La Commissione ci ripensa: aumentati i tetti massimi degli aiuti erogabili alle imprese
La Commissione ci ripensa: aumentati i tetti massimi degli aiuti erogabili alle imprese
In seguito alla pubblicazione e all’entrata in vigore del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia”, sono emerse molteplici perplessità. Per un verso, difatti, la redazione di tale documento aveva l’obiettivo di consentire agli Stati membri di soccorrere le imprese gravemente colpite dalla crisi economica in corso, derogando parzialmente la disciplina europea in tema di aiuti di Stato. Per altro verso, tale obiettivo veniva fortemente compromesso a causa delle rigide prescrizioni dal punto di vista sia temporale che sostanziale.
In particolare, numerose voci si sono levate denunciando il breve periodo di vigenza delle disposizioni derogatorie e i rigorosi limiti quantitativi che le risorse economiche stanziate dallo Stato membro avrebbero dovuto rispettare.
A fronte dell’inaspettato prolungamento dell’emergenza sanitaria e delle evidenti ripercussioni sull’intero comparto economico, la Commissione Europea ha deciso di apportare una modifica – la quinta, dalla prima elaborazione del documento – alle disposizioni del Quadro Temporaneo.
In particolare, per far fronte alle richieste di coloro che lamentavano la brevità della disciplina derogatoria, la Commissione ha deciso di prolungare il termine per la concessione degli aiuti al 31 dicembre 2021.
Ciò che soprattutto rileva è l’incremento dei limiti, individuati nella sezione 3 del Quadro Temporaneo, relativi ai tetti massimi degli aiuti erogabili alle imprese. Difatti, il limite per la concessione dei c.d. aiuti di importo limitato è più che raddoppiato passando da euro 800.000,00 a euro 1.800.000,00 per impresa. Viene previsto, inoltre, che, per le imprese particolarmente colpite dalla crisi economica con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato possa contribuire alla parte dei c.d. costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa, massimale in precedenza fissato a 3 milioni di euro.
Entro tali limiti viene consentita, inoltre, la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del Quadro Temporaneo (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali ad esempio le sovvenzioni dirette.
La revisione delle disposizioni del Quadro Temporaneo, inserendosi nel solco di precedenti interventi – tra cui la redazione di modelli di orientamento volti ad agevolare gli Stati membri nell’elaborazione dei piani nazionali per la ripresa – conferma il forte interesse della Commissione Europea per il rilancio delle economie nazionali degli Stati membri. Ad ogni modo, non abbiamo contezza se tali modifiche soddisferanno le richieste degli operatori economici, in particolar modo degli imprenditori del settore retail e del comparto della ristorazione, che da oltre un anno sono costretti a subire prolungati periodi di chiusura intervallati da brevi quanto incerte aperture.
Proprio per questi motivi, considerato l’andamento della campagna vaccinale in Europa che, a differenza di quanto sta accadendo negli Stati Uniti o nel Regno Unito, procede a ritmo rallentato, non è possibile escludere a priori un nuovo intervento della Commissione Europea sul Quadro Temporaneo, che ne prolunghi ulteriormente la vigenza e ne determini l’estensione ad una maggiore platea di beneficiari.