Poco conosciuta e poco usata ma evita contenziosi

Molte cause si fondano su una perizia e la decisione del Giudice non è altro che l’effetto giuridico di quanto contenuto nella perizia effettuata dal perito nominato dal Giudice.

In considerazione di ciò, spesso le parti preferiscono anticipare il momento della perizia e richiedere un accertamento tecnico preventivo, anziché iniziare la causa ed effettuare, poi, la perizia durante il procedimento.

Alla luce della perizia “anticipata”, poi, le parti decideranno se iniziare o meno la causa.

Ma vi è una alternativa, più sicura, meno costosa e più efficace della CTU o dell’Accertamento Tecnico Preventivo: la perizia contrattuale.

La perizia contrattuale è quel patto per il quale le parti si rivolgono ad un terzo, scelto in ragione di una sua particolare competenza tecnica, affinché accerti una determinata situazione in fatto.

Il terzo (perito), dunque, effettua una dichiarazione di scienza, con l’esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale.

Sostanzialmente, la perizia contrattuale sostituisce sia quella effettuata nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo che quella effettuata in corso di causa.

Ovviamente, la clausola di perizia contrattuale deve essere contenuta nel contratto od in un patto a latere da stipularsi prima dell’inizio della “causa”.

La clausola di perizia contrattuale è una clausola vessatoria?

La giurisprudenza ha escluso la vessatorietà della clausola ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c. in quanto non prevista dall’elenco delle clausole vessatorie tassativo.

Per quanto riguarda, invece, i rapporti coi consumatori, l’abusività della clausola contenente l’obbligo di procedere a perizia contrattuale è molto discussa e vi sono sentenze che ne chiarano la nullità.

Una volta superato positivamente il problema della validità della clausola per perizia contrattuale, detto patto conferisce alle parti un ulteriore beneficio sotto il profilo processuale: se la perizia contrattuale viene effettuata prima della causa, essa non può essere disattesa dal giudice come accade, invece, per la consulenza tecnica d’ufficio (che può essere disattesa dal giudice in ossequio al principio judex peritus peritorum).

Nei contratti commerciali tra professionisti, dunque, quando il bene od il servizio offerto sono tali che una possibile causa possa essere decisa da una perizia (si pensi ad esempi agli appalti od ai contratti di compravendita o fornitura) è sempre opportuno valutare l’inserimento nel contratto di una clausola per perizia contrattuale, inserendo direttamente nel patto anche il nome dell’eventuale perito o le modalità di nomina (ad esempio indicando il presidente di una associazione con competenze specifiche nel campo dei beni compravenduti come colui che indicherà il nome del perito).