Misure a sostegno dell’economia e disciplina europea sugli aiuti di Stato: compatibilità e limiti nel contesto del Covid-19
Misure a sostegno dell’economia e disciplina europea sugli aiuti di Stato: compatibilità e limiti nel contesto del Covid-19
Oltre ad un’incontenibile emergenza sanitaria, la diffusione del Covid-19 ha portato con sé una grave crisi economica che, a distanza di quasi un anno dal primo lockdown, non accenna ancora ad appianarsi. Per farvi fronte, in linea con gli altri paesi europei, anche il Governo italiano ha provveduto a stanziare consistenti pacchetti di aiuti diretti alle imprese, in modo particolare a quelle che hanno subito un maggior danno dalle chiusure imposte dalle misure di contenimento dei contagi.
Fin dall’erogazione delle prime risorse economiche, però, ci si è domandato se le misure a sostegno dell’economia sovvenzionate dallo Stato italiano fossero compatibili o meno con la rigorosa disciplina sancita dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea in tema di aiuti di Stato alle imprese.
L’art. 107, par. 3, lett. a) del T.F.U.E. considera infatti compatibili con il mercato interno solo gli aiuti diretti compensare i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, definizione in cui rientrerebbero unicamente i danni causati direttamente dalla pandemia di Covid-19 (come nel caso degli esercenti di attività di ristorazione e commercio impossibilitati a svolgere le proprie attività a causa delle misure di quarantena). Diversamente, altre tipologie di aiuti volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia devono essere valutate alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in base al quale possono essere compatibili con il mercato interno, previa approvazione della Commissione Europea, gli aiuti destinati a rimediare ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.
Per tentare di fare chiarezza sul punto, con comunicazione del 19 marzo 2020, la Commissione Europea ha adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, fornendo agli Stati membri indicazioni in merito alla compatibilità dei sussidi stanziati dai governi nazionali, nel contesto dell’emergenza sanitaria, con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Il Quadro temporaneo, la cui validità è stata di recente prorogata fino al 30 settembre 2021, ritiene ammissibili diverse tipologie di aiuti: da quelli finalizzati a garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti agli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari.
Rilevanti problemi di carattere interpretativo sono emersi in relazione ad una tipologia di aiuti in particolare costituita dalle “sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme”, tra le quali rientra, tra gli altri, il credito d’imposta previsto dalla normativa italiana per i canoni di locazione e di affitto d’azienda: secondo quanto sancito dal Quadro temporaneo, tale genere di aiuti sono sì compatibili con il mercato interno ma sono sottoposti nel contempo a stringenti limitazioni.
L’elemento che ha destato maggiore perplessità in questo frangente è senza dubbio costituito dal tetto massimo dell’aiuto complessivamente considerato, erogabile alla singola impresa, pari a € 800.000,00. Al fine di risolvere ogni dubbio riguardo la definizione di “impresa”, con Circolare del 18 giugno 2020 il Dipartimento per politiche europee ha chiarito che il suddetto limite si riferisce al concetto di unità economica delle imprese, con la conseguenza che “se si è in presenza di diverse entità legali che fanno tutte parti di uno stesso gruppo, è il gruppo che deve essere considerato “impresa” ai fini della soglia massima di 800.000 euro”.
Si tratta, come evidente, di una previsione che rischia di arrecare grave nocumento ai grandi complessi aziendali radicati sull’intero territorio nazionale, per i quali l’ammontare degli aiuti accordati dalla normativa italiana supera di gran lunga i limiti imposti dall’attuale disciplina sugli aiuti di Stato.
Nonostante le diverse modifiche apportate al Quadro temporaneo nel corso dell’anno passato, il limite di € 800.000 non è stato rimosso né rivisto, neanche alla luce delle proteste provenienti da numerose realtà economiche nel nostro Paese. L’auspicio per i mesi a venire, dunque, è che la Commissione Europea possa rivalutare la disciplina degli aiuti di Stato e i suoi limiti dal momento che, allo stato attuale, i vincoli contenuti nel Quadro temporaneo non solo rischiano di vanificare gli sforzi dei Governi nello stanziamento degli aiuti, ma pongono in serio pericolo la stabilità economica di numerose aziende protagoniste del panorama economico italiano che, a causa della pandemia, hanno subito perdite di rilevante consistenza.