Contributo redatto prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Liquidità

  • Cosa prevede l’art. 56 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020?

Tale articolo si occupa di tutelare ed agevolare le esposizioni debitorie di microimprese e di piccole e medie imprese nei confronti di determinati soggetti, vale a dire le banche, gli intermediari finanziari (ex art. 106 del Testo Unico Bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito.

Le microimprese e le piccole e medie imprese – previa comunicazione al finanziatore e previa autocertificazione che attesti una temporanea carenza di liquidità determinata dalla pandemia di COVID-19 – possono accedere ai seguenti benefici:

a) dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 non possono essere revocati – neppure con riferimento alla parte ancora non utilizzata – le linee di credito “a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti;

b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data, alle stesse condizioni e con modalità che non comportino ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;

c) il pagamento delle rate di prestiti e di canoni di leasing con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non comportino nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È comunque facoltà delle imprese richiedere esclusivamente la sospensione dei rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi.

  • Esistono limiti per accedere alle suddette misure?

Sì.

Alle suddette agevolazioni possono accedere le microimprese e le piccole e medie imprese, vale a dire – sulla base della definizione data dalla Commissione Europea (Raccomandazione n. 2003/361/CE) – quelle imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro. Tali imprese devono operare nel territorio italiano, ma possono appartenere a qualsivoglia settore.

Possono altresì accedere alle suddette misure anche i lavoratori autonomi titolari di Partita IVA.

  • Sono stati previsti dei limiti di accesso che riguardino le condizioni economiche e finanziarie dell’impresa?

Sì.

Pare opportuno specificare che la suddetta misura si applica esclusivamente a quelle imprese che, al 17 marzo 2020, non fossero state segnalate dall’intermediario in quanto versanti in una delle situazioni che qualificano il credito come deteriorato.

  • Il decreto Cura Italia ha potenziato il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese?

Sì.

Come noto, il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ha la finalità di favorire l’accesso alle fonti finanziarie per le suddette imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica, che si affianchi o sostituisca le garanzie reali portate dalle imprese stesse.

Il decreto Cura Italia ha potenziato tale strumento, prevedendo, tra le altre cose:

a) la sospensione dell’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al fondo, rendendolo di fatto gratuito;

b) l’aumento dell’importo massimo garantito, portandolo da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro;

c) per le operazioni di importo fino a 1,5 milioni di euro, la percentuale massima garantita è stata aumentata, fino all’80% (per la garanzia diretta) e al 90% (per la riassicurazione o controgaranzia;

d) l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda un nuovo finanziamento pari quantomeno al 10% del debito residuo;

e) l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;

f) l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza Coronavirus;

g) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;

h) la possibilità di accedere senza valutazione a liquidità immediata (per un importo fino a 3.000 euro), di concerto alle garanzie già attive senza valutazione sul microcredito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro;

i) la sospensione per tre mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.

Pare opportuno specificare che al Fondo di Garanzia possono accedere anche persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, purché – tramite autodichiarazione – attestino che la propria attività è stata danneggiata dalla pandemia COVID-19. Per tali soggetti, la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell’80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione, per finanziamenti fino a 3.000 euro e per una durata massima di 18 mesi meno un giorno.

  • In cosa consiste il cd. “Bonus Sanificazione”?

L’art. 64 del decreto Cura Italia prevede la possibilità di usufruire – per il periodo d’imposta 2020 – di un credito di imposta nella misura del 50% delle spese (documentate) sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Il bonus è rivolto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

L’art. 64 demanda ulteriori specificazioni alla legge di attuazione; pertanto sarà necessario attendere la stessa al fine di comprendere – nel dettaglio – quali saranno le spese agevolabili e quali saranno le modalità di applicazione e di fruizione della misura.

Inoltre, alla luce del Comunicato Stampa n. 39/2020, il Decreto Liquidità (allo stato, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) dovrebbe estendere il suddetto credito d’imposta anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

  • Sono state introdotte agevolazioni fiscali per le imprese?

Sì.

Ai sensi dell’art. 62 del decreto Cura Italia, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione – con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di

euro nell’anno 2019 – sono sospesi i versamenti da autoliquidazione in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 riguardanti:

  1. le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973;
  2. le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
  3. l’IVA;
  4. i contributi previdenziali;
  5. i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Visto lo slittamento, il pagamento dovrà essere effettuato – senza interessi e sanzioni – in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.

Inoltre, sempre ai sensi del suddetto art. 62, sono stati sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, che dovranno quindi essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020. Tale ulteriore sospensione si applica a tutti i soggetti aventi domicilio, sede legale o operativa in Italia.

Da ultimo, si consideri che il Decreto Liquidità (allo stato, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) dovrebbe estendere le suddette agevolazioni fiscali anche ai mesi di aprile e maggio: dovranno attendersi pertanto aggiornamenti.

  • Il Decreto Liquidità agevola ulteriormente l’accesso al credito per le imprese?

Sì.

Al momento, il Decreto Liquidità non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, dalle anticipazioni rilasciate in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio e dal Comunicato Stampa n. 39/2020 del Consiglio dei Ministri, pare che le ulteriori misure adottate vadano anche in questa direzione.

Lo Stato presterà garanzia infatti – per un totale di circa 200 miliardi di euro, attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti – in favore di quelle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

Nello specifico, per l’importo del finanziamento richiesto, è prevista la copertura:

  1. del 90% del finanziamento richiesto, qualora l’impresa richiedente abbia meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro;
  2. dell’80% del finanziamento richiesto, qualora l’impresa richiedente abbia oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro;
  3. del 70% del finanziamento richiesto, qualora l’impresa richiedente abbia un fatturato superiori ai 5 miliardi di euro.

In ogni caso, l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’impresa.

Per quanto riguarda poi le piccole e medie imprese, anche individuali o partite IVA, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia sarà gratuito, ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo di Garanzia.

  • Saranno previste condizioni di accesso per le suddette garanzie?

Sì.

Dal comunicato stampa n. 39/2020 del Consiglio dei Ministri pare intendersi che la garanzia sarà subordinata a una serie di condizioni, tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

  • Il Decreto Liquidità potenzierà ulteriormente il Fondo di Garanzia?

Sì.

Il decreto dovrebbe potenziare ulteriormente il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, aumentandone la dotazione finanziaria e la capacità di generare liquidità, anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Sembrerebbe inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.