La riforma del processo civile non è interessante solo per i tecnici del diritto, ma anche per gli operatori commerciali. Infatti, tale riforma permetterà una più rapida definizione dei contenziosi, sia per la maggiore rapidità del processo sia per l’opportunità di transigere in sede di mediazione. Anche l’inclusione dell’affitto d’azienda nelle materie sottoponibili alla procedura di sfratto dovrebbe velocizzare la restituzione dell’azienda.

Il 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 contenente la riforma del processo civile.

Senza entrare nel dettaglio della riforma, che interessa solamente i tecnici del diritto, andiamo a vedere quali aspetti sono rilevanti sotto il profilo commerciale.

Ridotti i tempi per le sentenze

In primis il rito civile è stato modificato, prevedendo che alla maggioranza delle cause venga sostanzialmente applicato il rito del lavoro.

Cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente i tempi di conclusione di una causa saranno più brevi. Oggi una causa in primo grado si conclude in circa 2 o 3 anni. Con la riforma dovrebbe concludersi entro due anni.

Certo, molto dipende dai giudici (e prima di loro dipende dalla quota di gettito destinata alla Giustizia), ma certamente aver semplificato il rito aiuterà ad essere più rapidi.

La mediazione obbligatoria anche per il franchising

Il legislatore ha rilevantemente ampliato il novero delle materie rientranti nella mediazione obbligatoria, includendo materie di particolare interesse sotto il profilo commerciale.

Infatti, oltre alle materie già oggetto di mediazione obbligatoria (tra le più importanti ricordiamo comodato, locazioni, affitti d’azienda) si aggiungono franchising, subfornitura ed i contratti d’opera (oltre all’associazione in partecipazione, consorzi, contratti di rete, somministrazione e società di persone).

La procedura di sfratto anche per gli affitti

Un ulteriore elemento rilevante ai fini commerciali contenuto nella riforma del processo civile attiene alle modalità di risoluzione dei contratti di affitto d’azienda.

Il cosiddetto procedimento di sfratto, infatti, troverà applicazione anche per gli affitti d’azienda. Ciò prova ulteriormente la prossimità degli istituti di affitto d’azienda e locazione, che spesso rappresentano l’uno l’alternativa all’altro ed ancora più spesso l’affitto d’azienda viene scelto dal concedente per evitare l’applicazione della legge sulle locazioni.

Questo comporta che – come per le locazioni – il concedente potrà beneficiare della procedura sommaria di sfratto, ottenendo in tempi brevi la restituzione dell’azienda o del ramo d’azienda affittato, anche solo in via provvisoria (con l’ordinanza di rilascio), evitando i tempi normalmente più lunghi di un’azione ordinaria.

Altri aspetti della riforma avranno un impatto sul commercio, ma quelli sopra descritti sono sicuramente i più rilevanti.

Quale sarà l’impatto della riforma sul commercio

Gli elementi della riforma sopra riportati comporteranno senz’altro degli effetti sul commercio: una maggiore capacità attrattiva dell’Italia quale Paese in cui fissare la giurisdizione nei contratti internazionali, una maggiore rapidità nell’emissione delle sentenze, una maggiore propensione delle parti a transigere la controversia, eventualmente anche in sede di mediazione.