Dal 2 aprile 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo di recepimento della cd. Direttiva Omnibus. Le nuove norme vanno ad integrare il Codice del Consumo sotto vari profili: di particolare interesse sono quelle che precisano il prezzo da indicare in caso di campagne promozionali.

Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 in materia di tutela dei consumatori (cosiddetta Direttiva Omnibus). Il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 2 aprile 2023, ma alcune norme, in particolare quelle in materia di indicazione di prezzi nelle campagne promozionali, si applicheranno a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, cioè a partire dal 1° luglio 2023.
La Direttiva Omnibus è stata adottata dal Parlamento Europeo a causa di una carenza di uniformità negli Stati Membri in materia di comunicazione ai consumatori e delle relative sanzioni; l’obiettivo della Direttiva è quello di migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori stessi nonché quello di rafforzare l’attuazione dei diritti medesimi e dei rimedi ad essi collegati.
Le novità introdotte dal nuovo Decreto Legislativo sono molteplici, tra cui l’introduzione di nuove ipotesi di pratiche commerciali scorrette e l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta. Nel presente articolo ci soffermeremo sulle novità in materia di riduzione di prezzi.
Il Decreto Legislativo n. 26 interviene infatti sul Codice del Consumo introducendo nuove disposizioni in materia di indicazione di “annunci” di riduzione di prezzi nel corso delle campagne promozionali, anche se sarebbe stato più opportuno l’uso del termine “esposizione” dei prezzi, perché la norma disciplina i prezzi da indicare con riferimento ai singoli prodotti in vendita.
Il nuovo articolo 17bis del Codice del Consumo stabilisce che, nel corso delle campagne promozionali, debba essere chiaramente esposto al consumatore il prezzo precedente applicato dal professionista. La norma stabilisce che per “prezzo precedente” si intende il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni anteriori l’applicazione della riduzione di prezzo.
Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata nel corso della medesima campagna promozionale, come accade sovente nel corso delle vendite di fine stagione, la norma stabilisce che venga mantenuto come prezzo precedente di riferimento il prezzo esposto nel primo annuncio di riduzione del prezzo.
La sanzione per la violazione dell’articolo 17bis è quella sancita dall’articolo 22 comma 3 del Decreto Legislativo n. 114/1998, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.
Le nuove disposizioni sollevano più di un dubbio interpretativo anche alla luce della loro formulazione, a tratti involuta e non di immediata comprensione. È lecito aspettarsi che soprattutto il tema del “prezzo precedente” e le sue varie declinazioni pratiche richiedano un intervento normativo o, quanto meno, a livello di linee guida per indirizzare gli operatori.