Il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo transitorio e ora la Brexit è realtà. Nonostante i lunghi negoziati tra Unione Europea e Regno Unito, permangono aree di profonda incertezza normativa: è pertanto indispensabile comprendere i potenziali effetti del recesso, sia in relazione ai contratti già esistenti che nell’ottica della negoziazione di nuovi contratti commerciali.

Cosa accade dunque ai contratti commerciali stipulati con fornitori o clienti con sede nel Regno Unito?

Come è noto, il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l’Accordo di Recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (EU-UK Withdrawal Agreement) che ha dato inizio ad un periodo transitorio durato fino al 31 dicembre 2020.

A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito risulta ad ogni effetto un paese terzo, non più vincolato dai trattati e dalle altre norme del diritto europeo. Ciò non esclude naturalmente che esso possa continuare, e continui, a conservare in molti settori l’applicazione della precedente regolamentazione europea, recepita dalla normativa nazionale.

Entrando nel vivo delle questioni di interesse, quale sarà la legge applicabile ai contratti internazionali stipulati con fornitori o clienti inglesi?

Per tutti i contratti conclusi prima del 31 dicembre 2020, le clausole di scelta di legge resteranno valide ed efficaci, sia che sia stata scelta la legge inglese che quella di un qualunque altro paese dell’Unione, come previsto dal Regolamento c.d. Roma I (n. 593/2008) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, che ha carattere universale.

Le norme del Regolamento Roma I consentono inoltre di individuare la legge applicabile in mancanza di scelta della parti, in base al contenuto del contratto: ad esempio, ai contratti di compravendita di beni è applicabile, in linea di principio, la legge dello stato in cui ha sede il venditore, ai contratti di distribuzione e franchising quella dello stato del distributore o del franchisee, mentre ai contratti di fornitura di servizi non altrimenti definiti (quali ad esempio appalto o consulenza) la legge dello stato in cui ha sede il prestatore dei servizi.

Tutte queste regole continueranno ad applicarsi ai contratti conclusi con controparti britanniche.

Se infatti i giudici degli Stati membri continuano ad essere vincolati tout court al Regolamento Roma I, quelli britannici lo sono innanzitutto in base alle disposizioni dell’Accordo di Recesso, il quale prevede che le norme del Regolamento si applichino nel Regno Unito con riferimento a tutti i contratti conclusi prima della fine del periodo transitorio.  

Per quanto riguarda i contratti conclusi dal 1° gennaio 2021, è una legge interna adottata dal Regno Unito a prevedere l’applicazione del Regolamento Roma I anche dopo il recesso. E’ bene tenere presente tuttavia che in questo secondo caso si tratta di una disposizione nazionale, che il Regno Unito potrebbe in futuro modificare in via unilaterale.

Benché quindi la scelta di legge resti valida ed efficace, in futuro occorrerà valutare attentamente se convenga o meno sottoporre un rapporto contrattuale al diritto inglese, poiché non vi è più quella uniformità normativa tra paesi europei che in passato era scontata.  

Ciò detto sulla legge applicabile, quale impatto ha invece la Brexit in relazione all’individuazione del giudice competente e al riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale?

Nell’ambito dell’Unione Europea vige tra gli Stati membri un principio di fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia, attualmente contenuto nel Regolamento n. 1215/2012, cosiddetto Bruxelles I bis.

In forza di tale Regolamento, le parti contrattuali possono infatti scegliere liberamente il foro competente e le decisioni emesse dai giudici degli stati membri sono riconosciute ed eseguite anche negli altri Stati, senza la necessità di particolari procedimenti interni quali l’exequatur pronunciato da un giudice nazionale. Inoltre, il Regolamento prevede norme uniformi per individuare il giudice competente in mancanza di scelta delle parti.

Con riferimento ai procedimenti avviati prima del 31 dicembre 2020, l’Accordo di Recesso prevede che continuino ad applicarsi nel Regno Unito le disposizioni del Regolamento Bruxelles I bis (e le altre norme europee sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni). Le sentenze emesse all’esito di tali procedimenti, anche se pronunciate dopo il 31 dicembre 2020, saranno quindi riconosciute ai sensi del Regolamento.

La questione si fa più complessa con riferimento ai procedimenti instaurati a partire dal 1° gennaio 2021, poiché il Regno Unito non ha scelto di continuare ad applicare unilateralmente il Regolamento Bruxelles I bis, né il Trattato di Cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito del dicembre 2020 prevede alcunché al riguardo.

Di conseguenza, con la fine del periodo transitorio i giudici britannici sono considerati a tutti gli effetti giudici di Stati terzi.

Il Regno Unito ha però aderito in via indipendente, a partire dal 1° gennaio 2021, alla Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta di legge, di cui l’Unione Europea è già parte dal 2015. In forza di tale convenzione le parti di un contratto possono determinare il giudice competente in via esclusiva, e le sentenze emesse da tale giudice sono riconosciute ed eseguite nei paesi aderenti, seppure senza gli automatismi previsti dal Regolamento Bruxelles I bis: la procedura di riconoscimento è infatti rimessa alle regole interne di ciascuno stato.

Qualora invece il contratto non preveda una clausola di scelta del foro esclusivo, l’individuazione del giudice competente ed il riconoscimento delle sentenze andrà effettuato sulla base di trattati bilaterali (quale la Convenzione tra Italia e Regno Unito del 1964-1970) o delle norme di diritto internazionale privato interno dello Stato i cui giudici si troveranno a decidere la controversia (in Italia, la Legge n. 218/1995): gli effetti pratici di simili scenari andranno valutati attentamente caso per caso.

La situazione potrà cambiare se e quando il Regno Unito aderirà alla Convenzione di Lugano del 2007, che prevede norme analoghe (ma non identiche) al Regolamento Bruxelles I bis.

Se invece il contratto contiene una clausola arbitrale, non ci saranno conseguenze significative, perché continuerà ad applicarsi la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. I lodi arbitrali emessi in Italia continueranno pertanto ad essere riconosciuti nel Regno Unito anche dopo la fine del periodo transitorio, e viceversa.

Il futuro dei contratti commerciali con gli operatori del Regno Unito è dunque connotato da alcuni punti fermi e da altri aspetti ancora problematici e controversi, che gli interpreti saranno chiamati a chiarire.

E’ consigliabile pertanto valutare attentamente non solo i contratti futuri, ma anche e soprattutto i rapporti contrattuali esistenti – compresi quelli non formalizzati per iscritto –  per verificare se non vi siano situazioni che potrebbero dare luogo a controversie dall’incerto destino, ed intervenire prima che sia troppo tardi.