Le predette attività commerciali possono rimanere aperte, come previsto dall’articolo 1, n. 2, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

In ogni caso, l’accesso dei clienti all’esercizio deve effettuarsi nei limiti e nelle modalità indicate nelle FAQ n. 16 e 17.

  • Sono un esercente di una attività di ristorazione con consegna a domicilio, posso tenere aperta la mia attività?

Sì.

Le attività di ristorazione con consegna a domicilio possono rimanere aperte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le attività di confezionamento che per le attività di trasporto, come previsto dall’articolo 1, n. 2, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

  • Sono un esercente cui non si applica la sospensione dell’attività di vendita in base alle precedenti indicazioni, sono obbligato a mantenere aperto il mio esercizio?

No.

La normativa vigente non impone espressamente obblighi di apertura degli esercizi commerciali che pertanto devono ritenersi non sussistenti.

  • Sono un esercente che può tenere aperta la propria attività in base alle precedenti indicazioni, quali regole devo applicare per l’accesso della clientela?

In base a quanto previsto dall’articolo 1, n. 1 – 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e dall’articolo 1, lettere o) e r) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, il gestore degli esercizi che possono rimanere aperti deve garantire l’accesso della clientela all’esercizio nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • accesso all’esercizio con modalità contingentate (limitazione degli ingressi)

o comunque

  • accesso all’esercizio secondo modalità idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico.

In ogni caso

  • l’esercente deve garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra i clienti.

L’applicazione di queste condizioni per l’accesso della clientela deve essere improntata alla massima prudenza, tenuto anche conto delle caratteristiche peculiari dell’esercizio, della possibilità di movimento dei clienti all’interno dello stesso, delle possibilità di effettivo controllo del rispetto della distanza di sicurezza da parte dell’esercente.

  • Il mio esercizio non è dotato delle condizioni strutturali o organizzative per consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, come mi devo comportare?

In base a quanto previsto dall’articolo 1, n. 1 – 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e dall’articolo 1, lettera o) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, l’esercizio commerciale deve rimanere chiuso.

  • In caso di violazione delle limitazioni previste dalla normativa vigente a quali conseguenze sanzionatorie vado incontro?

In base a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 6/2020, come modificato dal D.L. 14/2020, il mancato rispetto delle limitazioni previste dalla normativa è sanzionabile con la sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni ed è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.