Il 13 agosto è entrato in vigore il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. Decreto Trasparenza) che attua la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, con l’obiettivo di trasmettere comunicazioni chiare e trasparenti sugli elementi essenziali, le condizioni dei rapporti di lavoro e sulle relative tutele, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e promuovere un’occupazione più trasparente e prevedibile.

Il Decreto Trasparenza conferma e chiarisce le regole generali sul doppio lavoro, ovvero che il datore di lavoro non può vietare lo svolgimento di un’altra attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro concordato con il lavoratore, ne può riservargli per tale motivo un trattamento sfavorevole. Le uniche eccezioni si hanno quando il doppio lavoro comporta un pericolo per la salute e la sicurezza del lavoratore o un conflitto di interessi tra l’attività principale e quella secondaria che avviene quando l’interesse secondario del lavoratore è contrario all’interesse primario dell’azienda.  

Il Decreto impone inoltre al datore di lavoro di comunicare informazioni aggiuntive in caso di modalità organizzative in parte o in tutto imprevedibili, in quanto prive di un “orario normale di lavoro programmato” e di promuovere l’implementazione di sistemi che garantiscano una “prevedibilità minima del lavoro”, riconoscendo anche specifiche prerogative ai lavoratori, i quali possono rifiutare un incarico o una prestazione in mancanza di tali informazioni.

I lavoratori con un’anzianità di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro possono chiedere, in forma scritta, che venga loro riconosciuta, se disponibile, una tipologia di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili. In questa ipotesi il datore di lavoro deve fornire una risposta scritta e motivata al lavoratore entro un mese, ma non è obbligato a concedere il passaggio ad un’altra mansione. Inoltre, in caso di richiesta reiterata e di analogo contenuto, le imprese fino a 50 dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione sia analoga alla precedente.

L’art. 11 stabilisce infine che, se il datore è obbligato in forza di legge, contratto collettivo o individuale ad erogare formazione obbligatoria, questa va garantita gratuitamente ed è considerata orario di lavoro da svolgersi quindi, se possibile, durante lo stesso. Tale obbligo non riguarda la formazione necessaria al dipendente per mantenere o rinnovare una qualifica professionale, a meno che ciò non sia dettato da norme legali o contrattuali. Restano fermi gli obblighi derivanti dal rispetto degli articoli 36 e 37 del Dlgs. 81/2008 sull’informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori.

Per maggiori informazioni sugli adempimenti richiesti dal nuovo Decreto Trasparenza, puoi scrivere a: segreteria@cocuzzaeassociati.it