Nuovi limiti dimensionali dettati dall’art. 2477 del Codice Civile

Negli ultimi anni la disciplina relativa alla nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata è stata oggetto di numerose e frastagliate modifiche intervenute, in particolare, in seguito all’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. 14/2019) e ai suoi successivi correttivi.
Attualmente, la disciplina normativa si è finalmente stabilizzata.


L’art. 2477 cod. civ. vigente stabilisce che una società a responsabilità limitata è tenuta a nominare un organo di controllo (un sindaco unico ovvero, a scelta dei soci, un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti) oppure un revisore se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.


L’obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia superato alcuno dei predetti limiti.


La nomina dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.


Qualora, in presenza dei requisiti, l’assemblea ometta di nominare il revisore o l’organo di controllo, provvede il Tribunale su richiesta di qualunque interessato.
In sede di approvazione del bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31.12.2022 occorre pertanto verificare adeguatamente l’eventuale sussistenza dei requisiti sopra indicati o il superamento per due esercizi consecutivi dei predetti limiti dimensionali e, in caso affermativo, provvedere tempestivamente alla nomina dell’organo di controllo o di un revisore.