Dall’istituzione del Registro deriva l’obbligo per imprese, persone giuridiche private, trust ed enti affini di comunicare dati e informazioni sui propri titolari effettivi, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Il 9 giugno è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 55/2022 con il quale è stato istituito il Registro dei Titolari Effettivi. In ogni Camera di Commercio verrà creata una sezione per la conservazione dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi che gli enti dovranno comunicare per la trasparenza degli assetti proprietari e il contrasto alle attività illecite. Gli amministratori delle imprese e i fondatori/rappresentanti delle persone giuridiche private, nonché i fiduciari dei trust o enti affini – circa 2 milioni di enti – dovranno trasmettere – previo accreditamento – al Registro Imprese una comunicazione sottoscritta digitalmente con tali dati, pena l’applicazione della sanzione amministrativa ex art. 2630 c.c. (da Euro 103 a 1.032).


Le istruzioni operative per l’invio della comunicazione non sono ancora state pubblicate, ma si conoscono i termini: 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto finale del MEF atteso per ottobre 2022, che accerterà l’operatività del sistema e 30 giorni dall’iscrizione nei registri per gli enti di nuova costituzione.


La comunicazione dovrà indicare: i dati identificativi e la cittadinanza dei titolari effettivi; l’entità della loro partecipazione al capitale dell’ente o le modalità di esercizio del controllo o i loro poteri di rappresentanza, oltre a codice fiscale, denominazione, sede e indirizzo PEC per le persone giuridiche private; data, luogo e estremi dell’atto costitutivo per i trust. Dovranno poi essere indicate anche eventuali circostanze eccezionali per impedire al pubblico di accedere alle informazioni e la PEC per ricevere le comunicazioni quale controinteressato, oltre alla dichiarazione di responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste dalla legislazione speciale rispetto alla falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.


Il Registro sarà suddiviso in una sezione autonoma per imprese e persone giuridiche private e in una sezione speciale per i trust. La prima sarà accessibile al pubblico su richiesta e senza limitazioni, salvo che nella comunicazione del titolare effettivo siano indicate circostanze eccezionali tali da escluderlo; la seconda solo in presenza di un interesse diretto, concreto attuale e diffuso per curare un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora vi sia evidenza della non corrispondenza tra titolarità effettiva e legale.


L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva non è mai consentito quando espone il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione o quando lo stesso sia un incapace o minorenne.


L’identificazione del titolare effettivo si rivela spesso tanto complessa da rendere indispensabile rivolgersi a un esperto di antiriciclaggio, specialmente quando l’esame dell’assetto proprietario dell’ente non consente di individuare univocamente le persone fisiche che ne hanno la proprietà diretta.