L’articolo 1 del D.L. 59/2016, convertito con modifiche dalla L. 119/2016 introduce all’interno dell’ordinamento italiano la nuova figura del pegno mobiliare non possessorio dedicato al finanziamento dell’impresa. La finalità del legislatore sottesa a tale intervento di riforma è predisporre strumenti idonei a superare l’inadeguatezza dei tradizionali istituti codicistici di accesso e tutela del credito, ritenuti eccessivamente statici, non rispondenti alle trasformazioni intercorse nella realtà extra giuridica e inadeguati ad affrontare le moderne sfide provenienti dai mercati.

Il pegno senza spossessamento rappresenta una fattispecie di garanzia innovativa dalla portata dirompente, riservata esclusivamente agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese, ai quali viene riconosciuta la possibilità di garantire crediti, presenti o futuri, inerenti all’esercizio dell’impresa, senza doversi privare della disponibilità dei beni sottoposti al vincolo pignoratizio e potendo continuare ad utilizzare gli stessi nel processo produttivo all’interno del quale sono tipicamente inseriti.

L’assenza di spossessamento del debitore garantito

Sicuramente, l’elemento più rappresentativo dello scostamento del nuovo istituto dal modello tradizionale di pegno è rappresentato dall’assenza di spossessamento del debitore, che permette a tale soggetto di mantenere il possesso e la disponibilità di quanto pignorato, evitando così che lo spossessamento si configuri come eccessivo costo-opportunità che impedisce l’accesso a nuove fonti di finanziamento per l’imprenditore.

Con la riforma del 2016 si assiste a una vera e propria riqualificazione del ruolo dello spossessamento: tale requisito, originariamente essenziale e fisiologicamente indispensabile per la valida costituzione del rapporto di garanzia, diviene solo una delle possibili alternative tramite cui perseguire la reale finalità sottesa allo spossessamento, ovvero garantire ai terzi la conoscibilità del vincolo, funzione che, nel caso in esame, viene espletata dall’iscrizione della garanzia nel Registro dei pegni non possessori.

La naturale rotatività della garanzia

Ulteriore elemento di rilievo è la naturale rotatività che caratterizza la garanzia non possessoria. Infatti, in assenza di pattuizioni di senso contrario, il debitore può liberamente disporre, alienare o trasformare l’oggetto della garanzia, nel rispetto della sua destinazione economica. In tal caso, il pegno si trasferisce automaticamente sul prodotto risultante dalla trasformazione, sul corrispettivo ottenuto dalla cessione o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza effetti novativi sul rapporto sottostante.

La garanzia in esame risulta particolarmente flessibile, riconoscendo un ampio margine all’interno del quale può liberamente esplicarsi l’autonomia negoziale delle parti, ed è in grado di discostarsi in maniera più o meno significativa dal modello tradizionale assumendo caratteristiche anche molto divergenti tra loro a seconda di come le parti decidono di regolare il proprio rapporto.

L’autotutela riconosciuta al creditore

Particolarmente innovativi risultano anche i meccanismi di escussione della garanzia, che introducono nell’ordinamento alcune ipotesi di autotutela esecutiva del creditore, espressione della volontà legislativa di favorire un rapido e sicuro recupero del credito per il finanziatore. Tali previsioni riconoscono al creditore, in caso di inadempimento della controparte, la facoltà di procedere autonomamente alla vendita del bene, alla riscossione o cessione del credito, alla locazione della cosa, o alla sua appropriazione.

L’iscrizione nel registro dei pegni non possessori

La disciplina prevede che, ai fini dell’opponibilità della garanzia, questa debba essere iscritta all’interno del Registro dei pegni non possessori, che permette di rendere manifesta all’esterno la sussistenza del vincolo. Con l’iscrizione, infatti, il pegno prende grado e diviene opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.

La realizzazione del sopramenzionato Registro è stata demandata ad un apposito regolamento attuativo, che avrebbe dovuto essere adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 59/2016. Tuttavia, tale termine è stato ampiamente disatteso poiché il regolamento attuativo ha visto la luce solo recentemente con decreto del 25 maggio 2021, in vigore da agosto 2021, rendendo l’istituto, ad oggi, ancora non operativo.

L’adozione di tale decreto rappresenta sicuramente un primo passo rilevante verso l’effettiva operatività della nuova garanzia; tuttavia, lo stesso rimanda a sua volta ad ulteriori provvedimenti propedeutici al funzionamento del Registro. In particolare, si prevede che il c.d. Registro pegni venga istituito e gestito presso l’Agenzia delle Entrate, la quale dovrà provvedere alla realizzazione del sistema informatico entro otto mesi dell’entrata in vigore del sopramenzionato regolamento (aprile 2022). La data di attivazione del registro verrà resa nota con la pubblicazione di un’apposita comunicazione sul sito internet dell’Agenzia e sarà possibile procedere alla presentazione delle formalità previste dal regolamento a partire dal giorno successivo a tale comunicazione. Pertanto, se gli adempimenti sopra delineati verranno prontamente adempiuti, la nuova garanzia non possessoria potrà diventare pienamente opponibile e operante anche all’interno dell’ordinamento italiano.

In conclusione, non si possono ancora formulare valutazioni finali sul reale impatto del pegno non possessorio sul sistema delle garanzie del credito e sulla sua concreta idoneità a conseguire le finalità perseguite. Per questo sarà necessario attendere che il sopra citato Registro pegni venga definitivamente implementato e reso operativo, nonché analizzare l’evoluzione della fattispecie all’interno dell’esperienza giurisprudenziale e della prassi negoziale. Nel frattempo, si può sicuramente affermare che tale intervento di riforma ha rappresentato una significativa spinta verso l’ammodernamento del settore delle garanzie del credito, costruendo delle solide basi per rilanciare lo sviluppo economico e facilitare l’accesso al credito, esigenze divenute ancora più attuali e impellenti con la profonda crisi economica che ha caratterizzato il paese in seguito agli eventi legati alla pandemia da Covid-19.