“Ingiustamente rossa”: quali rimedi per le imprese Lombarde?
“Ingiustamente rossa”: quali rimedi per le imprese Lombarde?
Nelle scorse settimane la Regione Lombardia si è trovata al centro di una vicenda che ha sollevato polemiche non ancora sopite. Infatti, come oramai noto, la Lombardia ha “trascorso” la settimana dal 17 gennaio al 23 gennaio 2021 in Zona Rossa, senza che ne ricorressero i presupposti di legge. A seguito della rettifica dei dati epidemiologici trasmessi dalla Regione agli organi tecnici dello Stato, il Ministero ha riqualificato il grado di allerta per la Lombardia con la conseguente applicazione delle restrizioni meno rigorose previste per la Zona Arancione.
Anche se non v’è certezza sulle reali cause che hanno determinato l’errata qualificazione, prima, e la successiva rettifica, dopo, ciò che invece è certo è che l’applicazione delle misure restrittive ha impedito a molte imprese di svolgere la propria attività. Tra queste, in particolare, quelle che sicuramente hanno più sofferto delle restrizioni sono state le imprese che vendono al dettaglio: nell’ambito della Zona Rossa è ammessa la vendita dei soli prodotti di prima necessità, diversamente dalle Zone Arancioni dove la vendita al dettaglio può normalmente avvenire, nel rispetto delle misure anti-contagio.
In tale scenario è possibile ipotizzare il ricorrere di un danno ingiusto per tutti coloro che sono dovuti rimanere chiusi, quando in realtà avrebbero potuto continuare a restare aperti. Considerato anche che la settimana in questione segnava l’inizio dei saldi di fine stagione, il danno da mancato incasso è stato sicuramente considerevole.
La questione pone molteplici problematiche giuridiche di sicuro interesse ma di non facile soluzione, a partire dal corretto inquadramento della fattispecie: ovvero se siamo di fronte alla lesione di un diritto soggettivo piuttosto che di un interesse legittimo dei destinatari delle restrizioni illegittime. La lesione, infatti, è conseguente ad un provvedimento (ovvero l’ordinanza ministeriale che ha posto la Lombardia in Zona Rossa) successivamente modificato prima del suo
prevedibile annullamento (si ricorderà in proposito il ricorso esperito da Regione Lombardia, ancora pendente). L’esatta qualificazione della posizione giuridica lesa, poi, determina anche l’individuazione del Giudice competente a conoscere della causa ovvero il Tribunale ordinario nel caso dei diritti soggettivi o il Giudice Amministrativo per la lesione degli interessi legittimi (e anche dei diritti soggettivi in determinate e specifiche ipotesi che non paiono ricorrere nel caso di specie). Oltre alla giurisdizione, anche le tempistiche per proporre l’azione risultano differenti a seconda dell’inquadramento giuridico; infatti, nel caso della violazione di un diritto e conseguente risarcimento del danno subito, il termine ultimo sarebbe legato alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., mentre l’azione per il risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo è sottoposta a un termine decadenziale breve che il Codice del Processo Amministrativo stabilisce in centoventi giorni dal fatto che lo ha generato o dalla conoscenza del provvedimento lesivo.
Infine, non meno complessa è la definizione del perimetro dell’eventuale danno risarcibile. Precisato che, in linea di principio, il danno risarcibile comprende sia la diminuzione subita dal patrimonio del danneggiato (danno emergente) sia il suo mancato incremento (lucro cessante) in base ai canoni previsti dagli articoli 1223 e seguenti del c.c., resta comunque da determinare se lo stesso possa comprendere l’intero mancato fatturato del periodo di chiusura oppure se, forse più correttamente, debba essere limitato al mancato utile, oltre che alle eventuali spese comunque sostenute dal danneggiato nonostante la chiusura imposta.
I temi oggi appena accennati meritano sicuramente di essere approfonditi anche alla luce dei possibili interventi dello Stato e della Regione sulla questione, che sarà nostra cura monitorare.