Con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza – L. 118/2022 – entrata in vigore lo scorso 27 agosto, il Legislatore ha delegato il Governo all’adozione di norme tese alla revisione dei procedimenti amministrativi riferiti alle attività economiche, con l’obiettivo di garantire maggior sostegno al mercato e alla concorrenza.

L’art. 26 della L. 118/2022 prevede che, entro i ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore della Legge, il Governo adotti uno o più Decreti Legislativi con i quali, anzitutto, operare una ricognizione ed individuazione delle attività economiche soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), quelle per le quali è necessario il rilascio un’autorizzazione e quelle soggette alla semplice comunicazione. Si ricorda che una prima individuazione dei regimi amministrativi delle attività economiche è già stata operata con il D.lgs. 222/2016 (in forza della L. 124/2015) che, alla luce della nuova delega, dovrà essere rivista.


Rispetto alla delega del 2015 oggi l’obiettivo più ampio: oltre all’individuazione dei regimi amministrativi delle attività economiche, i decreti delegati dovranno procedere anche alla semplificazione della disciplina sostanziale che regola dette attività. Infatti, i criteri per l’esercizio della delega prevedono la necessità di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, ad esempio eliminando i provvedimenti autorizzatori e gli adempimenti che incidono sulla libertà di iniziativa economica se non indispensabili oppure non richiesti dalla normativa europea. Sempre in ottica di semplificazione, è stata prevista l’abrogazione della disciplina delle attività economiche che introduce livelli di regolazione superiore ai minimi necessari per l’adeguamento alla normativa dell’U.E.


Anche le tempistiche dei procedimenti amministrativi sono state oggetto di attenzione da parte del Legislatore delegante: la delega prevede la riduzione dei tempi dei procedimenti autorizzatori per l’avvio dell’attività di impresa e, più in generale, il dimezzamento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, salva la possibilità di individuare deroghe a tale ridefinizione. Vengono altresì ridotte le fasi procedimentali e gli uffici coinvolti nei procedimenti stessi, con la previsione che i tempi di trattazione dei procedimenti, e il correlato livello di soddisfazione dell’utenza, debba costituire uno dei criteri di valutazione della performance individuale e organizzativa dell’Amministrazione.


Per valutare l’effettivo impatto della riforma sul sistema economico occorrerà attendere i decreti che il (ormai, nuovo) Governo adotterà in esecuzione della delega tuttavia è sicuramente positivo l’intento di semplificare non solo il procedimento amministrativo in sé considerato, ma anche la disciplina “sottostante”, la cui complessità e frammentarietà è spesso la causa dell’eccessiva durata dei procedimenti e dell’incertezza del relativo esito.