Il nuovo canone unico patrimoniale
A partire dal 2021 il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, c.d. canone unico, ha sostituito la precedente imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
La L. 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per l’anno 2020) introduce infatti una nuova tassa che accorpa tutte quelle precedenti in materia. Nello specifico, l’articolo 1, al comma 816 e seguenti disciplina un canone unico, istituito da comuni, province e città metropolitane, che riunisce in una sola forma di prelievo, sostituendole, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il nuovo canone viene disciplinato dai regolamenti degli enti locali, in maniera tale da assicurare un gettito almeno pari a quello previsto dai canoni e dai tributi sostituiti. Viene fatta salva la possibilità per gli enti locali di variare il gettito con modificazione delle relative tariffe all’interno del regolamento adottato per disciplinare il canone.
Il presupposto del canone unico è l’occupazione, anche se abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico o la diffusione, anche se abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Pertanto, la normativa in esame interessa, tra gli altri, i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi che abbiano una superficie superiore a mezzo metro quadrato, nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, se hanno una superficie maggiore di 5 metri quadrati.
È tenuto al pagamento del canone il titolare dell’autorizzazione o della concessione o il soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. La normativa prevede altresì che per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Con riferimento alle occupazioni il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione.
Con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. La normativa precisa poi che non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
La tariffa standard può essere annua o, se l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore rispetto all’anno solare, giornaliera. Tale tariffa viene ulteriormente suddivisa in cinque differenti classi a seconda del numero di abitanti che caratterizza il comune di riferimento (comuni con oltre 500.000 abitanti; comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti: comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti; comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti; comuni fino a 10.000 abitanti).
Il regolamento con cui gli enti locali disciplinano il canone unico dovrà contenere anche la previsione di un’indennità per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate in maniera abusiva, pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
Il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti locali contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Laddove il regolamento comunale o provinciale lo consenta, nelle ipotesi particolari in cui l’importo del canone superi un determinato ammontare, il versamento può essere frazionato, il più delle volte in rate trimestrali, da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione o dell’autorizzazione. In assenza di un’apposita disciplina regolamentare, l’ente locale, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo lo schema previsto dall’articolo 1, comma 796, della legge di bilancio 2020.