Nuove regole per i lavoratori sportivi di società sportive professionistiche e dilettanti; una prima breve disamina.

Il decreto Milleproroghe ha rinviato al prossimo 1° luglio l’entrata in vigore della Riforma dello Sport, ad esclusione di alcune disposizioni, che già si applicano dal 1° gennaio 2023. Analizziamo in sintesi alcune nuove disposizioni rilevanti del decreto legislativo.


Definizione di lavoratore sportivo

Tra le principali novità che verranno introdotte dal provvedimento in esame, si evidenzia l’articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021, che amplia la nozione di lavoratore sportivo fino a ricomprendere i seguenti soggetti: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, nonché ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.


Tipologie di lavoro sportivo

Le tipologie di lavoro identificate dal decreto legislativo in commento sono quelle del lavoro subordinato, del lavoro autonomo e della collaborazione coordinata e continuativa.
Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici come attività prevalente e continuativa si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.


Con riferimento al lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo, dal 1° luglio 2023, salvo eventuali ulteriori proroghe, il lavoro sportivo dilettantistico si presumerà oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano, congiuntamente, i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non superi le 18 ore settimanali (ad esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) b) le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.


Infine, la figura dell’amatore, ossia quel soggetto non classificabile come lavoratore subordinato ma legittimato a percepire, oltre a rimborsi forfettari, anche compensi occasionali e premi, viene soppressa lasciando il posto a quella del volontario, avente diritto al solo rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio, previamente documentate.