La riforma del processo civile nel Recovery Plan
La riforma del processo civile nel Recovery Plan
La riforma del processo civile costituisce parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), meglio noto come Recovery Plan, che si inserisce nel programma della Next Generation EU, il pacchetto da 750 miliardi di euro che l’Unione Europea ha stanziato in risposta alla pandemia da Covid-19 e alle sue conseguenze sull’economia degli Stati membri.
Il testo del Recovery Plan è stato presentato dal Governo Draghi lo scorso 25 aprile 2021, sottoposto alle Camere e infine, il 30 aprile 2021, trasmesso ufficialmente alla Commissione Europea. Il piano si articola in sei missioni e prevede investimenti per 191,5 miliardi di euro, oltre a un ampio programma di riforme.
Parte fondamentale e decisiva del PNRR per l’ottenimento dei fondi europei è costituita dal cosiddetto Piano Straordinario per la Giustizia improntato sulla riduzione del tempo del giudizio più volte sollecitata dal Consiglio Europeo e dalla Commissione Europea nelle loro Raccomandazioni annuali all’Italia.
A tale scopo, è previsto lo stanziamento di 2,3 miliardi di euro per la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari e la gestione del carico pregresso di cause civili e penali, nonché di 0,41 miliardi di euro per l’efficientamento degli edifici giudiziari.
L’obiettivo finale della riforma, oltre, naturalmente, al miglioramento del sistema giustizia, è quello di dare il via ad uno sviluppo economico che permetta al mercato di funzionare in modo più efficiente. Il Recovery Plan fa riferimento ad alcuni studi empirici, secondo i quali una giustizia rapida si ripercuoterebbe positivamente sulle relazioni contrattuali tra le imprese, consentendo un reimpiego più efficiente e meno costoso delle risorse economiche. Viene così rivendicata la forte connessione che lega giustizia ed economia.
La riforma sarà realizzata tramite lo strumento della delega legislativa.
La definizione dell’oggetto, dei principi e dei criteri direttivi della riforma recepita nel Recovery Plan è stata elaborata da Commissioni tecniche dedicate e istituite presso il Ministero.
Con decreto ministeriale del 12 marzo 2021 infatti, il Ministro della Giustizia Marta Cartabia aveva affidato l’elaborazione di proposte relative alla riforma del processo civile a una commissione presieduta dal Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso, docente ordinario di diritto processuale civile all’Università di Pisa, coadiuvato da un vicepresidente e da otto membri scelti tra professori ordinari e magistrati. Lo scopo dell’istituzione della Commissione individuato nel decreto era quello di avanzare proposte di possibili emendamenti al disegno di legge AS 1662 (cosiddetto “disegno di legge Bonafede”) che attualmente si trova all’esame del Senato.
I tre filoni tra loro complementari della riforma del processo civile sono: il maggiore ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie (ADR); il miglioramento del processo civile, anche per una maggiore efficacia delle ADR e infine l’intervento sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali.
Si punta a una semplificazione del rito di primo grado e di appello, nonché a una definitiva implementazione del processo telematico, ma non è prevista una modifica della struttura del processo civile.
In via generale, può dirsi che le proposte avanzate dalla Commissione e recepite anche nel Recovery Plan mirino al perseguimento di tre obiettivi: (i) la maggiore concentrazione possibile delle attività tipiche della fase preparatoria e introduttiva del giudizio; (ii) la soppressione delle udienze superflue e la riduzione delle decisioni collegiali e, infine, (iii) la ridefinizione della fase decisoria di tutti i gradi di giudizio.
Il PNRR prevede anche misure specifiche con riferimento al contenzioso della famiglia, per cui è previsto un rito unitario per i procedimenti di separazione e divorzio e per quelli che riguardano l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Nel processo esecutivo invece, si propone una semplificazione tramite l’abrogazione delle norme codicistiche sulla formula esecutiva e sulla sua spedizione, consentendo l’avvio dell’esecuzione con una semplice copia attestata conforme.
Per entrare nel vivo delle principali proposte emendative della Commissione, si può fare riferimento a quanto riportato dall’Associazione Nazionale Forense, a cui sono stati illustrati i risultati dei lavori della Commissione Luiso.
Tra questi si annovera anzitutto la revisione delle fattispecie oggetto di decisione collegiale, sebbene la questione sia ancora dibattuta, ragione per cui dovrà essere oggetto di una decisione di carattere politico.
In secondo luogo, vi è la proposta di estensione del principio di non contestazione alla parte contumace volontaria, ma non alla parte contumace per vizi processuali.
La Commissione ha inoltre prospettato due modifiche alternative per quanto riguarda la fase introduttiva/istruttoria del giudizio. La prima alternativa consisterebbe nella maggiore elasticità nella concessione dei termini per le memorie ex articolo 183, comma VI c.p.c. e nella possibilità per il giudice, sotto la propria responsabilità, di non concederli affatto. La seconda alternativa prevede invece l’indicazione completa di tutte le domande e di tutte le prove già prima della prima udienza, con la possibilità di attuare il contraddittorio, qualora ciò risulti necessario durante l’udienza stessa.
Un’altra proposta, già accennata, riguarda la stabilizzazione delle misure emergenziali, che consentirebbe al giudice di determinare autonomamente se celebrare l’udienza in modalità da remoto o tramite note scritte e, allo stesso tempo, alla parte di presentare una richiesta vincolante di trattazione orale.
Rispetto ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, la Commissione propone l’ampliamento della competenza per valore ad € 30.000 e € 50.000 per le cause di danno, ritenendo opportuna una delega per rivedere le competenze per materia.
La Commissione ha proposto anche l’eliminazione del “filtro” d’appello e la soppressione della sesta sezione della Corte di Cassazione, con assegnazione delle controversie esistenti alle altre sezioni e con la velocizzazione delle cause manifestamente fondate, infondate o inammissibili e una trattazione più ampia per le cause più complesse.
Infine, un’importante novità riguarda l’introduzione del rinvio pregiudiziale in Cassazione – non quale mezzo di impugnazione e pertanto senza obbligo di motivazione – per le questioni di maggiore complessità oppure per quelle che presentano elementi di novità su cui non vi siano precedenti pronunce. In questo caso, il primo presidente sarebbe chiamato ad esaminare la fattispecie e a prendere una decisione con una sentenza vincolante per il giudizio a quo.
Il Recovery Plan prevede anche i cosiddetti “Tempi di attuazione”.
Con riferimento alla riforma del processo civile, nel PNRR si stima che le leggi delega possano essere adottate entro l’anno e i decreti attuativi entro il 2022, mentre gli eventuali ulteriori strumenti attuativi potrebbero essere adottati entro il 2023.
Non ci resta quindi che attendere ancora qualche mese per vedere i primi effetti dei lavori della Commissione.