Packaging e gestione dei rifiuti: le ultime novità
Come noto a molti operatori economici, in Italia è attualmente in corso la progressiva implementazione di alcune direttive europee finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente le quali impongono agli Stati membri di dettare una specifica regolamentazione, e relative consistenti sanzioni, nell’ambito dell’attività di gestione di imballaggi e rifiuti.
Tali direttive sono state recepite in Italia già nel corso dell’anno 2020, mediante il Decreto Legislativo n. 116/2020 (“Decreto”), ma l’entrata in vigore della nuova normativa è stata di volta in volta posticipata al fine, da un lato, di consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni senza impatti traumatici, dall’altro, di consentire alle autorità competenti di meglio definire e chiarire la portata applicativa delle nuove regole e sanzioni che risultano spesso poco chiare e di incerta applicazione.
Da ultimo, in data 30 dicembre 2021, il D.L. 41/2021 (come modificato dal D.L. n. 228/2021) ha sancito che la rilevante disciplina dettata dal Decreto sarà efficace ed applicabile in Italia soltanto a partire dal 1° luglio 2022 e prevede che il Ministero per la Transizione Ecologica emani un decreto con specifiche linee guida tecniche sulle nuove regole, il quale tuttavia non risulta allo stato essere ancora emanato.
Cionondimeno, sia il Ministero per la Transizione ecologica che il CONAI (“Consorzio Nazionale Imballaggi”) hanno già fornito, rispettivamente, chiarimenti interpretativi e linee guida pratico-operative utili agli operatori per interfacciarsi con la complessa normativa in oggetto.
Venendo alla disciplina rilevante, il Decreto va a modificare il disposto dell’articolo 219, comma 5, del Testo Unico Ambientale (T.U.), riformulandolo come segue:
- “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
- “I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Dunque, in primo luogo, l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e deve essere attuata sulla base di quanto previsto dalle regole UE e dalle norme UNI (art. 219, prima parte).
In secondo luogo, i produttori, definiti dall’art. 218, lettera r), del T.U. come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio” sono obbligati ad indicare la natura dei materiali di imballaggio che utilizzano (art. 219, seconda parte).
Tanto premesso, il nuovo articolo 219 non è chiaro con riferimento a: (i) ai contenuti obbligatori da riportare in etichetta; (ii) all’ambito soggettivo di applicazione della norma.
Per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta in Italia, il CONAI ha recentemente emanato delle Linee Guida al fine di fornire una corretta interpretazione della nuova normativa.
In particolare, con riferimento agli imballaggi destinati al mercato B2C, le Linee Guida CONAI prevedono che:
a) l’etichettatura degli imballaggi è richiesta per tutti i componenti che possono essere separati manualmente dal sistema di imballaggio;
b) quando non è possibile indicare il codice di identificazione su ogni singolo componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altre limitazioni tecnologicamente rilevanti, esso può essere indicato sul corpo principale, o sull’imballaggio di presentazione;
c) è consentito l’utilizzo di soluzioni digitali (come codici QR o apposite app), proprio perché tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per raggiungere lo scopo (“opportunamente etichettati”).
Per quanto riguarda i contenuti obbligatori da riportare in etichetta:
- per tutti gli imballaggi, i produttori devono indicare il codice alfanumerico previsto dalla decisione 97/129/CE (ai sensi dell’articolo 219, seconda parte);
- gli imballaggi destinati al consumatore (B2C) devono anche riportare le marcature appropriate per aiutare il consumatore nella raccolta differenziata dei rifiuti (ai sensi dell’articolo 219, prima parte).
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo della norma, la prima parte dell’articolo 219 non chiarisce quali siano i soggetti obbligati ad etichettare gli imballaggi mentre la seconda parte fa espresso riferimento ai “produttori“.
Tuttavia, svariati indici interpretativi propendono per un’applicazione estensiva dell’ambito soggettivo della norma anche a soggetti non produttori. Tra gli altri indici, l’articolo 261, comma 3, del T.U., in materia di sanzioni prevede che “chiunque” immette sul mercato interno imballaggi non conformi ai requisiti” di cui all’articolo 216, comma 5, del T.U. “è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro“.
Inoltre, secondo le Linee Guida CONAI gli obblighi e le sanzioni si applicheranno anche a fornitori di materiali di imballaggio, produttori, trasformatori, importatori di imballaggi vuoti e altri. Ciò sembra essere confermato anche dal comunicato del Ministero della Transizione Ecologica che valorizza il principio della “responsabilità condivisa” degli operatori nonché il principio “chi inquina paga” al fine di favorire la transizione verso un’economia circolare.
Non resta dunque che attendere gli auspicati chiarimenti tecnici del Ministero della Transizione Ecologica e verificare l’effettiva implementazione della normativa nella prassi, affidandosi ad un principio di massima prudenza e alla consulenza di validi professionisti, onde evitare sgradite sanzioni inaspettate e particolarmente salate.