Agevolazione per profughi ucraini: deroga al “decreto flussi” e professioni sanitarie
Continua l’impegno dell’Italia a favore dei cittadini ucraini che hanno lasciato e lasciano il loro paese in guerra. È di pochi giorni fa il DL 21 marzo 2022, n. 21 che, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato il 28 febbraio 2022 incrementa le iniziative finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina che arriva dai territori di guerra.
Continua l’attività del Governo italiano finalizzata ad accogliere i cittadini ucraini rifugiati che accanto alla sistemazione temporanea in strutture di accoglienza, privilegia anche la “semplificazione” dell’inserimento attivo nel mercato del lavoro in Italia.
L’ultimo intervento, in ordine cronologico, riguarda l’esercizio delle professioni sanitarie in relazione alle quali la domanda da parte del comparto italiano sembrerebbe essere consistente. In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al dPdR 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al dlgs 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.
Le strutture sanitarie interessate potranno procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa.
Cittadini ucraini in Italia: svolgimento delle attività lavorative
Tale disposizione si affianca all’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 (pubblicata sulla G.U. n. 60 del 12 marzo 2022) in materia di “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” che ha previsto che “lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura” in deroga alle quote massime definite dal annuale decreto flussi.
Protezione europea dei profughi applicata ai cittadini ucraini
La disposizione in commento è conseguenza dell’applicazione della direttiva UE 2001/55/CE che prevede, in caso di massiccio afflusso nell’Unione di sfollati, il riconoscimento di una protezione temporanea in loro favore. Sulla base della citata normativa europea, nei prossimi giorni è prevista l’emanazione di un apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione delle conseguenti misure di protezione temporanea che troveranno applicazione nel nostro Paese.
Cosa deve fare un cittadino ucraino quando arriva in Italia
Per quanto riguarda invece l’ingresso e la permanenza in Italia ricordiamo sinteticamente come bisogna muoversi.
Anzitutto, chi non dispone di una sistemazione abitativa, può rivolgersi agli uffici della Prefettura della città di arrivo, rappresentando la situazione e la necessità di essere inserito in una struttura di accoglienza. I cittadini ucraini in possesso di passaporto biometrico sono esentati dal visto d’ingresso e possono permanere sul territorio italiano fino ad un massimo di 90 giorni.