La Corte penale internazionale: competenza e principi regolatori
La Corte penale internazionale è stata istituita nel 1998, ha sede all’Aja nei Paesi Bassi e si occupa dei crimini internazionali commessi dagli individui e non dagli Stati. La sua competenza è relativa ai crimini più gravi di rilievo per l’intera comunità internazionale, ed in particolare: genocidio; crimini contro l’umanità; crimini di guerra; crimini di aggressione.
La Corte penale internazionale (CPI: www.icc-cpi.int) è stata istituita nel 1998 (Convenzione di Roma), ha sede all’Aja nei Paesi Bassi e si occupa dei crimini internazionali commessi dagli individui e non dagli Stati; non hanno aderito alla Convenzione di Roma Russia, Stati Uniti e Cina. Neppure l’Ucraina ne fa parte, mentre Israele ha firmato ma non ratificato la Convenzione.
La sua competenza è relativa ai seguenti crimini:
- genocidio
- crimini contro l’umanità
- crimini di guerra
- crimini di aggressione.
Il crimine di genocidio è “l’atto commesso nell’intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”.
I crimini contro l’umanità sono quelli commessi nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco (omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione, imprigionamento, tortura, stupro, violenze sessuali, persecuzione contro un gruppo per ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di tenere sessuale, sparizione forzata di persone, apartheid, e infine tutti gli altri atti “inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale”).
Sono crimini di guerra i comportamenti commessi dagli Stati, da enti internazionali, o da agenti statali, in violazione delle norme che disciplinano i conflitti armati, e più in particolare:
- le gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei protocolli addizionali del 1997
- altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale dei conflitti armati
Infine, il crimine di aggressione: pianificazione, preparazione, inizio o esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945.
L’atto di aggressione è poi ulteriormente definito dalla norma come: “l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato”.
In base al principio di complementarità, la giurisdizione della Corte rispetto ai crimini menzionati nello Statuto può esercitarsi solo quando lo Stato che ha giurisdizione sul caso non abbia la volontà o la capacità di perseguire il crimine mediante i propri tribunali.
La giurisdizione della Corte non ha carattere universale; la Corte, pertanto, non può procedere nei confronti di cittadini di Stati non aderenti allo Statuto o di situazioni verificatesi sul territorio di tali Stati, salvo il loro consenso. La giurisdizione della Corte è però automatica per i crimini previsti nello Statuto, se lo Stato sul cui territorio sono stati commessi o di cui il presunto responsabile è cittadino sono parti allo Statuto. In caso contrario, occorre che uno di tali Stati o entrambi accettino la giurisdizione della Corte con dichiarazioni ad hoc. Il consenso dello Stato non è necessario quando il caso è sottoposto alla Corte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.