Gestione del reso nell reti in franchising: profili contrattuali
di Giulia Comparini e Alessandro Cappai – Cocuzza & Associati
Con l’incremento del commercio on line una attenta ed accurata gestione del resto dei prodotti è sempre più importante. E tale aspetto è ancora più importante nell’ambito delle reti in franchising ove i franchisor intendano permettere ai propri clienti di restituire la merce in qualsiasi negozio collegato al proprio brand, e quindi anche nei negozi dei propri franchisee.
Come noto esistono varie tipologie di reso.
(i) Reso di prodotti difettosi o non conformi
(ii) Reso di prodotti quale conseguenza dell’esercizio da parte del consumatore del cosiddetto diritto di recesso per “ripensamento” secondo cui i clienti che acquistano fuori dai locali commerciali (ad esempio on-line) possono esercitare il diritto di recesso, senza fornire particolari giustificazioni, entro quattordici giorni dalla data in cui la merce gli è stata consegnata. E se la merce non è stata consegnata al domicilio del cliente, quest’ultimo potrà restituirla anche ad un terzo indicato dal venditore nei 14 giorni successivi dalla data di esercizio del diritto di recesso.
(iii) Reso di prodotti per effetto della clausola “soddisfatti o rimborsati” che prescinde dalla difettosità del bene ed è frutto di una libera politica commerciale del venditore, il quale resta libero di stabilirne termini e condizioni che devono essere pubblicizzate chiaramente al consumatore.
Accade sempre più di frequente che nell’ambito delle reti in franchising sia offerta al cliente la possibilità di restituire la merce, acquistata on-line o tramite un canale di vendita diretto, presso un negozio in franchising.
La peculiarità di questa soluzione deriva dalla circostanza che il franchisee è un soggetto terzo, ed autonomo rispetto al rapporto contrattuale di compravendita intercorso tra il franchisor ed il proprio cliente (sia che tale rapporto si sia perfezionato on-line che per il tramite di un canale di vendita diretto) ed è proprio per questo che è importante per il franchisor inserire nel contratto con il franchisee clausole contrattuali adeguate a disciplinare i termini e le condizioni del reso merce presso il negozio di quest’ultimo.
Cerchiamo quindi di esporre qui di seguito i profili essenziali di tali clausole.
In primo luogo, è opportuno prevedere nel contratto l’impegno del franchisee di accettare resi di prodotti acquistati dal cliente in altri negozi della rete, siano essi diretti o in franchising o provenienti da acquisti on-line, nonché di custodirli e disporne con diligenza secondo quanto contrattualmente previsto.
In secondo luogo, è indispensabile che lo stesso franchisee si assuma l’onere di verificare di volta in volta, diligentemente, che esistano in concreto le condizioni affinché il cliente possa procedere al reso delle merci acquistate e ciò, sia attraverso l’esame dello scontrino fiscale o di altro documento equipollente relativo all’acquisto, sia esaminando le condizioni concrete del bene restituito: buono stato, presenza dei difetti denunciati, etc..
Una volta chiarito ciò, risulta imprescindibile disciplinare le conseguenze del reso merce, ossia capire che cosa accada esattamente ai prodotti restituiti.
Le soluzioni ipotizzabili, nonché l’ampiezza degli obblighi a carico del franchisee, possono essere diversi a seconda della tipologia di reso. Ed infatti nell’ipotesi di reso di prodotti difettosi le soluzioni ipotizzabili sono, alternativamente: la riparazione del prodotto difettoso, la sostituzione, la riduzione del prezzo del prodotto o, nei casi più gravi, la restituzione al cliente dell’intero prezzo pagato e la conseguente risoluzione del contratto.
Pertanto, qualora il prodotto reso sia difettoso, sarà necessario prevedere contrattualmente a chi spetterà l’eventuale riparazione del medesimo (ove possibile) e, nell’ipotesi di sostituzione, la restituzione al franchisee di quanto corrisposto al cliente (spetterà poi alle parti decidere nel contratto le relative modalità) e a chi spetterà l’onere di smaltimento del prodotto, se al franchisor o al franchisee.
Ciò non esclude che si possa prevedere in ogni caso l’obbligo del franchisee di inviare i prodotti ricevuti al franchisor, che rimborserà al primo le spese sostenute e si occuperà direttamente delle merci restituite.
Diverso è il caso dei prodotti restituiti dai clienti in perfetto stato. In questa ipotesi, è opportuno coordinare i meccanismi del reso merce sulla base della disciplina del contratto di franchising.
Difatti, con il contratto di franchising si può prevedere che il franchisee acquisti anticipatamente la merce che vende. Tuttavia, è anche assai frequente che al contratto di franchising venga associato un contratto di commissione alla vendita o un contratto estimatorio, per cui l’affiliato riceve la merce in conto deposito e ne paga il prezzo una volta venduta ai clienti finali, assumendosi nel mentre l’obbligo di custodirla e mantenerla in perfetto stato.
Nella prima ipotesi, è possibile prevedere nel contratto che il franchisee trattenga la merce e la acquisti, mettendola in vendita nel proprio negozio.
Nel secondo caso, all’affiliato potrà essere data la possibilità di restituire la merce o trattenerla in conto deposito pagandone il prezzo successivamente alla futura rivendita.
Inoltre, il franchisee che sopporta l’onere dei resi, dovrà ricevere un corrispettivo aggiuntivo in relazione ai resi accettati. Questo corrispettivo, potrà essere rappresentato, ad esempio, da una deduzione del relativo importo dalle royalties dovute al franchisor o da uno sconto sui futuri acquisti di prodotti. Oltre a ciò, andranno rimborsate al franchisee le somme eventualmente corrisposte al cliente per effetto del reso merce nonché le spese di conservazione e, se del caso, di smaltimento del bene oggetto del reso.
Risulta evidente che le situazioni problematiche che possono sorgere con il reso merce sono molte e andrebbero tutte attentamente analizzate e regolamentate nel contratto di franchising al fine di limitare eventuali problematiche di tipo fiscale nonché contenziosi con i propri franchisee.
In conclusione, dunque, è consigliabile che ogni operatore valuti le necessità del caso concreto e rediga, con il supporto del proprio legale, un contratto di franchising idoneo a tutelare adeguatamente i propri interessi.