Il 13 agosto è entrato in vigore il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. Decreto Trasparenza) che attua la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, con l’obiettivo di trasmettere comunicazioni chiare e trasparenti sugli elementi essenziali, le condizioni dei rapporti di lavoro e sulle relative tutele, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e promuovere un’occupazione più trasparente e prevedibile.

Tra le novità previste, si statuisce una nuova formulazione del patto di prova tra lavoratore e datore di lavoro.

In linea generale il periodo di prova non può superare i sei mesi ma restano comunque valide le previsioni contrattuali che prevedono periodi inferiori. Inoltre, in caso di rinnovo tra le parti di un contratto di lavoro che prevede lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto non può più essere sottoposto ad un nuovo periodo di prova.

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, il periodo di prova ha una durata correlata alle mansioni da svolgere. Attualmente la valutazione del periodo di prova è lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro, ma c’è da sperare che nel prossimo futuro diventi oggetto di una contrattazione collettiva che definisca in maniera chiara la durata del periodo di prova, in funzione delle mansioni e della durata del rapporto.

Nel caso in cui le parti abbiano stabilito una durata minima del periodo di prova, il recesso può avvenire solo dopo la scadenza. Il verificarsi di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, comporta l’estensione della prova “in misura corrispondente alla durata dell’assenza” (articolo 7 comma 3).

Per maggiori informazioni sugli adempimenti richiesti dal nuovo Decreto Trasparenza, puoi scrivere a: segreteria@cocuzzaeassociati.it