Il nuovo Registro delle Opposizioni: finalmente liberi dal telemarketing?
Il lungo iter di approvazione del nuovo regolamento in materia di istituzione e funzionamento del Registro delle Opposizioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della Legge 5/2018 è giunto al termine il 21 gennaio 2022 con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Si attende ora l’adozione del regolamento con decreto del Presidente della Repubblica e l’attivazione del nuovo registro entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Istituito con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, il Registro delle Opposizioni è un servizio gratuito che consente ai contraenti di opporsi all’utilizzo dei propri dati personali (numero di telefono e indirizzo postale) per finalità pubblicitarie da parte di operatori che svolgono attività di telemarketing. In altre parole, attraverso l’iscrizione al registro (che può avvenire online o a mezzo telefono, email o raccomandata), è possibile bloccare il trattamento del proprio numero di telefono e del proprio indirizzo da parte degli operatori di telemarketing e impedire quindi l’invio di comunicazioni pubblicitarie.
A portare all’istituzione del registro era stato il procedimento di infrazione avviato nel 2010 nei confronti dell’Italia dalla Commissione Europea, dovuto all’accessibilità delle banche dati istituite per creare elenchi telefonici pubblici a soggetti esterni che trattavano i dati per finalità di telemarketing senza che i soggetti interessati avessero ricevuto informazioni relative al trattamento dei dati personali e senza che avessero espresso il proprio consenso, in contrasto con la disciplina europea.
Con il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 era stato quindi introdotto il Registro delle Opposizioni, la cui realizzazione e gestione è stata affidata dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Fondazione Ugo Bordoni.
Presto sono emerse le carenze di questa disciplina e la necessità di introdurre correttivi in grado di fornire agli utenti un effettivo strumento di tutela nei confronti del fenomeno del telemarketing che ha assunto negli anni forme sempre più invadenti. Il limite principale era che il campo di applicazione del registro era limitato alle sole utenze fisse presenti in elenchi pubblici e cioè a un ambito, quello della telefonia fissa, che negli ultimi anni si è sostanzialmente estinto a favore della telefonia mobile. Accanto a questo, l’opposizione esercitata dall’utente attraverso l’iscrizione non annullava la validità dei consensi prestati direttamente dagli utenti ai singoli operatori e quindi era comunque necessario che il contraente revocasse gli specifici consensi prestati rivolgendosi direttamente al singolo operatore.
Su questi e altri aspetti è intervenuta la legge 11 gennaio 2018, n. 5, modificata in corsa dal D.L. 8 ottobre 2021 n. 139 (“DL Capienze”), che ha previsto l’aggiornamento delle diposizioni regolamentari vigenti in materia di funzionamento del Registro delle Opposizioni e che ha portato lo scorso 21 gennaio all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del nuovo regolamento recante “Disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonica per vendite o promozioni commerciali”.
La nuova disciplina estende finalmente alle utenze mobili e alle utenze fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici l’ambito di applicazione del registro, garantendo quindi a tutti i titolari di utenze telefoniche la possibilità di bloccare le comunicazioni di telemarketing. Grazie alle modifiche introdotte dal DL Capienze l’opposizione al trattamento riguarda non solo le chiamate mediante operatore ma anche quelle automatizzate.
Cambia anche l’impostazione con riferimento ai consensi prestati dai contraenti prima dell’iscrizione: con l’iscrizione al registro il soggetto interessato revoca cioè automaticamente tutti i consensi precedentemente espressi che autorizzano il trattamento del proprio numero telefonico fisso o mobile effettuato per fini di pubblicità (fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di 30 giorni aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi), mentre resta valido il consenso prestato successivamente all’iscrizione.
A queste si accompagnano altre novità, come l’obbligo per gli operatori di telemarketing di consultare il nuovo registro mensilmente e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria per verificare i numeri che intendono utilizzare e di effettuare le chiamate con un codice specifico individuato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o in alternativa con un numero identificabile e richiamabile.
Il quadro normativo sembra oggi idoneo a garantire la tutela degli utenti da pratiche di telemarketing aggressive. La speranza è che il Registro delle Opposizioni non resti uno strumento sconosciuto ai più ma che la campagna informativa prevista sia adeguata a renderlo nel concreto un servizio accessibile.