Il luogo di consegna nella vendita internazionale: strega o cenerentola?
Il luogo di consegna nella vendita internazionale: strega o cenerentola?
Nella pratica commerciale è frequente che i contratti di vendita tra imprese vengano conclusi semplicemente mediante lo scambio di ordine e conferma d’ordine, con cui le parti concordano gli elementi essenziali della transazione. Tra questi, il luogo di consegna è spesso trascurato, perché considerato poco rilevante. Purtroppo una simile prassi può portare a brutte sorprese, in particolare se una delle parti si trova all’estero, come dimostra anche la giurisprudenza della nostra Cassazione.
Il luogo di consegna non va confuso con la destinazione finale della merce. Secondo la Convenzione di Vienna del 1980 (CISG) sulla vendita internazionale, il venditore consegna la merce mettendola a disposizione dell’acquirente o del vettore da questi incaricato: pertanto, ogni volta che vi è un trasporto, il luogo di consegna può trovarsi in un qualunque punto tra la sede del venditore e quella dell’acquirente. Ed è importante definirlo perché con la consegna avviene di regola il passaggio del rischio dal venditore al compratore.
Ma vi è un altro importante aspetto che rende determinante il luogo di consegna, ed è l’individuazione del giudice competente a decidere le controversie tra venditore ed acquirente. In base al Regolamento UE 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale nell’Unione Europea, la competenza spetta di regola ai giudici della sede del convenuto. Le parti di un contratto possono sempre scegliere di comune accordo il foro competente; se non lo fanno, per i contratti di vendita è altresì competente il giudice del luogo in cui la merce deve essere consegnata in base al contratto. La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha poi chiarito che, se non è possibile determinare il luogo di consegna in base al contratto, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta la “consegna materiale” dei beni all’acquirente nella destinazione finale della vendita.
Ed ecco l’aspetto cruciale: se non vi è una clausola contrattuale sul foro competente, o sul luogo di consegna, il venditore che voglia agire in giudizio contro l’acquirente estero potrà farlo soltanto nel Paese in cui quest’ultimo ha sede.
L’individuazione del luogo di consegna può risultare anche dall’utilizzo degli INCOTERMS elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC): essi prevedono infatti anche il luogo preciso di consegna e di passaggio del rischio, che così rappresenta la volontà delle parti. Gli INCOTERMS tuttavia devono essere correttamente citati (es. “CIF Napoli INCOTERMS 2020”). Se ciò non avviene, si apre lo spazio all’interpretazione della volontà delle parti, con tutti i rischi che ne derivano.
La giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione al proposito è abbastanza oscillante. In passato ha infatti più volte negato che dalle clausole INCOTERMS si possa trarre una indicazione contrattuale del luogo di consegna, riconoscendo competente il giudice del luogo della “consegna materiale”.
Recentemente, in una sentenza del 2 maggio 2023 (Cass. SSUU 11346/2023) ha invece riconosciuto alla clausola EX WORKS incorporata in un contratto l’effetto di individuare il luogo di consegna e di conseguenza il giudice (in questo caso, nel Paese del venditore). Naturalmente deve trattarsi di clausole concordate dalle parti e non apposte unilateralmente (ad es. sulle fatture).
Per evitare incertezze, è più che mai opportuno che le parti prevedano nei loro accordi il luogo esatto di consegna della merce ed il giudice competente a conoscere le controversie.