Compravendita internazionale di beni mobili e garanzie del venditore
Compravendita internazionale di beni mobili e garanzie del venditore
Nell’ambito dei contratti di vendita internazionale di beni mobili soggetti alla Convenzione di Vienna del 1980 (“CISG”) è sempre opportuno per il venditore italiano disciplinare accuratamente la clausola di garanzia sui beni venduti al fine di evitare che il compratore straniero possa sfruttare le disposizioni della CISG per estendere la garanzia a proprio favore.
La disciplina dei termini di garanzia nella compravendita internazionale merita un breve approfondimento perché assai spesso le parti sono superficiali nella valutazione dei profili di rischio insiti nella stipula di questi contratti che rappresentano la base del commercio internazionale e, al contrario, ritengono di essere tutelate con un semplice rinvio nel contratto all’applicazione della legge italiana.
Innanzitutto è importante precisare che ogni qual volta un venditore italiano conclude un contratto di compravendita internazionale è assai probabile che si applichi la CISG al contratto a meno che il riferimento a tale convenzione non sia stato espressamente escluso. E ciò anche ove le parti abbiamo fatto espresso riferimento alla legge Italiana quale legge regolatrice del contratto in quanto la disciplina della CISG prevale sulla legge applicabile al contratto in quanto fonte sovraordinata.
In merito alla garanzia sui beni venduti la CISG prevede che il compratore debba denunciare i vizi delle merci oggetto del contratto entro un termine ragionevole da quando li ha conosciuti o avrebbe dovuto conoscerli ed in ogni caso entro due anni dalla consegna. Diversamente la legge italiana stabilisce che il compratore deve denunciare i vizi delle merci entro otto giorni dalla scoperta e possa agire in giudizio per far valere i propri diritti entro un anno dalla consegna.
Quest’ultimo termine di prescrizione dell’azione di garanzia, che la legge italiana stabilisce – come detto – in un anno dalla consegna della merce, non è previsto dalla CISG, la quale disciplina solo il termine di decadenza per la denuncia dei vizi al venditore.
Pertanto, la mancata pattuizione di una clausola di garanzia precisa da parte del venditore può causare problemi di coordinamento con riferimento alla disciplina applicabile al contratto. Quanto sopra sia con riferimento al termine di denuncia del vizio sulla merce che all’esercizio dell’azione di garanzia da parte del venditore.
Ad esempio, se il compratore agisce in giudizio oltre un anno dalla consegna il giudice Italiano potrebbe ritenere non applicabile il termine di prescrizione annuale ove al contratto si applichi la CISG con la conseguenza per il venditore di veder esteso il termine di garanzia oltre un anno anche se il contratto è regolato dalla legge italiana.
In giurisprudenza non c’è ancora un orientamento chiaro sul punto anche se con la sentenza n. 1867/2018 la Cassazione ha affermato che «la preferenza dell’applicazione della CISG, rispetto alle norme di diritto internazionale privato, si fonda essenzialmente su un giudizio di prevalenza del diritto materiale uniforme rispetto alle norme di diritto internazionale privato».
Sebbene in maniera meno precisa si è espressa sull’argomento anche la Cassazione con sentenza n. 1605 del 26 gennaio 2021 che ha ritenuto prevalente il criterio del «termine ragionevole» previsto dall’art. 39 della CISG rispetto al termine di otto giorni previsto dal codice civile