Con i decreti legislativi 170 e 173 del 2021 pubblicati rispettivamente il 25 e 26 novembre 2021, il legislatore italiano, sull’onda del rinnovamento avviato dall’Unione Europea con le direttive 770 e 771 del 2019, ha modificato e integrato il Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005) vigente, la cui nuova disciplina si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022.

Il decreto n. 170/2021, che recepisce la Direttiva 771/2019 sulla vendita dei beni, ha sostituito un intero capo (dall’articolo 128 all’articolo 135) e introdotto gli articoli da 135 bis a 135 septies all’interno del Codice del Consumo.

Le norme introdotte con il decreto si applicheranno, a partire dal nuovo anno, a tutti i contratti di vendita di beni stipulati tra un venditore e un acquirente consumatore e amplieranno la definizione di “bene”, includendovi anche quello che incorpora o è interconnesso a un contenuto/servizio digitale, tanto da non poter svolgere le proprie funzioni in sua mancanza.

Il nuovo articolo 129 del Codice disciplina in maggiore dettaglio la conformità dei beni al contratto con riferimento ai loro requisiti soggettivi e oggettivi.

Fra i primi si annoverano: la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alle qualità previste dal contratto di vendita; l’idoneità all’utilizzo voluto dal consumatore e accettato dal venditore; la fornitura di tutti gli accessori e delle istruzioni (anche per l’installazione) previsti dal contratto, nonché, da ultimo, la presenza degli aggiornamenti.

I requisiti oggettivi invece corrispondono all’idoneità del bene agli scopi per cui, di regola, sono impiegati beni dello stesso tipo; alla corrispondenza ad un modello o campione messo a disposizione dal venditore prima della conclusione del contratto; alla consegna insieme agli accessori, nonché alle qualità generalmente presenti in beni dello stesso tipo.

Il nuovo articolo 130 del Codice introduce invece alcuni obblighi e responsabilità in capo al venditore, tra cui l’obbligo di tenere informato il consumatore rispetto agli aggiornamenti dei beni con elementi digitali e a fornirli direttamente entro termini precisi indicati dalla norma.

Il venditore si libera da tale responsabilità se: a) il consumatore non li installa entro un congruo termine (purché il venditore lo abbia informato della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione); oppure b) se la mancata o errata installazione da parte del consumatore non è dovuta a carenze delle istruzioni fornite dal venditore.

Secondo il nuovo articolo 131 del Codice, il difetto di conformità che deriva dall’errata installazione può essere considerato difetto di conformità del bene se la stessa era prevista dal contratto ed è stata eseguita dal venditore oppure se è stata effettuata dal consumatore e dipende da carenze nelle istruzioni fornite dal venditore.

Con riferimento alla responsabilità per i vizi di conformità, il nuovo articolo 133 del Codice conferma la disciplina già in vigore in base alla quale il venditore è responsabile per qualsiasi vizio esistente al momento della consegna, che si manifesti entro due anni e l’azione per far valere i difetti si prescrive in 26 mesi dalla consegna. È invece particolarmente rilevante l’eliminazione dell’obbligo per il consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta.

Il diritto di regresso per difetti di conformità del venditore finale verso gli “anelli” precedenti della catena distributiva include anche l’ipotesi di omissione degli aggiornamenti per i beni con elementi digitali e l’azione resta esperibile entro un anno dall’esecuzione della prestazione nei confronti dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

A partire dal nuovo anno, i venditori dovranno prestare particolare attenzione alla nuova disciplina dell’onere della prova, poiché è prevista una presunzione di esistenza del difetto di conformità già al momento della consegna del bene, se esso si manifesta entro un anno (e non più entro sei mesi come nella precedente disciplina).

I rimedi previsti per i consumatori per i vizi di conformità sono stati mantenuti dal nuovo decreto e consistono nel ripristino della conformità (tramite riparazione o sostituzione), nella riduzione del prezzo oppure nella risoluzione del contratto, ma le condizioni per il loro esercizio sono meglio dettagliate.

Da ultimo, l’articolo 135 sexies del Codice prevede la nullità di qualsiasi patto in deroga ad elusione o limitazione delle garanzie previste per il consumatore, mentre sono ammesse deroghe in melius.

Anche il decreto n. 173/2021, che attua la Direttiva 770, ha introdotto novità nel Codice del Consumo con il capo I bis “Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali” (dall’articolo 135 octies all’articolo 135 vicies bis).

