Interessanti novità dalla riforma del codice del consumo
Il New Deal for Consumers – ovvero il pacchetto di direttive europee emanate nel 2019 con l’obiettivo di incrementare la tutela dei consumatori e garantire un mercato unico equo per consumatori e imprese – ha finalmente iniziato la propria attuazione in Italia. Il 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore il D. Lgs 170/2021 e il D. Lgs 173/2021, che hanno recepito la direttiva UE 2019/770 e la direttiva UE 2019/771. Il 28 maggio scade invece il termine per l’attuazione della direttiva UE 2019/2161, cd direttiva omnibus.
Si tratta di un’imponente riforma delle norme in materia di tutela del consumatore di cui da tempo il mercato europeo, stretto in una disciplina non più attuale, sentiva la necessità, che mira a stabilire regole comuni in materia di vendita di beni di consumo e di contenuti e servizi digitali conclusi online e offline, in grado di favorire gli scambi nel mercato interno, aumentando il livello di protezione dei consumatori.
Consistenti le modifiche introdotte al Codice del Consumo dal D. Lgs 170/2021 e dal D. Lgs 173/2021. Cambia intanto la definizione stessa di bene, che si estende ai beni con contenuti digitali, ovvero quei beni mobili che incorporano o sono interconnessi con un contenuto o servizio digitale, tanto da non poter svolgere le loro funzioni in assenza di quest’ultimo. Alla nuova qualificazione del bene di consumo, si accompagnano nuovi obblighi e responsabilità per il venditore, tra cui l’obbligo di tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità dei beni, e a fornirglieli, nei termini determinati dalla norma.
Rispetto alla previgente normativa, è stato confermato il termine di prescrizione di ventisei mesi dalla consegna entro il quale il consumatore deve far valere i vizi mentre è stato eliminato l’onere del consumatore di denunciare i vizi dei beni, a pena di decadenza, entro 2 mesi dalla scoperta. In aggiunta, a beneficio del consumatore, è stato esteso da 6 a 12 mesi il termine entro il quale si presume che il difetto del bene fosse presente al momento della consegna, salvi i casi in cui tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Per quanto concerne la garanzia convenzionale, il professionista è ora tenuto, in ogni caso, a rappresentare e consegnare al consumatore all’interno di un supporto durevole e mediante un linguaggio semplice e chiaro i relativi termini e condizioni.
Uno dei tratti più innovativi della riforma riguarda la nozione di corrispettivo in cui ora rientrano (anche) i dati personali comunicati dal consumatore. In tal modo il legislatore ha recepito e regolato (seppur solo in relazione a determinati profili) una prassi posta in essere da anni da numerosi operatori, incrementando la tutela del consumatore, ad integrazione della protezione già assicurata dalla normativa in materia di tutela della privacy.