L’ambiente entra (definitivamente) nella Costituzione
L’entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 1, approvata lo scorso 8 febbraio, sancisce l’ingresso della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali tra i valori fondamentali della Costituzione.
Più in particolare, il rinnovato art. 9 – Principi fondamentali – recita che la Repubblica tutela “….l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
La riforma ha riguardato anche l’art. 41 – Rapporti Economici – della Costituzione, dedicato alla libertà di esercizio dell’attività economica ed imprenditoriale, stabilendo che le stesse non possono svolgersi in contrasto, oltre che con l’utilità sociale, la sicurezza la libertà e la dignità umana, neanche in modo da arrecare danno alla salute e all’ambiente. Altresì l’art. 41 oggi prevede che la Legge dovrà individuare le modalità con le quali l’attività economica venga indirizzata non solo a fini sociali ma anche “..ambientali” inserendo quindi la tutela di cui sopra tra le finalità perseguite dallo Stato e dalle sue istituzioni.
L’ “ambiente”, inteso come bene comune e oggetto degno di tutela, non è mai stato del tutto estraneo alla Costituzione: grazie all’interpretazione evolutiva che la giurisprudenza, soprattutto della Corte Costituzionale, ha dato della nozione di “paesaggio” prevista dall’art. 9 Cost., in coordinamento con l’art. 32 sulla tutela della salute, il diritto ad un ambiente salubre in cui vivere era già oggetto di tutela alla stregua di altri beni. Con la riforma l’ambiente diventa soggetto di tutela quale valore in sé considerato, a prescindere dal valore riflesso che ha per la vita e dalla visione antropologica che lo caratterizzava (così recependo l’orientamento della Corte Costituzionale, es. sent. n. 536/2002; n. 126/2016).
La riforma ha il merito oltre che di dare rango di valore costituzionale alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, anche quello di cristallizzare un quadro sociale e politico in cui “ambiente” non è soltanto quanto di naturalisticamente il termine implica ma anche tutti gli elementi che, direttamente o indirettamente possono incidere sulla vita e sulla qualità della vita dell’uomo. In quest’ottica, ed a tutela delle future generazioni, è stato introdotto anche il principio del c.d. “sviluppo sostenibile”, che alla luce delle modifiche dell’art. 41 Cost., da elemento distintivo di alcuni movimenti politici (e, spesso, argomento di mera propaganda) diventa ora un indirizzo politico per il Legislatore e per l’azione pubblica, nonché un parametro di legittimità anche della condotta dei privati. Chiara quindi l’importanza della riforma, che, circostanza non di minore rilievo, allinea la nostra Carta costituzionale a quelle di altri Paesi europei (es. Francia e Germania) che già da tempo contemplano la tutela dell’ambiente quale valore fondamentale della società civile.