Ai sensi dell’articolo 135 octies le disposizioni del nuovo capo si applicano ai contratti con cui il professionista fornisce un contenuto o un servizio digitale al consumatore a fronte del pagamento di un prezzo oppure – e questa è la novità di rilievo – della comunicazione dei dati personali del consumatore stesso.

Sono esclusi dall’applicazione del nuovo capo i contenuti/servizi digitali incorporati o interconnessi con il bene e forniti ai sensi di un contratto di compravendita relativo al bene, che rientrano nell’ambito di applicazionedel decreto n. 170/2021.

Il Codice prevede inoltre all’art. 135 decies che il professionista adempie l’obbligo di fornitura nel momento in cui il contenuto digitale o qualsiasi mezzo idoneo per accedervi o per scaricarlo è reso accessibile al consumatore oppure quando il servizio è reso accessibile al consumatore o a un impianto da lui scelto.

Rispetto ai requisiti di conformitàdei contenuti digitali e dei servizi digitali, la nuova disciplina ricalca quella della compravendita sopra richiamata, soffermandosi maggiormente sulle caratteristiche digitali dei contenuti e dei servizi, come la funzionalità, la sicurezza, la compatibilità e la conformità all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto o servizio digitale.

Anche in questo caso, la nuova disciplina prevede alcuni precipui obblighi del professionista, che consistono nel tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti, anche di sicurezza, per mantenere la conformità del contenuto o del servizio digitale e nel fornirglieli secondo i termini indicati all’articolo 135 undecies.

Anche la disciplina relativa all’installazione, ai difetti di conformità e al diritto di regresso ricalca quella prevista per la vendita. Il professionista risponde solo per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna e l’azione per farli valere si prescrive in ventisei mesi, se i difetti risultano evidenti entro tale termine. Importante notare la possibile estensione temporale della responsabilità del professionista ove il contratto preveda una fornitura continuativa: in tal caso il professionista risponde se il difetto si manifesta o risulta evidente per tutto il periodo in cui il contenuto o il servizio digitale deve essere fornito in base al contratto.

L’articolo 135 duodecies prevede la responsabilità del professionista in caso di non conformità che derivi da un’errata integrazione del contenuto/servizio digitale nell’ambiente del consumatore. Si ritiene che il difetto si configuri se il contenuto/servizio digitale è stato integrato dal professionista o sotto la sua responsabilità oppure se esso richiede integrazione da parte del consumatore e l’errata integrazione è dovuta a una carenza di istruzioni da parte del professionista.

Una delle maggiori novità del decreto legislativo n. 173/2021 che è costituita dalla possibilità di ricondurre la comunicazione dei dati personali da parte del consumatore al professionista alla categoria dei “corrispettivi”.

In particolare, l’articolo 135 noviesdecies del Codice in tema di risoluzione del contratto, oltre a prescrivere il rispetto della normativa sulla privacy, prevede che il professionista si debba astenere dall’utilizzare contenuti diversi dai dati personali forniti o creati dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto/servizio digitale, salvo che quest’ultimo sia privo di utilità, si riferisca solo all’attività di utilizzo del contenuto/servizio da parte del consumatore o sia stato aggregato dal professionista ad altri dati.

Altre particolarità riguardano la possibilità per il professionista di modificare il contenuto/servizio digitale, più dello stretto necessario per mantenere la sua conformità, se il contenuto/servizio digitale è fornito al consumatore per un certo periodo. Allo stesso tempo, il consumatore ha diritto di recedere gratuitamente, entro 30 giorni dal ricevimento dell’informazione o dalla modifica, se essa incide negativamente sull’utilizzo o sull’accesso al contenuto/servizio digitale.

Anche nella fornitura di servizi o contenuti digitali è stato mantenuto il carattere imperativo delle disposizioni. In particolare, è prevista la nullità dei patti sfavorevoli al consumatore, che può essere fatta valere solo dal consumatore stesso, ma è comunque sempre rilevabile d’ufficio.

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Le novità legislative sommariamente descritte saranno applicabili nel nostro ordinamento a partire dal 1° gennaio 2022. È quindi importante che gli operatori inizino a mettere mano – ove non lo avessero già fatto – alle loro condizioni generali di vendita al più presto, al fine di adeguarle alla nuova normativa ed evitare di incorrere in nullità, con le evidenti conseguenze che tale circostanza potrebbe comportare nei rapporti con i loro clienti/consumatori.