Con il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 anche l’Italia ha dato attuazione alla c.d. direttiva whistleblowing. Tale adempimento ha inevitabilmente sollevato delle domande di carattere pratico sull’adeguamento richiesto. Vediamo di rispondere assieme ai principali dubbi.

Anche se con ritardo, l’Italia ha dato attuazione, con il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 alla direttiva UE 2019/1937 (c.d. direttiva whistleblowing).
Il decreto legislativo di recepimento è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le sue disposizioni avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. È previsto anche uno slittamento per la data di efficacia del decreto al 17 dicembre 2023 per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino a 249.
Lo scopo principale della direttiva whistleblowing è quello di introdurre maggiori garanzie e tutele a favore di chi effettui le segnalazioni nel caso in cui vi siano violazioni delle normative nazionali o europee che ledono l’interesse o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Interesse che deve essere perseguito mediante l’implementazione della disciplina nazionale.
Il decreto legislativo n. 24/2023 ha dunque perseguito tale scopo, introducendo tuttavia una disciplina più restrittiva rispetto alla normativa precedentemente applicabile. Infatti, mentre era possibile, prima dell’introduzione di tale decreto, segnalare anche mere irregolarità o abusi, detto decreto ha ridotto le ipotesi in cui è possibile effettuare una segnalazione, che potrà dunque essere effettuata unicamente nel caso di violazioni di norme.
Il decreto legislativo si occupa poi di ampliare l’elenco dei soggetti segnalanti, facendovi rientrare anche tutti coloro che sono, in senso ampio, collegati all’organizzazione nella quale si è verificata la violazione e che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica in cui si trovano. Si tratta, ad esempio, anche di collaboratori o fornitori di beni e servizi alle società e non più di soli dipendenti della stessa.
Da ultimo, si segnala un’importantissima novità riguardante l’estensione dell’applicazione delle misure di protezione anche ai c.d. “facilitatori”, cioè a coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione e che sono operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
L’attuazione della direttiva whistleblowing avrà poi anche una serie di effetti indiretti sul panorama normativo italiano. Destinatario del maggior impatto di tale azione sarà il decreto legislativo 231/01, il cui testo dovrà essere necessariamente revisionato: la riforma prevede, infatti, l’obbligo, a carico degli enti, di indicare i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e le sanzioni contro chi ha effettuato le ritorsioni o ha ostacolato le segnalazioni, con necessaria integrazione non solo del testo legislativo del decreto, ma anche di tutti i Modelli ad oggi in essere.