Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense
La situazione dopo il Decreto del Ministero della Giustizia del 14 aprile 2021
Tra i molti effetti che la pandemia di COVID-19 ha avuto, vi è quello di aver impedito lo svolgimento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2020, al quale si sarebbero dovuti sottoporre circa 26.000 aspiranti avvocati.
A seguito del rinvio del parere del Comitato Tecnico Scientifico sull’effettuazione delle prove scritte, è stato necessario cercare soluzioni alternative allo svolgimento dell’esame. Dopo mesi di discussioni e un mutamento di Governo, è stato emesso il Decreto-Legge 31/2021 recante le modalità di esame alternative.
È stato dunque introdotto, con espresso riferimento al solo anno 2020, un esame orale “rafforzato”. Quest’ultimo prevede che i candidati si sottopongano ad una prima prova orale preselettiva avente ad oggetto la risoluzione di una questione pratica attinente – a scelta del candidato – il diritto civile, il diritto penale o il diritto amministrativo. In caso di esito positivo, si potrà accedere ad una seconda prova orale avente ad oggetto cinque materie a scelta del candidato oltre alla deontologia professionale.
Con il successivo Decreto del 14 aprile 2021, il Ministero della Giustizia ha fornito ulteriori indicazioni, chiarendo l’iter che sarà seguito per far sostenere l’esame ai candidati.
Il predetto Decreto attuativo ha previsto un abbinamento tra le diverse Corti di Appello ai fini dello svolgimento del primo orale che avverrà secondo modalità telematiche mediante una interrogazione “incrociata”. In altre parole, i candidati di ciascun distretto di Corte d’Appello saranno interrogati dai commissari di una differente Corte d’Appello in base agli abbinamenti effettuati ai sensi del Decreto Ministeriale (come solitamente avviene per la correzione della prova scritta).
L’abbinamento tramite sorteggio è avvenuto in data 15 aprile 2020 e, come previsto dal Ministero, da tale data ha iniziato a decorrere il termine di dieci giorni entro cui i candidati sono tenuti a procedere alla scelta delle materie per le due prove orali, a pena della perdita della possibilità di sostenere l’esame.
Nel medesimo termine di dieci giorni, le singole Corti d’Appello procederanno, sulla base dell’elenco dei candidati ammessi all’esame trasmesso a cura delle varie Corti d’Appello abbinate, al sorteggio delle sottocommissioni, estraendo a sorte la lettera dell’alfabeto che determinerà l’ordine di svolgimento delle prove orali. La lettera estratta sarà quella che detterà l’ordine degli esami dei candidati anche per la seconda prova orale.
Una volta effettuato il sorteggio, le sottocommissioni procedono con la predisposizione dei calendari d’esame, in forza dei quali si procederà a dare avviso ai candidati della data delle prove. Questi saranno avvisati con un preavviso di almeno venti giorni prima della data di svolgimento del primo esame orale.
Oltre alle tempistiche relative al primo step dell’esame, sono state fornite alcune indicazioni anche circa lo svolgimento della prova preselettiva. È stato infatti indicato che il quesito che sarà posto dalla sottocommissione all’esaminando dovrà essere formulato sulla scorta di linee guida predisposte dalla Commissione Centrale, pubblicate in data 20 aprile 2021. Tra le disposizioni più rilevanti contenute in queste ultime, vi è l’esclusione delle leggi speciali del codice penale e del codice civile nonché l’esclusione dall’oggetto della prova delle materie di cui al Libro V e VI del Codice Civile (recanti la disciplina afferente a diritto del lavoro, diritto commerciale e diritto processuale civile).
L’esame avrà durata di un’ora. A seguito della dettatura della traccia di esame, il candidato avrà una prima mezz’ora (decorrente dalla fine della dettatura della traccia) ai fini dello studio del quesito e della consultazione dei codici, anche annotati con la giurisprudenza. Nella seconda mezz’ora il candidato sarà chiamato a discutere la traccia e i profili giuridici rilevanti della stessa con la commissione che ne valuterà la preparazione.
Una volta finita la discussione, la commissione – formata da tre commissari – si ritirerà in camera di consiglio per la valutazione. Ogni commissario dispone di dieci punti: la prova si ritiene superata quando il candidato consegue almeno 18 punti.
Il risultato della prima prova sarà comunicato al candidato che – in caso di esito positivo – sosterrà la seconda prova. Quest’ultima si dovrà tenere dopo un periodo di almeno trenta giorni.
Allo stato, il Ministero della Giustizia ha provveduto a fornire – dopo interminabili ritardi – le indicazioni generali, necessarie per permettere ai candidati e ai componenti delle commissioni le modalità e le tempistiche di questo nuovo esame dalle modalità straordinarie. Solamente con lo svolgimento dell’esame sarà possibile comprendere se l’attesa dell’emanazione delle disposizioni emergenziali abbia portato buoni frutti.