Una recente sentenza della Corte a Sezioni Unite (n. 9479/2023), resa nell’interesse della legge, ha stabilito nuovi principi di diritto che si applicano ai decreti ingiuntivi pronunciati nei confronti di consumatori e alle procedure esecutive che si fondano su tali decreti. Così facendo si è uniformata ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che mirano a garantire una adeguata tutela dei consumatori nell’ordinamento processuale degli Stati membri.

Il Codice del Consumo, in attuazione della direttiva europea 93/13/CEE, prevede che nei contratti con i consumatori siano nulle le clausole, che la legge italiana definisce “vessatorie” e la direttiva europea “abusive”, le quali determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti ed obblighi.

Esse non vanno ovviamente confuse con le clausole, parimenti definite “vessatorie” dal nostro codice civile, che richiedono la c.d. “doppia firma” del contratto se contenute in condizioni generali predisposte da una delle parti, anche qualora il contratto sia concluso tra imprenditori.


Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, i giudici degli Stati membri devono esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale ed eventualmente disapplicarla nei confronti del consumatore.


Nonostante i divieti, le clausole vessatorie restano frequenti nei contratti B2C e non è raro che i crediti vantati nei confronti di un consumatore trovino il fondamento in clausole di questo genere (ad esempio una clausola penale di importo molto elevato).


Ora, se per tali crediti l’imprenditore ottiene un’ingiunzione, che il consumatore non oppone entro il termine, si forma un titolo esecutivo sulla base di una clausola nulla, senza che vi sia stato stato un adeguato vaglio giudiziale. In tali casi non è nemmeno possibile l’opposizione tardiva, che è limitata al caso in cui il debitore dimostri di non avere ricevuto la notifica del decreto.


La Corte di Giustizia europea in alcune recenti sentenze ha giudicato contrarie al diritto europeo le norme processuali degli Stati membri, tra cui l’Italia, che consentono il formarsi del giudicato implicito sulla validità delle clausole del contratto con il consumatore a seguito di un procedimento sommario, senza che la decisione sia adeguatamente motivata sul punto.
Ora le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recepito tale principio.


Secondo le nuove regole, il giudice che pronuncia un decreto ingiuntivo nei confronti di un consumatore deve controllare d’ufficio il carattere vessatorio delle clausole, rigettare il ricorso se rileva la nullità e se ritiene di accoglierlo deve motivare la propria decisione sul punto. Inoltre, la Corte prescrive che il consumatore sia avvertito del fatto che in mancanza di opposizione non potrà più far valere il carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà irrevocabile.


Se il decreto non è motivato, il consumatore potrà eccepire la nullità delle clausole davanti al giudice dell’esecuzione e potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, e ciò fino al momento della vendita o dell’assegnazione.


Sarà quindi oltremodo opportuno, nei ricorsi per ingiunzione nei confronti dei consumatori, evidenziare e documentare espressamente la natura non vessatoria delle clausole contrattuali che costituiscono la base giuridica del credito, nonché segnalare al giudice la necessità di fornire gli avvertimenti prescritti.